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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 25
- Cause di ineleggibilità o d’incompatibilità sopravvenute
1. Quando, successivamente alla sua elezione, un consigliere venga a trovarsi in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio procede ai sensi degli articoli 23, commi da 2 a 5, e 24.
2. Qualora la causa di incompatibilità sopravvenuta sia rappresentata dalla elezione al parlamento, ad altro consiglio regionale oppure al parlamento europeo, il presidente della giunta delle elezioni invita il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile entro dieci giorni dalla data di insediamento dell’organo o dalla proclamazione in caso di subentro.
3. Qualora il consigliere non esprima l’opzione nel termine di cui al comma 2, oppure opti per la carica incompatibile, la giunta delle elezioni propone al Consiglio la deliberazione di decadenza.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.