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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 38
- Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti
1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono di norma pubbliche, nelle forme previste dal presente articolo.
2. La pubblicità dei lavori delle commissioni è assicurata con le seguenti modalità:
a) trasmissione via web delle consultazioni di cui all'articolo 52;
b) pubblicazione sul sito web del Consiglio degli affari trattati e del relativo esito, con l'indicazione dei voti espressi;
c) collegamento telematico riservato ai gruppi di interesse accreditati, secondo quanto previsto dalle norme regionali che regolano la materia;
d) possibilità di consultazione anche in via telematica del processo verbale di cui all'articolo 40.
3. Il presidente della commissione, d'intesa col vicepresidente, può disporre che sia redatto, a mezzo della struttura per l'attività di informazione del Consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della commissione.
4. Ove ricorrano particolari circostanze e si trattino temi di rilevante interesse generale, le commissioni possono tenere riunioni alla presenza degli operatori radiotelevisivi, della stampa e di altri organi di informazione. Tale forma di pubblicità è autorizzata dal Presidente del Consiglio su richiesta del presidente della commissione, avanzata, almeno tre giorni prima della seduta prevista, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa.
5. Nel caso in cui le riunioni delle commissioni si svolgano fuori della sede del Consiglio, le forme di pubblicità e partecipazione sono concordate tra l'ufficio di presidenza della commissione e la sede ospitante, ferma restando l'autorizzazione del Presidente del Consiglio alla convocazione della seduta fuori della sede del Consiglio nonché alla pubblicità dei lavori nel caso di cui al comma 4.
6. I rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione sono tenuti dalla struttura per l'attività di informazione del Consiglio, su indicazioni del presidente della commissione.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.