Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 167
- Esame delle relazioni degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio
1. Le relazioni periodiche degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio, previste per legge o norma statutaria, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti e distribuite a tutti i consiglieri.
2. Le commissioni competenti, esaminate tali relazioni, possono proporre al Consiglio una risoluzione in merito alle relazioni stesse entro quarantacinque giorni dall’assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, le relazioni sono iscritte a cura del Presidente del Consiglio all’ordine del giorno della prima seduta utile.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.