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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 41
- Assegnazione alle commissioni
1. Salvi i casi di cui al comma 5 e all’articolo 79, comma 2, il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni competenti per materia le proposte di legge e in generale gli affari sui quali le commissioni stesse siano chiamate a riferire all’assemblea, o comunque a pronunciarsi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva all’avvenuta assegnazione.
2. Una proposta di legge o un determinato affare può essere assegnato dal Presidente del Consiglio a più commissioni perché l’esame avvenga congiuntamente quando, a giudizio dello stesso presidente, esso investa in maniera determinante materie di competenza di più commissioni.
3. Se il presidente di una commissione, anche su segnalazione di un commissario, reputa che un affare ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio che decide dandone notizia, se del caso, all’ufficio di presidenza. Allo stesso modo si procede quando una commissione reputa che un affare assegnato ad altra commissione sia di sua competenza.
4. Il Presidente del Consiglio può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio stesso, riguardanti le materie di loro competenza.
5. Le proposte di legge, di deliberazione, e di altri provvedimenti di iniziativa dell’ufficio di presidenza del Consiglio, qualora lo stesso ufficio lo decida, sono esaminate direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell’ordine del giorno della seduta di cui all’articolo 87.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.