Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 124
- Annullamento e ripetizione delle votazioni
1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione o in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può procedere all’annullamento della votazione e disporne l’immediata rinnovazione, procedendo, se del caso, alla votazione per appello nominale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.