Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 177
- Discussione congiunta
1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione secondo la procedura di cui all’articolo 176, nella quale, prima degli altri iscritti, interviene un proponente per ciascuna mozione al fine di illustrarla.
2. Quando su un argomento o su più argomenti strettamente connessi siano state presentate e iscritte all’ordine del giorno della seduta mozioni o interrogazioni, il Presidente del Consiglio può disporre che sia svolta una discussione unica.
3. Nella discussione intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori di interrogazioni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.