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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 32
- Attività delle commissioni permanenti
1. Le commissioni permanenti svolgono funzioni istruttorie per gli affari attinenti alle materie di competenza ed esprimono:
a) parere referente sugli affari sui quali devono riferire all'assemblea;
b) parere secondario su affari assegnati per parere referente ad altre commissioni.
2. Le commissioni permanenti esprimono, inoltre:
a) parere obbligatorio sulle proposte di regolamento di attuazione delle leggi regionali, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto;
b) parere per gli aspetti di competenza sul programma regionale di sviluppo, ai sensi dell’articolo 157 e sul documento di economia e finanza regionale ai sensi dell’articolo 158.
3. Le commissioni permanenti esercitano funzioni redigenti, nei limiti dei criteri generali fissati dal Consiglio, per gli atti per i quali tale procedura sia autorizzata dallo stesso Consiglio con voto unanime a norma dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto.
4. Le commissioni esercitano le funzioni di monitoraggio,valutazione e controllo ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, verificando, nelle materie di competenza, l'attuazione delle politiche regionali e gli effetti prodotti dalle leggi.
5. Le commissioni possono riferire al Consiglio sulle attività di cui al comma 4, con una relazione che illustra le conclusioni raggiunte e le eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento della legislazione.
6. Le commissioni effettuano il controllo preventivo sulle nomine e designazioni di competenza degli organi di governo nei termini e nelle forme previsti dalla legge regionale che regola la materia.
7. Le commissioni permanenti si riuniscono inoltre:
a) per ascoltare o discutere comunicazioni della Giunta;
b) per lo svolgimento di interrogazioni e l’esame di mozioni;
c) per acquisire elementi informativi e per effettuare audizioni di soggetti esterni, ai sensi dell’articolo 53, anche indipendentemente dagli atti assegnati;
d) per compiere indagini conoscitive, anche indipendentemente dagli atti assegnati;
e) per esaminare i documenti preliminari di cui all’articolo 165.
8. Le commissioni svolgono consultazioni con le modalità previste all’articolo 52.
9. Tutte le attività svolte dalle commissioni permanenti debbono riguardare atti e argomenti che rientrano nelle materie di rispettiva competenza.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.