Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 21
- Costituzione e attribuzioni della giunta delle elezioni
1. Non appena costituiti i gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio costituisce la giunta delle elezioni, nominando in base a criteri di rappresentatività cinque consiglieri, i quali eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario.
2. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute successivamente all’elezione.
3. La giunta delle elezioni effettua gli accertamenti di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del Consiglio, formulando per ciascun consigliere la relativa proposta di convalida, annullamento o decadenza. Per le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute nonché per gli accertamenti relativi ai consiglieri subentrati in corso di legislatura, il termine di quarantacinque giorni decorre rispettivamente dall’inizio del procedimento e dalla data del subentro.
4. La giunta delle elezioni riferisce necessariamente al Consiglio nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3. In tale occasione, la giunta delle elezioni può chiedere che le venga assegnato un periodo supplementare qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti in ordine a singole situazioni.
5. Il Presidente del Consiglio trasmette alla giunta delle elezioni ogni istanza che attenga alla posizione dei consiglieri.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.