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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 23
- Procedura per la convalida dei consiglieri eletti
1. La giunta delle elezioni, quando non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, propone la convalida dei consiglieri al Consiglio, il quale delibera, entro quindici giorni dalla presentazione delle conclusioni della giunta delle elezioni, con voto palese.
2. Quando ritiene che si configuri l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la giunta delle elezioni comunica per iscritto le contestazioni al consigliere interessato, il quale ha facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Decorso tale termine, la giunta delle elezioni stabilisce la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere interessato e ai soggetti che abbiano presentato segnalazioni con almeno dieci giorni di preavviso.
3. Nel dibattito di fronte alla giunta delle elezioni le parti possono farsi assistere da persona di fiducia non facente parte del Consiglio. La giunta delle elezioni delibera a maggioranza dei propri componenti.
4. La giunta delle elezioni, quando accerta l'esistenza di cause di ineleggibilità, propone al Consiglio l’annullamento dell’elezione del consigliere. Il Consiglio delibera nei termini e con le modalità di cui al comma 1.
5. La giunta delle elezioni, quando accerta l’esistenza di cause di incompatibilità, propone al Consiglio di dichiararne l’esistenza con propria deliberazione.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.