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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 124
- Annullamento e ripetizione delle votazioni
1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione o in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può procedere all’annullamento della votazione e disporne l’immediata rinnovazione, procedendo, se del caso, alla votazione per appello nominale.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.