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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 107
- Commissione di indagine per fatti lesivi dell’onorabilità
1. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere o componente della Giunta sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio la nomina di una commissione, composta da tre consiglieri, che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.
2. Il Presidente del Consiglio può assegnare, alla commissione di cui al comma 1, un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate al Consiglio dal Presidente del Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche indirettamente, mediante risoluzioni o mozioni.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.