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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 128
- Temporanea improcedibilità degli atti respinti
1. Fatte salve decisioni difformi della conferenza di programmazione dei lavori, assunte con il voto favorevole dei presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno due terzi dei consiglieri, non possono essere esaminate dal Consiglio proposte di atti che riproducono sostanzialmente il contenuto di atti precedentemente respinti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla data in cui il Consiglio si è espresso negativamente sugli stessi.
2. Non costituisce riproduzione sostanziale del contenuto dell’atto la modifica dei nominativi nelle proposte di nomina o designazione.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.