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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 186 bis
Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica (9)

Articolo inserito con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 7.

1. In caso di situazioni di particolare gravità, anche dovute alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale o regionale, l’ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari e il portavoce dell’opposizione, può, con propria deliberazione emanare norme derogatorie al presente regolamento. Tali disposizioni, immediatamente applicabili, con efficacia temporale limitata e, comunque, con validità non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili al perdurare della situazione che ne ha determinato l’emanazione, possono prevedere lo svolgimento di sedute in modalità telematica per il Consiglio regionale, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, l’ufficio di presidenza ed altri organi ed organismi consiliari.
2. Per sedute in modalità telematica si intendono le sedute con partecipazione a distanza dei consiglieri regionali, in tutto o in parte, attraverso l’utilizzo di idonei strumenti telematici atti a garantire l’identificazione certa del partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo di tutti i componenti e l’espressione del voto a scrutinio palese e segreto.
3. Le sedute delle commissioni consiliari, della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dell’ufficio di presidenza possono svolgersi in modalità telematica in tutto o in parte anche al di fuori delle situazioni di cui al comma 1. In tal caso si applicano le modalità di svolgimento stabilite con la deliberazione dell’ufficio di presidenza di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.