Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 186 ter
1. I consiglieri, su autorizzazione dell’Ufficio di presidenza, possono partecipare da remoto alle sedute del Consiglio, dell’Ufficio di presidenza stesso, della Conferenza di programmazione lavori e di tutte le commissioni consiliari ed esercitare il diritto di voto secondo modalità telematiche che assicurino la personalità, la libertà, la sicurezza, nonché, quando lo si richieda, la segretezza del voto, nel caso in cui siano portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e tale condizione costituisca grave impedimento alla partecipazione continuativa ai lavori consiliari.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è deliberata dall’Ufficio di Presidenza, su domanda del consigliere interessato, verificata la sussistenza delle condizioni richieste. L’autorizzazione specifica il periodo di tempo durante il quale la partecipazione può essere effettuata ed il voto può essere espresso secondo modalità telematiche.
3. Resta ferma la validità del voto eventualmente espresso, per volontà del consigliere, nelle forme ordinarie, anche in vigenza dell’autorizzazione di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.