Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 123
- Votazione a scrutinio segreto e simultaneo
1. La votazione a scrutinio segreto può avere luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.
2. L’elenco dei consiglieri che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.