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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 139
- Requisiti degli emendamenti
1. Gli emendamenti devono avere un contenuto determinato, omogeneo alla specifica parte di atto cui si riferiscono, e devono essere formulati secondo i principi di qualità normativa.
2. Non sono ammissibili gli emendamenti privi di ogni reale portata innovativa.
3. Il Presidente del Consiglio dichiara d’ufficio l’inammissibilità degli emendamenti che non rispondono ai requisiti del presente articolo e può disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano oggetto di coordinamento formale ai sensi dell’articolo 147.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.