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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 20
- Funzioni del portavoce dell’opposizione
1. Il portavoce dell'opposizione:
a) ha facoltà di richiedere che si svolgano indagini conoscitive nel limite di due l'anno e che il Presidente del Consiglio richieda al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni su questioni di rilevante interesse generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto;
b) ha facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il documento di economia e finanza regionale (DEFR), il bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione, gli atti di programmazione generale;
c) ha diritto di replica alle comunicazioni del Presidente della Giunta;
d) può formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare un’interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Giunta su questioni di rilevante interesse generale;
e) partecipa alle riunioni della conferenza di programmazione dei lavori.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.