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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 175
- Mozioni
1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio, accertata l’ammissibilità della mozione, in relazione alla tutela della sfera personale, dell’onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni, e verificato che la stessa non contenga espressioni sconvenienti, ne dà annuncio al Consiglio.
3. Le mozioni di contenuto strettamente locale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni per l’esame e l’approvazione.
4. Le altre mozioni sono iscritte all’ordine del giorno della seduta consiliare secondo le procedure di cui agli articoli 87 e 88, comma 4.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.