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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 106
- Fatto personale
1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve dichiararlo.
3. Se il Presidente del Consiglio ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito sull'argomento.
4. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire soltanto per precisare o rettificare il significato delle sue parole.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.