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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 162
- Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell’Sito esternoarticolo 75 della Costituzione
1. Quando la Giunta o un consigliere propongono di richiedere un referendum abrogativo su iniziativa di cinque consigli regionali, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 75 della Costituzione , il Presidente del Consiglio sottopone la richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori per l’iscrizione della proposta all'ordine del giorno della prima o seconda seduta successiva alla presentazione.
2. Il Consiglio può deliberare di discutere la proposta immediatamente oppure di inviarla all'esame della commissione permanente competente in materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si riferisca a materie escluse dalla competenza delle commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una commissione speciale ai sensi dell'articolo 59.
3. Nel caso che il Consiglio deliberi di trasmettere la proposta ad una commissione permanente o speciale, questa deve riferire al Consiglio entro quindici giorni dalla deliberazione.
4. Il Presidente del Consiglio, entro sette giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai presidenti dei consigli delle altre regioni.
5. Lo stesso Presidente comunica tempestivamente al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengono da altre regioni.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.