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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 30
- Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti
1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna commissione permanente che, come primo atto, elegge il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, da un vicepresidente e da un vicepresidente segretario. Nella composizione è garantita di norma la presenza di entrambi i generi.
2. Ai fini dell'elezione dell'ufficio di presidenza, ciascun commissario può presentare una lista di tre candidati alla carica rispettivamente di presidente, vicepresidente e vicepresidente segretario. Non sono ammesse liste che non contengano l'indicazione di tutti i tre candidati.
3. All'elezione dell'ufficio di presidenza si procede a scrutinio segreto con unica scheda che riporta le liste presentate. Ciascun commissario esprime un unico voto a favore di una delle liste. Qualora sia stata presentata una sola lista, l’elezione è effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano.
4. Risultano eletti alla rispettiva carica i candidati della lista che ottiene i voti dei tre quinti dei componenti della commissione nella prima votazione o della maggioranza dei componenti della commissione nella seconda votazione.
5. Qualora non si raggiungano le maggioranze richieste dal comma 4, l'ufficio di presidenza del Consiglio procede alla nomina di un ufficio di presidenza provvisorio della commissione.
6. Il presidente provvisorio convoca entro trenta giorni la commissione per l'elezione dell'ufficio di presidenza definitivo, secondo le modalità dei commi da 1 a 4. Le nomine provvisorie cessano di avere efficacia nel momento della costituzione dell'ufficio di presidenza definitivo della commissione.
7. Se un componente dell'ufficio di presidenza si dimette dall'incarico, gli altri componenti restano in carica e si provvede alla sostituzione del dimissionario. A tal fine, ciascun commissario può presentare una candidatura.
8. L'elezione del nuovo componente dell'ufficio di presidenza è effettuata a scrutinio segreto nell'ambito delle candidature presentate. In presenza di una sola candidatura, l’elezione è effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano. Risulta eletto il candidato che ottiene i voti dei tre quinti dei componenti della commissione nella prima votazione, della maggioranza dei componenti della commissione nella seconda votazione, o della maggioranza dei votanti nella terza votazione.
9. Ogni commissario può presentare una mozione di sfiducia nei confronti di ciascun componente dell'ufficio di presidenza. La mozione è sottoposta al voto della commissione, mediante scrutinio segreto, nella prima seduta successiva alla presentazione della mozione stessa.
10. La mozione di sfiducia è accolta se votata dalla maggioranza dei componenti della commissione. In tal caso si procede ai sensi del comma 8.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.