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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 35
- Validità delle sedute delle commissioni permanenti
1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei commissari.
2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente della commissione all’inizio di ogni seduta e prima dell’inizio di ogni deliberazione o votazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla fino ad un massimo di un’ora. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta annunciando la data e l’ora della seduta successiva, il cui ordine del giorno riporta anche gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione del presidente viene data immediata comunicazione a tutti i componenti della commissione.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.