Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 26
- Competenze delle commissioni permanenti
1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:
a) Prima Commissione - Affari istituzionali, programmazione, bilancio, (15)

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

;
b) Seconda Commissione - Sviluppo economico e rurale, (15)

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

;
c) Terza Commissione - Sanità e politiche sociali;
d) Quarta Commissione – Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture;
d bis) Quinta Commissione – Istruzione, formazione, beni e attività culturali; (1)

Lettera inserita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 1.

e) Commissione di controllo;
e bis) Commissione politiche europee e relazioni internazionali. (1)

Lettera inserita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 1.

2. Le materie di competenza delle commissioni di cui alle lettere da a) a d) bis (2)

Parole così sostituite con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 1.

del comma 1, sono quelle previste nella tabella allegata al presente regolamento.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, può con propria deliberazione modificare e specificare la tabella di cui al comma 2, anche tenuto conto dell'assetto della Giunta e delle esigenze di trattazione omogenea delle materie.
4. Le competenze della commissione di controllo sono quelle di cui all'articolo 20 dello Statuto e sono disciplinate dagli articoli 64, 65, 66 e 67.
4 bis. Le competenze della Commissione politiche europee e relazioni internazionali sono quelle di cui all’articolo 19 bis dello Statuto e sono disciplinate dall’articolo 62 bis. (3)

Comma aggiunto con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 1.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.