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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 22
- Verifica della posizione dei consiglieri eletti
1. La giunta delle elezioni procede anzitutto alla verifica della posizione dei propri componenti. Ove ritenga configurabili cause di ineleggibilità o di incompatibilità di uno di essi, riferisce al Presidente del Consiglio per i provvedimenti di sua competenza.
2. Successivamente, la giunta delle elezioni verifica la posizione di tutti i consiglieri eletti.
3. La verifica della posizione dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, è effettuata dalla giunta delle elezioni mediante controllo puntuale di tutti i dati relativi alle dichiarazioni rese.
4. I dati relativi ai carichi giudiziari pendenti vengono acquisiti presso gli organi competenti.
5. Per garantire la tutela della riservatezza, i dati sono acquisiti limitatamente agli aspetti rilevanti ai fini dell’ineleggibilità e incompatibilità, salvo che le modalità di tenuta e produzione dei dati stessi da parte degli organi competenti non rendano impossibile tale limitazione.
6. Il presidente della giunta delle elezioni cura che i dati siano debitamente custoditi e ne dispone la distruzione alla conclusione del procedimento.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.