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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 127
- Procedimento per le proposte d’iniziativa popolare
1. Le proposte di legge regionale di iniziativa popolare, presentate ai sensi dell’articolo 74, comma 1, dello Statuto, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti per l'espressione dei relativi pareri, una volta ultimata l’istruttoria preliminare prevista dalla legge regionale che regola la materia.
2. Alle sedute della commissione consiliare referente partecipa una delegazione composta da un massimo di tre promotori, che illustra la proposta, assiste alla discussione e può, di volta in volta, intervenire nella stessa su autorizzazione del presidente della commissione.
3. Ai sensi dell' articolo 74, comma 3, dello Statuto, il Consiglio vota nel merito la proposta di cui al comma 1, entro nove mesi dalla sua presentazione. Se non già esaminata, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno dell’ultima seduta utile prima della scadenza del termine e trattata con precedenza su ogni altro argomento.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.