Regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
CAPO I
- Disposizioni preliminari
Art. 1
- Entrata e durata in carica dei consiglieri
1. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo Consiglio e fino al giorno antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva, salvi casi di cessazione anticipata o di sospensione previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Art. 2
- Decadenza di diritto
1. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la comunicazione da parte del Presidente della Giunta della nomina ad assessore di un consigliere, ne dà comunicazione al Consiglio per la dichiarazione di decadenza e la conseguente surroga.
Art. 3
- Prima seduta del Consiglio e presidenza provvisoria
1. La prima seduta del Consiglio si tiene entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ed è convocata dal consigliere più anziano di età a norma dell’articolo 8, comma 1, dello Statuto.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la convocazione è fatta da un quinto dei consiglieri. L’ordine del giorno è diramato dal consigliere più anziano di età fra loro.
3. La presidenza del Consiglio è assunta provvisoriamente dal consigliere più anziano d’età e i due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.
4. Costituito l'ufficio di presidenza provvisorio di cui al comma 3, il Consiglio provvede agli adempimenti conseguenti alla proclamazione degli eletti e procede, come suo primo atto, all’elezione del Presidente del Consiglio e degli altri componenti dell'ufficio di presidenza.
CAPO II
- Costituzione dell'ufficio di presidenza del Consiglio
Art. 4
- Composizione e durata in carica dell’ufficio di presidenza del Consiglio
1. L'ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore. (17) Nella composizione sono garantite la proporzione tra maggioranza e minoranze e la presenza di entrambi i generi.
2. Salvo il caso di dimissioni, di decadenza o di sospensione dalla carica di consigliere, i componenti dell’ufficio di presidenza rimangono in carica per trenta mesi e sono rieleggibili.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i componenti dell’ufficio di presidenza, ad eccezione del Presidente, decadono altresì dalla carica nelle seguenti ipotesi:
a) riduzione della consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza di almeno la metà dei componenti;
b) cambiamento dell’appartenenza del gruppo consiliare alla maggioranza o alle minoranze.
4. Il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma 3 determina la decadenza di diritto dalla carica di componente dell’ufficio di presidenza. La relativa sostituzione è iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio che provvede ad integrare la composizione dell’ufficio di presidenza, potendo anche riconfermare il componente decaduto.
5. Può essere presentata una mozione motivata di sfiducia verso uno o più componenti dell’ufficio di presidenza se sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio; la mozione di sfiducia nei confronti degli altri componenti dell’ufficio di presidenza è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione e dopo venti giorni da questa e il Presidente della Giunta non partecipa al voto. Se la mozione è approvata, il consigliere sfiduciato decade dalla carica ed il Consiglio elegge nella stessa seduta il componente o i componenti in sostituzione di quelli decaduti. Il componente sfiduciato non può essere rieletto. Per le modalità di voto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.
6. L’ufficio di presidenza esercita le proprie funzioni fino alla prima riunione del nuovo ufficio di presidenza o, al termine della legislatura, fino al giorno antecedente la prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
7. Le dimissioni di un componente dell’ufficio di presidenza hanno efficacia dalla deliberazione consiliare di presa d’atto.
Art. 5
- Elezione del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei componenti; dal terzo è sufficiente la maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente del Consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile; allo stesso si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 5 e 6.
Art. 6
- Elezione dei vicepresidenti e dei segretari del Consiglio
1. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari del Consiglio sono eletti subito dopo il Presidente del Consiglio a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età. (18)
2. Con le stesse modalità si procede nelle elezioni suppletive, sia che si debba rinnovare l'intero ufficio di presidenza, sia che se ne debbano sostituire uno o più componenti.
Art. 7
- Operazioni di voto per l'elezione dei componenti dell’ufficio di presidenza del Consiglio
1. Nel caso di rinnovo totale dell’ufficio di presidenza del Consiglio, le operazioni di voto avvengono in seduta pubblica e sono dirette dall'ufficio di presidenza provvisorio di cui all’articolo 3, comma 3.
2. Nel caso di sostituzione del Presidente del Consiglio o di singoli componenti dell'ufficio di presidenza, le operazioni di voto avvengono in seduta pubblica e sono dirette dai membri dell'ufficio di presidenza rimasti in carica.
CAPO III
- Attribuzioni della Presidenza
Art. 8
- Funzioni del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori in modo da assicurarne il buon andamento facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai consiglieri segretari, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
2. Il Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio in giudizio nei casi previsti dalla legge;
b) cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;
c) convoca e presiede l’ufficio di presidenza del Consiglio e la conferenza di programmazione dei lavori di cui all’articolo 79, programma i lavori del Consiglio e ne cura l’efficienza;
d) garantisce l’esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell’opposizione, assicura il raccordo tra gli organi consiliari;
e) dichiara l’improcedibilità delle proposte di legge regionale nei casi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento;
f) comunica al Presidente della Giunta gli adempimenti degli organi di governo della Regione conseguenti ad atti di sindacato ispettivo e di indirizzo approvati dal Consiglio o derivanti da leggi o regolamenti, informando il Consiglio degli eventuali ritardi;
g) convoca e presiede le commissioni per la loro seduta di insediamento;
h) dichiara lo stato di impedimento permanente del Presidente della Giunta, accertato dal Consiglio nelle forme e modalità disciplinate dalla legge;
i) esercita tutte le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto, dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 9
- Funzioni dei vicepresidenti del Consiglio
1. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente del Consiglio nell’esercizio dei suoi compiti.
2. I vicepresidenti sostituiscono il Presidente del Consiglio nella direzione dei lavori consiliari in caso di assenza o impedimento.
3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, questi designa un vicepresidente a sostituirlo. In caso di mancata designazione, le funzioni vicarie sono assunte dal vicepresidente più anziano di età.
Art. 10
Funzioni dei segretari del Consiglio (19)
1. I quattro segretari del Consiglio sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute non pubbliche tenendo conto dei consiglieri iscritti a parlare; su richiesta del Presidente del Consiglio danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'Assemblea; svolgono l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla verifica dei testi approvati dal Consiglio.
2. I quattro segretari coadiuvano il Presidente del Consiglio nell'assicurare il regolare andamento delle sedute del Consiglio.
3. In caso di necessità il Presidente del Consiglio può chiamare un altro consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I segretari questori collaborano al mantenimento dell'ordine nelle sedute del Consiglio, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio.
5. I quattro segretari vigilano sulla gestione dell'amministrazione consiliare, in applicazione delle direttive dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.
Art. 11
- Funzioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio
1. L'ufficio di presidenza è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio; coadiuva il Presidente nel garantire il rispetto delle norme del regolamento, nel tutelare e assicurare le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze, nel curare l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantenendo i rapporti con queste e con i gruppi consiliari. L’ufficio di presidenza delibera, nei casi previsti dal presente regolamento, le sanzioni nei confronti dei consiglieri.
2. L’ufficio di presidenza:
a) delibera la promozione del contenzioso e la resistenza in giudizio del Consiglio;
b) propone al Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto del Consiglio;
c) determina gli obiettivi strategici per la struttura consiliare;
d) attua gli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Consiglio e svolge le altre funzioni previste dalla legge sull’autonomia consiliare, nel rispetto delle corrette procedure di relazioni sindacali;
e) autorizza le iniziative delle commissioni che comportano spesa;
f) determina l’oggetto e le modalità per le attività di valutazione di cui all’articolo 32, comma 4;
g) nomina e revoca il segretario generale del Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio;
h) promuove, di norma, le proposte di regolamenti interni e le proposte di legge su materie concernenti il funzionamento e le strutture del Consiglio;
i) esamina le questioni in materia di interpretazione del regolamento e le altre questioni ad esso sottoposte dal Presidente del Consiglio;
l) esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle leggi.
3. Il segretario dell'ufficio di presidenza è il segretario generale del Consiglio regionale.
CAPO IV
- Gruppi consiliari
Art. 12
- Adesione ai gruppi politici consiliari e loro composizione
1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.
2. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, i consiglieri che intendono costituire un gruppo consiliare devono dichiararlo congiuntamente al Presidente del Consiglio, indicandone la denominazione. I consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso della legislatura, devono dichiarare entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di surroga a quale gruppo consiliare intendono aderire, previa accettazione del gruppo prescelto.
3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi è assegnato di diritto dal Presidente del Consiglio al gruppo misto.
Art. 13
- Modalità e termini per la costituzione dei gruppi consiliari
1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare deve procedere all'elezione del presidente, del vicepresidente e del tesoriere.
2. Il presidente eletto dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dell’esito dell’elezione e contestualmente comunica l’appartenenza del gruppo alla maggioranza o alle minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.
3. La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio con le modalità, i contenuti e per gli effetti di cui al comma 2.
4. Il consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso, è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio, previa accettazione del presidente del gruppo prescelto.
Art. 14
- Regolamento interno dei gruppi consiliari
1. Entro novanta giorni dalla propria costituzione, ciascun gruppo consiliare approva un regolamento interno.
2. Il regolamento, sottoscritto da tutti i componenti del gruppo, è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio.
Art. 15
- Gruppo misto
1. Il consigliere componente del gruppo misto dichiara al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza, all'opposizione o alle altre minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.
2. Il gruppo misto elegge il presidente e può eleggere un vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.
3. Ad ogni nuova adesione, il gruppo misto può procedere, a richiesta di un componente, al rinnovo dell’elezione di cui al comma 2.
4. I consiglieri componenti del gruppo misto che aderiscono a partiti o movimenti politici, possono associare, in ogni documento ufficiale, la denominazione del movimento o partito alla dicitura gruppo misto, separate da un trattino.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo o da altre disposizioni speciali del presente regolamento, si applicano al gruppo misto le ordinarie disposizioni in materia di gruppi consiliari.
Art. 16
- Funzionamento dei gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento. Ai fini dell’esercizio delle funzioni stesse, è assicurata ai gruppi, in relazione al numero dei rispettivi consiglieri, la disponibilità di locali, attrezzature e personale nei limiti previsti dalla normativa che regola la materia.
2. Il finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari, mediante contributi a carico del bilancio regionale, è disciplinato con legge regionale. Si applicano al finanziamento dei gruppi consiliari le disposizioni statali che vietano l’erogazione di finanziamenti e contributi ai partiti politici da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società a partecipazione pubblica.
3. I contributi ai gruppi consiliari, previsti dalla legge regionale di cui al comma 2, non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni organizzative o raggruppamenti interni. È ammessa l’utilizzazione dei contributi regionali per pagamenti, a favore di tali organi, articolazioni o raggruppamenti, a titolo di quota di partecipazione a spese effettivamente sostenute per specifiche e documentate iniziative svolte congiuntamente su argomenti di interesse regionale.
4. I gruppi consiliari non possono altresì utilizzare i contributi regionali per corrispondere ai consiglieri compensi per prestazioni d’opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.
Art. 17
- Rendiconto dei gruppi consiliari
1. La redazione, la sottoscrizione e la trasmissione dei rendiconti annuali delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dai singoli consiglieri componenti del gruppo misto sono effettuate ai sensi della normativa che regola la materia.
Art. 18
- Presidente, vicepresidente e tesoriere del gruppo consiliare
1. Il presidente del gruppo consiliare rappresenta il gruppo stesso, risponde della sua gestione, esercita le funzioni stabilite dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge.
2. Il vicepresidente del gruppo consiliare coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo in caso di assenza o impedimento.
3. Il tesoriere del gruppo consiliare cura la gestione dei fondi e del patrimonio del gruppo e collabora con il presidente nella redazione del rendiconto annuale delle spese sostenute, fatte salve le disposizioni speciali previste per il gruppo misto.
Art. 19
- Nomina, revoca, dimissioni del portavoce dell’opposizione
1. Qualora ne sia richiesta l’istituzione, il portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2, dello Statuto, è un consigliere nominato dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza che comprende il maggior numero di consiglieri non facenti parte della maggioranza e che risulta pertanto maggiormente rappresentativa. Tale coalizione è costituita tramite comunicazione congiunta dei presidenti dei gruppi interessati al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, convoca l’assemblea dei consiglieri appartenenti ai gruppi della coalizione di opposizione, per la nomina del portavoce. L’assemblea nomina il portavoce a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per le prime due votazioni e a maggioranza dei votanti nella terza votazione.
3. Nel caso in cui un gruppo della coalizione, mediante comunicazione del proprio presidente al Presidente del Consiglio, dichiari di ritirare la propria adesione alla coalizione stessa, il portavoce dell’opposizione permane nella sua carica se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) se a seguito del ritiro permane una coalizione di almeno due gruppi;
b) se tale coalizione residua comprende sempre il maggior numero di consiglieri di minoranza;
c) se il portavoce non appartiene al gruppo che ha dichiarato il proprio ritiro.
4. Nel caso in cui le condizioni di cui al comma 3 non ricorrano, se comunque residua o si forma nuovamente una coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa, questa procede alla nomina del portavoce con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
5. Il portavoce dell’opposizione può essere revocato dall’assemblea che lo ha nominato con lo stesso quorum con il quale è stato nominato. A tal fine l’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio su richiesta congiunta dei presidenti dei gruppi della coalizione oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri appartenenti alla coalizione stessa.
6. Il portavoce dell’opposizione, nel caso in cui aderisca ad un gruppo diverso da quello di appartenenza alla data della nomina, ma sempre appartenente alla coalizione che lo ha nominato, può essere revocato nel modo indicato al comma 5.
7. Il portavoce dell’opposizione, nel caso in cui aderisca ad un gruppo diverso da quello di appartenenza alla data della nomina, e non appartenente alla coalizione che lo ha nominato, decade e si provvede alla nuova nomina ai sensi dei commi 1 e 2.
8. In caso di dimissioni del portavoce, comunicate al Presidente del Consiglio, si provvede ad una nuova nomina nei modi indicati ai commi 1 e 2.
Art. 20
- Funzioni del portavoce dell’opposizione
1. Il portavoce dell'opposizione:
a) ha facoltà di richiedere che si svolgano indagini conoscitive nel limite di due l'anno e che il Presidente del Consiglio richieda al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni su questioni di rilevante interesse generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto;
b) ha facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il documento di economia e finanza regionale (DEFR), il bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione, gli atti di programmazione generale;
c) ha diritto di replica alle comunicazioni del Presidente della Giunta;
d) può formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare un’interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Giunta su questioni di rilevante interesse generale;
e) partecipa alle riunioni della conferenza di programmazione dei lavori.
CAPO V
- Giunta delle elezioni e verifica dei poteri
Art. 21
- Costituzione e attribuzioni della giunta delle elezioni
1. Non appena costituiti i gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio costituisce la giunta delle elezioni, nominando in base a criteri di rappresentatività cinque consiglieri, i quali eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario.
2. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute successivamente all’elezione.
3. La giunta delle elezioni effettua gli accertamenti di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del Consiglio, formulando per ciascun consigliere la relativa proposta di convalida, annullamento o decadenza. Per le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute nonché per gli accertamenti relativi ai consiglieri subentrati in corso di legislatura, il termine di quarantacinque giorni decorre rispettivamente dall’inizio del procedimento e dalla data del subentro.
4. La giunta delle elezioni riferisce necessariamente al Consiglio nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3. In tale occasione, la giunta delle elezioni può chiedere che le venga assegnato un periodo supplementare qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti in ordine a singole situazioni.
5. Il Presidente del Consiglio trasmette alla giunta delle elezioni ogni istanza che attenga alla posizione dei consiglieri.
Art. 22
- Verifica della posizione dei consiglieri eletti
1. La giunta delle elezioni procede anzitutto alla verifica della posizione dei propri componenti. Ove ritenga configurabili cause di ineleggibilità o di incompatibilità di uno di essi, riferisce al Presidente del Consiglio per i provvedimenti di sua competenza.
2. Successivamente, la giunta delle elezioni verifica la posizione di tutti i consiglieri eletti.
3. La verifica della posizione dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, è effettuata dalla giunta delle elezioni mediante controllo puntuale di tutti i dati relativi alle dichiarazioni rese.
4. I dati relativi ai carichi giudiziari pendenti vengono acquisiti presso gli organi competenti.
5. Per garantire la tutela della riservatezza, i dati sono acquisiti limitatamente agli aspetti rilevanti ai fini dell’ineleggibilità e incompatibilità, salvo che le modalità di tenuta e produzione dei dati stessi da parte degli organi competenti non rendano impossibile tale limitazione.
6. Il presidente della giunta delle elezioni cura che i dati siano debitamente custoditi e ne dispone la distruzione alla conclusione del procedimento.
Art. 23
- Procedura per la convalida dei consiglieri eletti
1. La giunta delle elezioni, quando non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, propone la convalida dei consiglieri al Consiglio, il quale delibera, entro quindici giorni dalla presentazione delle conclusioni della giunta delle elezioni, con voto palese.
2. Quando ritiene che si configuri l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la giunta delle elezioni comunica per iscritto le contestazioni al consigliere interessato, il quale ha facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Decorso tale termine, la giunta delle elezioni stabilisce la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere interessato e ai soggetti che abbiano presentato segnalazioni con almeno dieci giorni di preavviso.
3. Nel dibattito di fronte alla giunta delle elezioni le parti possono farsi assistere da persona di fiducia non facente parte del Consiglio. La giunta delle elezioni delibera a maggioranza dei propri componenti.
4. La giunta delle elezioni, quando accerta l'esistenza di cause di ineleggibilità, propone al Consiglio l’annullamento dell’elezione del consigliere. Il Consiglio delibera nei termini e con le modalità di cui al comma 1.
5. La giunta delle elezioni, quando accerta l’esistenza di cause di incompatibilità, propone al Consiglio di dichiararne l’esistenza con propria deliberazione.
Art. 24
- Dichiarazione di annullamento o di decadenza
1. Quando il Consiglio delibera l'annullamento dell'elezione di un consigliere per cause di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio comunica senza ritardo all’interessato la deliberazione e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Quando il Consiglio delibera l'esistenza di una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita per iscritto il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile. Qualora il consigliere opti per la carica incompatibile, oppure non eserciti l'opzione entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito del Presidente, quest’ultimo propone al Consiglio la deliberazione di decadenza. Il Presidente del Consiglio comunica senza ritardo all’interessato la deliberazione di decadenza e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 25
- Cause di ineleggibilità o d’incompatibilità sopravvenute
1. Quando, successivamente alla sua elezione, un consigliere venga a trovarsi in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio procede ai sensi degli articoli 23, commi da 2 a 5, e 24.
2. Qualora la causa di incompatibilità sopravvenuta sia rappresentata dalla elezione al parlamento, ad altro consiglio regionale oppure al parlamento europeo, il presidente della giunta delle elezioni invita il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile entro dieci giorni dalla data di insediamento dell’organo o dalla proclamazione in caso di subentro.
3. Qualora il consigliere non esprima l’opzione nel termine di cui al comma 2, oppure opti per la carica incompatibile, la giunta delle elezioni propone al Consiglio la deliberazione di decadenza.
CAPO VI
- Commissioni
Art. 26
- Competenze delle commissioni permanenti
1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:
a) Prima Commissione - Affari istituzionali, programmazione, bilancio, (15);
b) Seconda Commissione - Sviluppo economico e rurale, (15);
c) Terza Commissione - Sanità e politiche sociali;
d) Quarta Commissione – Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture;
e) Commissione di controllo;
2. Le materie di competenza delle commissioni di cui alle lettere da a) a d) bis (2) del comma 1, sono quelle previste nella tabella allegata al presente regolamento.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, può con propria deliberazione modificare e specificare la tabella di cui al comma 2, anche tenuto conto dell'assetto della Giunta e delle esigenze di trattazione omogenea delle materie.
4. Le competenze della commissione di controllo sono quelle di cui all'articolo 20 dello Statuto e sono disciplinate dagli articoli 64, 65, 66 e 67.
4 bis. Le competenze della Commissione politiche europee e relazioni internazionali sono quelle di cui all’articolo 19 bis dello Statuto e sono disciplinate dall’articolo 62 bis. (3)
Art. 27
- Composizione delle commissioni permanenti
1. Ciascun gruppo consiliare procede, entro cinque giorni dalla richiesta dell’ufficio di presidenza del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti di cui all'articolo 26, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni permanenti, in relazione all’entità numerica dei gruppi, sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra i gruppi e tra maggioranza e minoranze e che sia garantita la presenza di entrambi i generi.
3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente è fissato dall'ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi, in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le commissioni. I componenti delle commissioni restano in carica trenta mesi dall’insediamento e possono essere riconfermati.
4. Ogni consigliere è assegnato ad una sola commissione permanente, fatto salvo quanto previsto per la commissione di controllo e la commissione politiche europee e relazioni internazionali (4) e in caso di delega di cui all’articolo 29, comma 1, e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.
5. Il Presidente del Consiglio non può far parte di commissioni permanenti.
6. Il Presidente del Consiglio comunica all’assemblea la composizione delle commissioni permanenti.
7. Qualora un gruppo consiliare non ottemperi a quanto previsto dal comma 1, il Presidente del Consiglio può, sentito l’ufficio di presidenza, effettuare una designazione provvisoria.
8. Tale designazione provvisoria è comunicata all’assemblea e cessa di avere effetto nel momento in cui il gruppo procede a quella effettiva.
Art. 28
- Variazioni nella composizione delle commissioni permanenti
1. Qualora un consigliere comunichi di aderire ad un diverso gruppo consiliare o di modificare la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze, il Presidente del Consiglio può conseguentemente disporre in merito alla composizione delle commissioni, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 27, comma 2, richiedendo a tal fine ai gruppi interessati nuove designazioni dei propri rappresentanti.
Art. 29
- Delega
1. I consiglieri, per una determinata seduta, o per determinati affari all’ordine del giorno, possono delegare a sostituirli, per giustificati motivi, altri consiglieri che fanno parte di altre commissioni permanenti. La delega deve essere comunicata al presidente della commissione nella quale è effettuata la sostituzione ed al Presidente del Consiglio. Un consigliere non può ricevere più di una delega. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in caso di commissioni congiunte.
Art. 30
- Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti
1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna commissione permanente che, come primo atto, elegge il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, da un vicepresidente e da un vicepresidente segretario. Nella composizione è garantita di norma la presenza di entrambi i generi.
2. Ai fini dell'elezione dell'ufficio di presidenza, ciascun commissario può presentare una lista di tre candidati alla carica rispettivamente di presidente, vicepresidente e vicepresidente segretario. Non sono ammesse liste che non contengano l'indicazione di tutti i tre candidati.
3. All'elezione dell'ufficio di presidenza si procede a scrutinio segreto con unica scheda che riporta le liste presentate. Ciascun commissario esprime un unico voto a favore di una delle liste. Qualora sia stata presentata una sola lista, l’elezione è effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano.
4. Risultano eletti alla rispettiva carica i candidati della lista che ottiene i voti dei tre quinti dei componenti della commissione nella prima votazione o della maggioranza dei componenti della commissione nella seconda votazione.
5. Qualora non si raggiungano le maggioranze richieste dal comma 4, l'ufficio di presidenza del Consiglio procede alla nomina di un ufficio di presidenza provvisorio della commissione.
6. Il presidente provvisorio convoca entro trenta giorni la commissione per l'elezione dell'ufficio di presidenza definitivo, secondo le modalità dei commi da 1 a 4. Le nomine provvisorie cessano di avere efficacia nel momento della costituzione dell'ufficio di presidenza definitivo della commissione.
7. Se un componente dell'ufficio di presidenza si dimette dall'incarico, gli altri componenti restano in carica e si provvede alla sostituzione del dimissionario. A tal fine, ciascun commissario può presentare una candidatura.
8. L'elezione del nuovo componente dell'ufficio di presidenza è effettuata a scrutinio segreto nell'ambito delle candidature presentate. In presenza di una sola candidatura, l’elezione è effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano. Risulta eletto il candidato che ottiene i voti dei tre quinti dei componenti della commissione nella prima votazione, della maggioranza dei componenti della commissione nella seconda votazione, o della maggioranza dei votanti nella terza votazione.
9. Ogni commissario può presentare una mozione di sfiducia nei confronti di ciascun componente dell'ufficio di presidenza. La mozione è sottoposta al voto della commissione, mediante scrutinio segreto, nella prima seduta successiva alla presentazione della mozione stessa.
10. La mozione di sfiducia è accolta se votata dalla maggioranza dei componenti della commissione. In tal caso si procede ai sensi del comma 8.
Art. 31
- Funzioni dell’ufficio di presidenza delle commissioni permanenti
1. Il presidente della commissione la rappresenta, la convoca, ne regola i lavori, ha poteri di direzione procedurale, può contingentare i tempi della discussione al fine di garantire la funzionalità dei lavori della commissione, assicura i raccordi tra commissione e presidenza del Consiglio, designa, nei casi in cui lo ritenga opportuno, il commissario incaricato della relazione di cui all’articolo 47, comma 2, ed esercita le altre funzioni assegnategli dal presente regolamento.
2. Il vicepresidente della commissione sostituisce il presidente della commissione in caso di assenza o di impedimento. Il vicepresidente collabora con il presidente della commissione nell'assicurare il buon andamento dei lavori e, in particolare, nella formazione dell'ordine del giorno delle sedute della commissione.
3. Il vicepresidente segretario collabora con il presidente per il buon andamento delle sedute della commissione e sovrintende alla redazione del processo verbale; presiede la commissione in caso di assenza del presidente e del vicepresidente.
4. Al fine di facilitare i lavori della commissione, l’ufficio di presidenza della stessa, su richiesta del presidente della commissione, con il supporto delle strutture di assistenza, può svolgere un’attività istruttoria preliminare sugli affari assegnati, i cui risultati sono sottoposti alla valutazione della commissione. Tale disposizione può essere applicata anche in caso di assegnazione congiunta a più commissioni ai sensi dell’articolo 41, comma 2.
Art. 32
- Attività delle commissioni permanenti
1. Le commissioni permanenti svolgono funzioni istruttorie per gli affari attinenti alle materie di competenza ed esprimono:
a) parere referente sugli affari sui quali devono riferire all'assemblea;
b) parere secondario su affari assegnati per parere referente ad altre commissioni.
2. Le commissioni permanenti esprimono, inoltre:
a) parere obbligatorio sulle proposte di regolamento di attuazione delle leggi regionali, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto;
b) parere per gli aspetti di competenza sul programma regionale di sviluppo, ai sensi dell’articolo 157 e sul documento di economia e finanza regionale ai sensi dell’articolo 158.
3. Le commissioni permanenti esercitano funzioni redigenti, nei limiti dei criteri generali fissati dal Consiglio, per gli atti per i quali tale procedura sia autorizzata dallo stesso Consiglio con voto unanime a norma dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto.
4. Le commissioni esercitano le funzioni di monitoraggio,valutazione e controllo ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, verificando, nelle materie di competenza, l'attuazione delle politiche regionali e gli effetti prodotti dalle leggi.
5. Le commissioni possono riferire al Consiglio sulle attività di cui al comma 4, con una relazione che illustra le conclusioni raggiunte e le eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento della legislazione.
6. Le commissioni effettuano il controllo preventivo sulle nomine e designazioni di competenza degli organi di governo nei termini e nelle forme previsti dalla legge regionale che regola la materia.
7. Le commissioni permanenti si riuniscono inoltre:
a) per ascoltare o discutere comunicazioni della Giunta;
b) per lo svolgimento di interrogazioni e l’esame di mozioni;
c) per acquisire elementi informativi e per effettuare audizioni di soggetti esterni, ai sensi dell’articolo 53, anche indipendentemente dagli atti assegnati;
d) per compiere indagini conoscitive, anche indipendentemente dagli atti assegnati;
e) per esaminare i documenti preliminari di cui all’articolo 165.
8. Le commissioni svolgono consultazioni con le modalità previste all’articolo 52.
9. Tutte le attività svolte dalle commissioni permanenti debbono riguardare atti e argomenti che rientrano nelle materie di rispettiva competenza.
Art. 33
- Programma delle attività delle commissioni permanenti
1. Le commissioni permanenti predispongono un programma, di norma semestrale, delle attività che intendono svolgere, con particolare riferimento alle funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione. Il programma indica gli studi e le verifiche da svolgere mediante ricorso a istituti di ricerca o consulenze.
2. Il programma è inviato all'ufficio di presidenza del Consiglio, a cui spetta l'autorizzazione per iniziative che comportano spesa, e trasmesso per conoscenza a tutti i consiglieri.
Art. 34
- Convocazione delle commissioni permanenti
1. Le commissioni permanenti sono convocate dai rispettivi presidenti con l'invio dell'ordine del giorno della seduta ai consiglieri componenti e per conoscenza al Presidente del Consiglio, ai gruppi consiliari, agli altri consiglieri e alla Giunta. L'invio viene effettuato in via telematica.
2. Le commissioni permanenti si riuniscono in giorni fissi prestabiliti dall’ufficio di presidenza del Consiglio. Le riunioni si tengono di norma nella sede del Consiglio. Su richiesta unanime dell'ufficio di presidenza della commissione, il Presidente del Consiglio può autorizzare lo svolgimento della seduta in altre località della regione. L'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di quarantotto ore prima della seduta. Nel caso sia necessario un ordine del giorno aggiuntivo, ad integrazione di quello già inviato, l’invio deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta. Nei casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.
3. Su proposta del presidente della commissione, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa, possono essere iscritti all'ordine del giorno della seduta, dandone l'annuncio immediatamente all'inizio, affari che non sia stato possibile iscrivere nell'ordine del giorno precedentemente inviato.
4. Salvo autorizzazione espressa dal Presidente del Consiglio, da richiedersi da parte del presidente della commissione, d'intesa con l'ufficio di presidenza della stessa, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta dell'assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa il Presidente del Consiglio può sempre revocare le convocazioni delle commissioni.
5. Le commissioni sono convocate in via straordinaria, al di fuori dei casi di cui al comma 2, dal presidente di commissione per la discussione di determinati argomenti, su richiesta del Presidente del Consiglio o su richiesta della Giunta, oppure quando lo richiedono tre componenti della commissione. In tali casi la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i commissari non meno di quarantotto ore prima della seduta.
Art. 35
- Validità delle sedute delle commissioni permanenti
1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei commissari.
2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente della commissione all’inizio di ogni seduta e prima dell’inizio di ogni deliberazione o votazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla fino ad un massimo di un’ora. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta annunciando la data e l’ora della seduta successiva, il cui ordine del giorno riporta anche gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione del presidente viene data immediata comunicazione a tutti i componenti della commissione.
Art. 36
- Sedute congiunte delle commissioni permanenti
1. La seduta congiunta di più commissioni è convocata dal presidente più anziano di età, d’intesa con gli altri presidenti.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno uno dei presidenti delle commissioni riunite e di un numero di consiglieri pari almeno alla metà della somma dei consiglieri delle commissioni stesse, con la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione.
3. Presiede il presidente, presente alla seduta, più anziano di età.
4. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme del presente regolamento sulle sedute delle commissioni permanenti.
Art. 37
- Partecipazione alle sedute delle commissioni permanenti
1. Alle sedute delle commissioni permanenti sono presenti le strutture consiliari competenti all’assistenza generale, all’assistenza giuridico-legislativa, all’assistenza per la valutazione delle politiche ed alle attività di informazione.
2. Il presidente della commissione può consentire o disporre la partecipazione di altre strutture regionali in grado di interloquire con la commissione, a sua richiesta, su questioni tecniche inerenti gli affari da trattare.
3. La commissione può chiedere, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, la partecipazione di consulenti o di altre persone estranee all’amministrazione regionale.
4. L'ufficio di presidenza del Consiglio, su richiesta dei presidenti dei gruppi o di ciascun componente del gruppo misto, autorizza un incaricato ed un suo eventuale supplente per ciascun gruppo o per ciascun componente del gruppo misto ad assistere in qualità di uditore alle sedute della commissione per la quale è stata avanzata la richiesta.
Art. 38
- Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti
1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono di norma pubbliche, nelle forme previste dal presente articolo.
2. La pubblicità dei lavori delle commissioni è assicurata con le seguenti modalità:
a) trasmissione via web delle consultazioni di cui all'articolo 52;
b) pubblicazione sul sito web del Consiglio degli affari trattati e del relativo esito, con l'indicazione dei voti espressi;
c) collegamento telematico riservato ai gruppi di interesse accreditati, secondo quanto previsto dalle norme regionali che regolano la materia;
d) possibilità di consultazione anche in via telematica del processo verbale di cui all'articolo 40.
3. Il presidente della commissione, d'intesa col vicepresidente, può disporre che sia redatto, a mezzo della struttura per l'attività di informazione del Consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della commissione.
4. Ove ricorrano particolari circostanze e si trattino temi di rilevante interesse generale, le commissioni possono tenere riunioni alla presenza degli operatori radiotelevisivi, della stampa e di altri organi di informazione. Tale forma di pubblicità è autorizzata dal Presidente del Consiglio su richiesta del presidente della commissione, avanzata, almeno tre giorni prima della seduta prevista, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa.
5. Nel caso in cui le riunioni delle commissioni si svolgano fuori della sede del Consiglio, le forme di pubblicità e partecipazione sono concordate tra l'ufficio di presidenza della commissione e la sede ospitante, ferma restando l'autorizzazione del Presidente del Consiglio alla convocazione della seduta fuori della sede del Consiglio nonché alla pubblicità dei lavori nel caso di cui al comma 4.
6. I rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione sono tenuti dalla struttura per l'attività di informazione del Consiglio, su indicazioni del presidente della commissione.
Art. 39
- Limitazioni alla pubblicità dei lavori
1. In casi eccezionali, nei quali ricorrono esigenze di tutela di dati sensibili o di riservatezza, il presidente della commissione, sentito l'ufficio di presidenza della stessa, può disporre che la riunione o parte di essa si svolga senza le forme di pubblicità di cui all’articolo 38, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’ufficio di presidenza della commissione può disporre le opportune limitazioni alla presenza dei soggetti di cui all’articolo 37.
Art. 40
- Processo verbale delle sedute delle commissioni permanenti
1. Delle sedute delle commissioni permanenti si redige un processo verbale, nel quale si riportano i nominativi dei commissari e degli altri soggetti che vi hanno partecipato o assistito, con le relative qualifiche, gli affari trattati, una sintesi essenziale della discussione, le votazioni e le deliberazioni. Sul processo verbale è concessa la parola a chi intenda proporvi una rettifica per chiarire il pensiero o per correggere quanto espresso nella seduta precedente.
2. I verbali sono sottoscritti dal presidente, dal vicepresidente segretario e dal funzionario estensore.
3. Il processo verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce.
Art. 41
- Assegnazione alle commissioni
1. Salvi i casi di cui al comma 5 e all’articolo 79, comma 2, il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni competenti per materia le proposte di legge e in generale gli affari sui quali le commissioni stesse siano chiamate a riferire all’assemblea, o comunque a pronunciarsi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva all’avvenuta assegnazione.
2. Una proposta di legge o un determinato affare può essere assegnato dal Presidente del Consiglio a più commissioni perché l’esame avvenga congiuntamente quando, a giudizio dello stesso presidente, esso investa in maniera determinante materie di competenza di più commissioni.
3. Se il presidente di una commissione, anche su segnalazione di un commissario, reputa che un affare ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio che decide dandone notizia, se del caso, all’ufficio di presidenza. Allo stesso modo si procede quando una commissione reputa che un affare assegnato ad altra commissione sia di sua competenza.
4. Il Presidente del Consiglio può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio stesso, riguardanti le materie di loro competenza.
5. Le proposte di legge, di deliberazione, e di altri provvedimenti di iniziativa dell’ufficio di presidenza del Consiglio, qualora lo stesso ufficio lo decida, sono esaminate direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell’ordine del giorno della seduta di cui all’articolo 87.
Art. 42
- Termini di esame in commissione
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 127 e dall'articolo 159, comma 5, per le proposte da esaminare in commissione per l’espressione del parere referente o per la procedura redigente, la commissione è tenuta ad esprimere il parere al Consiglio non oltre tre mesi a partire dalla data di assegnazione alla commissione stessa.
2. Decorso tale termine la proposta può essere iscritta all’ordine del giorno del Consiglio previa richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori formulata dal proponente o da almeno un presidente di gruppo consiliare.
3. Le commissioni possono richiedere al Presidente del Consiglio una proroga motivata dei termini suindicati per un periodo non superiore ad un mese.
Art. 43
- Connessione di argomenti
1. Se tra gli affari assegnati ad una commissione si trovano contemporaneamente proposte di atti aventi oggetti o contenuti identici o strettamente connessi, l’esame deve essere abbinato. L’abbinamento è ammesso fino al termine della discussione in sede referente.
2. Dopo l’esame preliminare di proposte abbinate, la commissione può individuare un testo base o disporre la redazione di un testo unificato, oppure esaminare le proposte nell’ordine di presentazione, fermo restando che, le proposte recanti disposizioni che abrogano o sostituiscono per intero un testo vigente, sono esaminate preliminarmente a quelle emendative del testo stesso.
3. Quando la Giunta informa il Consiglio di voler presentare una propria proposta di atto che intende disciplinare una materia, o aspetti di essa, che sono oggetto di una proposta di atto di iniziativa consiliare, assegnata ad una commissione, questa può differire o sospendere la discussione della proposta assegnata fino alla presentazione della proposta della Giunta, comunque per non più di sessanta giorni.
Art. 44
- Pareri secondari
1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un affare assegnato ad una commissione sia espresso il parere secondario di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se il presidente di una commissione, anche su richiesta di un componente, ritiene utile che la stessa acquisisca il parere di altra commissione o esprima il proprio parere su un affare assegnato ad altra commissione, fa richiesta in tal senso al Presidente del Consiglio.
2. I pareri delle commissioni sono espressi per iscritto e vengono allegati al parere referente trasmesso al Consiglio.
3. La commissione di cui sia richiesto il parere deve esprimerlo alla commissione referente o redigente entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per un periodo non superiore a quello inizialmente assegnato, su richiesta della commissione consultata, oppure abbreviato a quindici giorni nei casi di motivata urgenza.
4. Decorsi i termini senza che il parere sia stato emesso, il procedimento prosegue in assenza del parere stesso.
5. Nel caso in cui una proposta di atto sia oggetto, nel prosieguo dei lavori della commissione consiliare referente, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse di un’altra commissione che ha già espresso parere secondario, la medesima commissione può esprimere un nuovo parere secondario, da inviare direttamente per la seduta del Consiglio. Tale procedura si applica anche nel caso in cui le modificazioni ampie e sostanziali introdotte dalla commissione referente afferiscano a profili di interesse di altre commissioni, alle quali la proposta di atto non era stata inizialmente assegnata per l’espressione del parere secondario.
Art. 45
- Parere sulle proposte di regolamento della Giunta
1. Sulle proposte di regolamento della Giunta trasmesse ai sensi dell’articolo 42, commi 2 e 4, dello Statuto, le commissioni esprimono il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta a seguito dell’assegnazione da parte del Presidente del Consiglio.
Art. 46
- Parere istituzionale obbligatorio
1. Le proposte di atti che interessano profili disciplinati dallo Statuto o rilevanti profili istituzionali di carattere generale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla commissione competente in materia istituzionale, per il preventivo parere obbligatorio di legittimità e coerenza rispetto all'ordinamento statutario e costituzionale, che viene allegato al parere della commissione consiliare referente.
2. Al parere obbligatorio di cui al comma 1, non si applica quanto disposto dall'articolo 44, comma 4. Il parere è comunque iscritto all'ordine del giorno della commissione competente in materia istituzionale entro trenta giorni dalla sua assegnazione.
3. La commissione consiliare competente, qualora ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, un parere, formulato ai sensi del comma 1, contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento. Nel caso in cui il parere sia relativo ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto.
4. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione competente in materia istituzionale ha espresso il parere istituzionale obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili istituzionali, la commissione competente in materia istituzionale può esprimere un nuovo parere istituzionale, da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.
Art. 47
- Procedura delle commissioni in sede referente
1. Le commissioni in sede referente organizzano i propri lavori tenendo conto del calendario dei lavori del Consiglio, ivi comprese le quote a favore delle proposte di iniziativa di competenza consiliare.
2. L'esame degli atti è introdotto da una relazione del presidente della commissione o di un consigliere da lui incaricato. L'esame può essere introdotto anche dall'assessore competente, su richiesta del presidente della commissione.
3. Nel corso dell'esame in sede referente, la commissione acquisisce gli elementi di conoscenza necessari per verificare la necessità, la legittimità, la qualità e l'efficacia del provvedimento, sulla base dei documenti istruttori di cui all'articolo 150. Per le proposte di atti che comportano entrate o spese la commissione acquisisce altresì apposita attestazione della struttura di assistenza in ordine alla sussistenza della copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.
4. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratta di provvedimenti costituiti da un testo suddiviso in preambolo e articoli, l'esame dei singoli articoli e del preambolo.
5. Nel corso dell'esame la commissione provvede ad integrare il preambolo delle proposte di legge, oppure la parte narrativa delle proposte di programmi o atti amministrativi, in coerenza con le modifiche approvate nonché con gli elementi essenziali del procedimento e in particolare con il riferimento ai pareri obbligatori pervenuti e alle relative determinazioni della stessa commissione nonché alle eventuali considerazioni in merito ai pareri secondari.
6. La commissione, su iniziativa di un consigliere o della Giunta, può deliberare lo stralcio di uno o più articoli o disposizioni contenuti in una proposta di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma. Le parti stralciate possono essere nuovamente presentate in forma di autonoma proposta di legge, da assegnare alle commissioni secondo quanto previsto dall’articolo 41.
7. La commissione vota i provvedimenti sottoposti al suo esame secondo le stesse modalità stabilite per l'approvazione di essi in aula, in quanto compatibili.
8. Gli atti diversi da quelli normativi possono essere discussi e modificati in commissione fino al momento del voto; il voto su tali atti non può avvenire per parti separate, neppure in caso di presenza di allegati.
9. Il presidente della commissione è incaricato di riferire al Consiglio sul testo approvato o respinto dalla commissione stessa, salvo che quest'ultima, al termine della discussione, non decida di nominare un diverso relatore.
10. Il parere espresso dalla commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio prima della riunione della conferenza di programmazione dei lavori, convocata per fissare l'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Il parere espresso dalla commissione è altresì trasmesso in via telematica a tutti i consiglieri.
11. Il parere riporta:
a) il testo approvato o respinto dalla commissione che, in caso di proposte di legge o di atti amministrativi, deve contenere, rispettivamente nel preambolo o nella parte narrativa, gli elementi di cui al comma 5;
b) la documentazione di accompagnamento prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione;
c) i voti espressi dai singoli commissari;
d) l'esito della votazione;
e) l'indicazione del relatore, se diverso dal presidente della commissione;
f) l'indicazione dei documenti istruttori e dei pareri esaminati e dei loro elementi conclusivi.
g) in allegato, il parere istituzionale obbligatorio di cui all’articolo 46.
12. Nel corso dell'esame in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse, e del relativo dibattito, si dà conto nel parere referente. Le commissioni possono invece adottare proposte di risoluzione connesse con l'affare sul quale debbono riferire che sono trasmesse al Consiglio insieme con il parere referente.
Art. 48
- Partecipazione alle sedute delle commissioni dei proponenti di atti
1. Il consigliere proponente un atto, che non fa parte della commissione cui l’atto è stato assegnato, deve essere avvertito della seduta della commissione al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di atto affinché vi possa partecipare, senza voto deliberativo. Lo stesso consigliere può essere incaricato della relazione introduttiva in commissione.
2. Ciascun consigliere può trasmettere alle commissioni emendamenti alle proposte di atti e chiedere o essere richiesto di illustrarli davanti alle commissioni stesse.
Art. 49
- Ricorso alla procedura in sede redigente
1. Una commissione, entro quindici giorni dall’assegnazione di una proposta di legge in sede referente, può chiedere all’unanimità di poter esaminare tale proposta in sede redigente.
2. La richiesta può essere effettuata dalla commissione entro quindici giorni dall’assegnazione alla commissione stessa, ai sensi dell’articolo 165, comma 2, e ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, del documento preliminare alla concertazione o confronto della Giunta, relativo ad atti normativi di competenza consiliare. In tale caso la richiesta della commissione ha per oggetto la proposta di legge che sarà presentata dalla Giunta a seguito della concertazione o confronto.
3. La richiesta della commissione è presentata al Presidente del Consiglio che, informata la conferenza di programmazione dei lavori, la iscrive all’ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile, o, nel caso del comma 2, nella prima seduta successiva alla presentazione della proposta di atto normativo.
4. Sulla richiesta si svolge la discussione in aula. Nel corso della discussione possono essere presentati ordini del giorno con cui si fissano i criteri generali ai quali deve attenersi la commissione per l’approvazione degli articoli della proposta di legge.
5. Il Consiglio vota prima sulla richiesta e poi, se la richiesta è approvata, sugli ordini del giorno presentati.
6. Non è ammesso l’esame in sede redigente per le leggi statutarie, i bilanci preventivi e i rendiconti, la legge elettorale, le leggi tributarie, le leggi concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni, le proposte di legge al parlamento.
Art. 50
- Procedura delle commissioni in sede redigente
1. Per le proposte di legge per le quali il Consiglio abbia deliberato il ricorso alla procedura redigente, le commissioni procedono ai sensi dell’articolo 47.
2. Per la discussione e la votazione degli articoli delle proposte di legge assegnate alle commissioni in sede redigente si applicano gli articoli 137, 138, 139, 140, 142, 143 e 144.
3. Sull'ammissibilità di emendamenti che appaiono in contrasto con i criteri generali fissati dal Consiglio, decide il presidente della commissione.
4. Dopo l’esame della proposta di legge in commissione, il Consiglio, una volta conclusa la discussione generale, esprime il solo voto finale sul testo nella sua interezza. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al testo stesso.
Art. 51
- Rapporti delle commissioni con la Giunta
1. Il Presidente e i componenti della Giunta possono intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.
2. La commissione può decidere, a maggioranza, di richiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, dello Statuto, di intervenire ad una sua seduta. La data della seduta è di norma concordata, ma deve essere fissata entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati dall'articolo 19, commi 1, 2 e 5 dello Statuto, le commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza ed anche indipendentemente dagli affari ad esse assegnati dal Presidente del Consiglio, chiedere alla Giunta informazioni, documenti o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione regionale, su questioni connesse e sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo I dello Statuto. Le commissioni inoltre possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi e regolamenti o di ordini del giorno, mozioni, risoluzioni e deliberazioni approvate dal Consiglio.
Art. 52
- Consultazioni
1. Le commissioni, al fine di promuovere, secondo i principi dell’articolo 3 dello Statuto, la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria di atti normativi e di programmazione, possono effettuare consultazioni finalizzate ad acquisire osservazioni e proposte sugli atti assegnati per l’espressione del parere referente.
2. Alle consultazioni possono essere invitati le associazioni rappresentative degli enti locali e alcuni o singoli enti locali per acquisire osservazioni e proposte su atti di loro specifico interesse per i quali non è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, nonché comunità di cittadini e di residenti, enti e organismi pubblici e privati, associazioni di categoria ed esperti.
3. La commissione referente individua i soggetti da consultare, le modalità ed i termini della consultazione.
4. L’invito per le consultazioni, predisposto dalle commissioni, è trasmesso dal Presidente del Consiglio, di norma almeno sette giorni prima della data dello svolgimento delle consultazioni. L’invito è trasmesso per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.
5. Le consultazioni si effettuano alla presenza del presidente della commissione referente, o in sua assenza del vice presidente, che ne dirige lo svolgimento. Alle consultazioni possono assistere tutti i consiglieri regionali.
6. Il presidente della commissione può fornire risposta a eventuali richieste di chiarimento dei soggetti consultati.
7. Le consultazioni possono essere svolte anche in forma scritta o telematica. In ogni caso i soggetti consultati possono inviare le proprie osservazioni e proposte sia in forma scritta, sia in forma telematica.
8. Le consultazioni possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio regionale.
9. L’effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi dell’articolo 42.
Art. 53
- Audizioni
1. Al fine di acquisire elementi conoscitivi ed effettuare approfondimenti su tematiche inerenti le materie di competenza, le commissioni, anche indipendentemente dagli atti assegnati, possono riunirsi per procedere ad audizioni di rappresentanti di enti ed associazioni o di altri soggetti.
2. Le audizioni possono svolgersi anche su richiesta degli interessati. A tal fine il presidente dà conto alla commissione delle richieste pervenute per il loro eventuale accoglimento.
3. Il presidente della commissione trasmette l’invito all’audizione di norma cinque giorni prima dello svolgimento della seduta. L’invito è contestualmente inviato per conoscenza anche al Presidente del Consiglio.
4. Le audizioni sono inserite all’ordine del giorno della seduta della commissione
Art. 54
- Invio di osservazioni e proposte
1. Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire alla commissione osservazioni e proposte sugli atti assegnati alla medesima commissione o sulle materie di competenza della stessa. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla commissione competente, che decide se farne menzione nel parere da rimettere all’assemblea.
Art. 55
- Procedimento per le indagini conoscitive
1. Nelle materie di loro competenza le commissioni permanenti possono disporre, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni; l’autorizzazione dell'ufficio di presidenza non è richiesta quando l'indagine è disposta dal Consiglio.
2. Le commissioni predispongono un dettagliato programma operativo e finanziario dell'indagine da effettuare e lo sottopongono all'approvazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio. Nell'ambito del programma approvato, le commissioni possono effettuare l'indagine con le modalità da esse stesse stabilite e i contatti occorrenti vengono tenuti dal presidente della commissione.
3. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio.
4. Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva uno o più documenti con eventuale richiesta di discussione in Consiglio.
5. I documenti posti in votazione sono allegati ai risultati dell'indagine.
6. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi all'ufficio di presidenza del Consiglio, che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri. La conferenza di programmazione dei lavori valuta la richiesta di cui al comma 4.
7. Tutte le spese relative allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio.
Art. 56
- Relazioni e risoluzioni d’iniziativa delle commissioni
1. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni e proposte di risoluzione sulle materie di loro competenza, anche in ordine ad affari sui quali non siano tenute a riferire all’aula.
2. Le relazioni e le proposte di risoluzione di iniziativa delle commissioni sono iscritte all’ordine del giorno della seduta consiliare su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori
3. Le commissioni possono approvare proprie risoluzioni nel caso di cui all’articolo 165.
Art. 57
- Discussione nelle commissioni
1. Per la discussione nelle commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione in Consiglio.
Art. 58
- Votazioni nelle commissioni
1. Le votazioni nelle commissioni hanno luogo a scrutinio palese e si effettuano per alzata di mano.
2. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del presidente della commissione, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.
3. Gli atti sono approvati con la maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.
4. Si intendono per votanti i commissari che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti.
5. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari l’atto si intende non approvato.
Art. 59
- Commissioni speciali
1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, dello Statuto, commissioni speciali aventi un oggetto determinato e una durata non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta, per non più di tre mesi.
2. Le commissioni speciali sono composte sulla base delle designazioni dei gruppi rispettando, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità.
3. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.
4. Le commissioni speciali eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un vicepresidente segretario
5. Le commissioni speciali si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 34, comma 2.
6. Le commissioni speciali possono trasmettere osservazioni alle commissioni permanenti sugli affari loro assegnati connessi alle proprie competenze
Art. 60
- Commissioni istituzionali (5)
1. Il Consiglio regionale può istituire, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, commissioni istituzionali per la trattazione di temi di particolare e continuativo interesse generale in ambito regionale.
2. Per la costituzione e l’esercizio delle attività delle commissioni istituzionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni permanenti.
3. Le commissioni istituzionali si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 34, comma 2.
Art. 61
- Commissioni d’inchiesta
1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, indicandone la durata, commissioni di inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale
2. Le commissioni di inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, con deliberazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio, quando ne faccia richiesta un numero di consiglieri di minoranza pari ad almeno un quinto dei componenti del Consiglio. Non possono essere attive allo stesso tempo più di due commissioni istituite senza voto consiliare
3. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte da un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Per ogni votazione, ogni commissario è dotato di voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza, ad eccezione del rappresentante del gruppo misto.
4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.
5. Le commissioni di inchiesta eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un vicepresidente segretario.
6. Le commissioni di inchiesta approvano il programma della loro attività. Se il programma comporta spese per studi, ricerche o consulenze, lo stesso deve essere approvato, per questa parte, anche dall’ufficio di presidenza del Consiglio.
7. Le commissioni d’inchiesta si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 34, comma 2.
8. Ai lavori delle commissioni di inchiesta è data pubblicità
9. La relazione finale approvata dalla commissione di inchiesta e le eventuali relazioni di minoranza sono inserite all’ordine del giorno della seduta del Consiglio su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.
Art. 62
- Disposizioni applicabili alle commissioni speciali e di inchiesta
1. Alle commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.
2. Si procede alla costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta anche qualora siano pervenute un numero di designazioni da parte dei gruppi consiliari pari alla metà più uno dei componenti della commissione.
Articolo 62 bis
Commissione politiche europee e relazioni internazionali(6)
1. La Commissione politiche europee e relazioni internazionali è istituita ai sensi dell’articolo 19 bis dello Statuto per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell’ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ai fini della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea.
2. La commissione svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla formulazione delle osservazioni del Consiglio regionale sui progetti di atti pervenuti ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), ai fini della partecipazione del Consiglio medesimo alla fase ascendente di formazione degli atti normativi dell’Unione europea;
b) in coordinamento con le commissioni permanenti competenti per materia, anche raccordandosi con i competenti uffici della Giunta regionale, provvede, ai sensi dell’articolo 25 della l. 234/2012, a formulare le osservazioni concernenti la verifica del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 8 della medesima legge sugli atti dell’Unione europea, pervenuti al Consiglio regionale;
c) trasmette le osservazioni formulate ai sensi delle lettere a) e b) al Presidente del Consiglio regionale ai fini del loro invio alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare, nonché ai fini della contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in applicazione dell’articolo 25 della l. 234/2012;
d) esprime parere referente sulla legge europea regionale prevista dall’articolo 7 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana). Su tale legge, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza, è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti ai sensi dell’articolo 44;
e) esprime parere secondario sugli atti regionali attuativi degli atti dell’Unione Europea e su quelli di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea;
f) provvede, per quanto compatibili, all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 32;
g) assicura il supporto trasversale alle commissioni permanenti e all’ufficio di presidenza fornendo documentazione di approfondimento sulle tematiche di rilievo dell'Unione europea;
h) svolge l’analisi dei fondi europei e del loro utilizzo da parte della Regione;
i) cura studi e ricerche sulle politiche europee e sulle tematiche internazionali.
Articolo 62 ter
Composizione e durata in carica della commissione politiche europee e relazioni internazionali (7)
1. La commissione politiche europee e relazioni internazionali è composta secondo le modalità e le procedure di cui all’articolo 27.
2. Possono far parte della commissione anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.
3. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il vicepresidente segretario secondo le modalità di cui all’articolo 30.
4. Per quanto non diversamente stabilito, alla commissione politiche europee e relazioni internazionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.
Art. 63
- Composizione e durata in carica della commissione di controllo
1. La commissione di controllo è composta secondo le modalità e le procedure dell’articolo 27.
2. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il vicepresidente segretario.
3. Il presidente è eletto sulla base di una proposta presentata dai commissari di opposizione. In caso di una pluralità di proposte, il presidente è eletto sulla base della proposta presentata dai commissari appartenenti ai gruppi maggiormente rappresentativi nel Consiglio regionale.
4. Il presidente e gli altri componenti dell’ufficio di presidenza sono eletti ai sensi dell’articolo 30 fermo restando che in ciascuna delle liste presentate è candidato alla carica di presidente il soggetto indicato nella proposta di cui al comma 3.
5. Per quanto non diversamente stabilito, alla commissione di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.
Art. 64
- Competenze della commissione di controllo
1. I compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali di cui all’articolo 20, comma 1, dello Statuto, sono esercitati verificando la coerenza dei procedimenti ed il rispetto complessivo del programma regionale di sviluppo e del documento di economia e finanza regionale, ferma la competenza delle altre commissioni permanenti per la verifica nel merito degli effetti prodotti relativamente alle materie di rispettiva competenza; verifica, altresì, il rispetto da parte della Giunta degli obblighi informativi derivanti da clausole valutative.
2. La commissione di controllo svolge funzioni consultive sugli atti di programmazione ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto
3. Il programma regionale di sviluppo e il documento di economia e finanza regionale, sono trasmessi alla commissione di controllo ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
4. Le funzioni di controllo di cui al comma 1, sono esercitate anche con la presentazione di relazioni al Consiglio relative allo stato di attuazione di piani e programmi regionali.
5. La commissione di controllo riceve il bilancio di previsione, le variazioni e l’assestamento, la legge di stabilità e le successive modifiche, sulle quali può formulare, entro trenta giorni, osservazioni alla commissione competente in materia di finanze e bilancio per i profili di coerenza con i documenti di programmazione generale.
6. La commissione di controllo svolge funzioni referenti sui rendiconti della Giunta e del Consiglio.
7. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale di cui all’articolo 20, comma 3, dello Statuto, la commissione di controllo trasmette relazioni almeno una volta l’anno al Consiglio.
8. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 7, sono esercitate anche con riferimento al patrimonio degli enti dipendenti dalla Regione e al programma e al rendiconto sull’attività contrattuale della Giunta e degli enti dipendenti.
Art. 65
- Pareri della commissione di controllo
1. La commissione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto, esprime motivato parere preventivo al Consiglio sulla coerenza con la programmazione regionale delle proposte di atti sottoposte alla approvazione del Consiglio stesso.
2. Il Presidente del Consiglio, ai fini di cui al comma 1, assegna alla commissione di controllo le proposte di atti relativi agli strumenti della programmazione generale e di settore previsti dalla normativa e dal programma regionale di sviluppo. Le stesse proposte sono assegnate dal Presidente del Consiglio, contestualmente, alle commissioni competenti.
Art. 66
- Procedimento per i pareri della commissione di controllo
1. Il parere preventivo di cui all'articolo 65, è espresso dalla commissione di controllo entro trenta giorni dall'assegnazione.
2. Nel caso in cui il soggetto proponente l'atto manifesti l'urgenza, il Presidente del Consiglio, valutata la richiesta, può stabilire che la commissione di controllo esprima il parere in un termine ridotto, comunque non inferiore a quindici giorni.
3. Decorso il termine senza che il parere sia stato emesso, si intende che la commissione di controllo non ritiene di esprimerne alcuno.
4. Il parere della commissione di controllo contrario all'approvazione di una proposta determina, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto, l'improcedibilità della medesima, salva espressa conferma dell'organo che l'ha deliberata. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione al proponente dell'atto e alla commissione competente dell'interruzione del procedimento.
5. Qualora il proponente l'atto modifichi la proposta, la commissione di controllo deve esprimersi entro quindici giorni dalla data di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che accolgano parzialmente le osservazioni della commissione di controllo.
6. Nel caso di parere contrario della commissione di controllo sull'atto modificato, questo è comunicato alla commissione competente e al Presidente del Consiglio. La commissione competente procede quindi all'esame della proposta.
7. I pareri formulati dalla commissione di controllo accompagnano la proposta nelle diverse fasi del procedimento e sono assunti a corredo della medesima per l'esame in aula.
8. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione di controllo ha espresso il parere preventivo di cui all’articolo 65 sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali, la commissione di controllo può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.
Art. 67
- Trasmissione atti alla commissione di controllo
1. La Giunta trasmette al Consiglio, per l'invio alla commissione di controllo, tutti gli atti adottati in materia di gestione del patrimonio, programmazione e bilancio.
2. Ai fini dell’esercizio della vigilanza sul programma e sul rendiconto dell’attività contrattuale, la Giunta trasmette altresì a titolo conoscitivo al Consiglio, per l'invio alla commissione di controllo, tutti gli atti adottati in materia di appalti e contratti.
3. La Giunta trasmette inoltre, su richiesta della commissione, gli atti adottati dai dirigenti nelle materie di cui ai commi 1 e 2.
CAPO VII
- Consiglio delle autonomie locali
Art. 68
- Procedura per i pareri e le osservazioni
1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni consiliari competenti, assegna al Consiglio delle autonomie locali le proposte di atti per i quali, ai sensi della normativa vigente, è richiesto il parere obbligatorio del suddetto organismo.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dall'assegnazione e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti.
3. Il termine di cui al comma 2, può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di dieci giorni. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di sessanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento delle consultazioni di tutti gli enti locali.
4. Fino allo scadere del termine di cui ai commi 2 e 3, la commissione consiliare referente non può presentare il parere di cui all'articolo 42. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, si intende che il Consiglio delle autonomie non ritiene di esprimerne alcuno.
5. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale il Consiglio delle autonomie locali ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nei successivi lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio, su richiesta motivata del presidente della commissione consiliare referente, ne dà comunicazione al presidente del Consiglio delle autonomie locali per un nuovo esame. In tal caso il Consiglio delle autonomie locali può esprimere un nuovo parere da trasmettere alla commissione consiliare competente entro quindici giorni.
6. Il Presidente del Consiglio trasmette inoltre al Consiglio delle autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio, sulle quali il Consiglio delle autonomie locali può esprimere, entro quindici giorni, le proprie eventuali osservazioni, inviandole al Presidente del Consiglio ed alle commissioni consiliari competenti.
Art. 69
- Esame delle pronunce del Consiglio delle autonomie locali
1. La commissione consiliare competente esamina i pareri e le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali e, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o regolamento, integra il preambolo dell’atto con la motivazione di tale mancato accoglimento.
2. Nel caso di parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell’atto.
Art. 70
- Seduta congiunta
1. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta del Consiglio e del Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 67 dello Statuto, sono stabiliti dal Presidente del Consiglio d'intesa con il presidente del Consiglio delle autonomie locali.
2. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è regolata dal presente regolamento, per quanto applicabile.
CAPO VIII
- Commissione per le pari opportunità
Art. 71
- Procedure ed atti della Commissione per le pari opportunità
1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all’assegnazione alle commissioni competenti, trasmette alla commissione per le pari opportunità di cui all’articolo 55 dello Statuto, tutte le proposte di atti di competenza del Consiglio, sulle quali la stessa commissione può esprimere, entro quindici giorni, le sue osservazioni sul rispetto e la promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione fra i generi.
2. La commissione per le pari opportunità esprime parere obbligatorio nei casi previsti dalla legge istitutiva.
3. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti. Ad esso si applica la disciplina di cui all’articolo 69.
4. Nel caso in cui il soggetto proponente manifesti l’urgenza, il termine può essere ridotto dal Presidente del Consiglio fino ad un minimo di dieci giorni. In ogni caso, trascorsi i termini senza che il parere sia stato espresso, si intende che la commissione non ritiene di esprimerne alcuno.
5. La presidente della commissione può chiedere di essere sentita dalle commissioni permanenti per illustrare i pareri e le osservazioni trasmessi, nonché osservazioni e proposte per i profili di competenza.
6. La commissione può presentare al Presidente del Consiglio e alla Giunta proprie proposte di modifica della normativa esistente, ai fini dell’attuazione dei principi di pari opportunità fra donne e uomini di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), dello Statuto e all’articolo 117, settimo comma, della Costituzione .
7. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione ha espresso parere obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse delle pari opportunità, la commissione può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.
CAPO IX
- Conferenza permanente delle autonomie sociali
Art. 72
- Programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali e programma annuale di attività della Conferenza permanente delle autonomie sociali
1. Il programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali della Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS), una volta che la relativa proposta sia stata definita dalla stessa COPAS, è approvato d’intesa fra l’ufficio di presidenza del Consiglio e l’ufficio di presidenza della COPAS, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 aprile 2014, n. 21 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007 ).
2. Il programma assicura il raccordo con i programmi e le attività di valutazione di cui all’articolo 33.
3. Il programma integra il complessivo programma annuale di attività della COPAS il quale, una volta approvato dalla stessa, è trasmesso ai consiglieri.
Art. 73
- Documenti di indirizzo e proposte
1. I documenti di indirizzo e di proposta ai fini della formazione degli atti di programmazione approvati dalla COPAS sono inviati al Presidente del Consiglio, che li trasmette alle commissioni consiliari competenti ed al Presidente della Giunta.
Art. 74
- Collaborazione alla conferenza sullo stato delle autonomie sociali
1. L’ufficio di presidenza del Consiglio e l’ufficio di presidenza della COPAS, contestualmente all’intesa di cui all’articolo 72, comma 1, definiscono le modalità collaborative per lo svolgimento della conferenza sullo stato delle autonomie sociali.
Art. 75
- Pareri obbligatori
1. La COPAS esprime il parere obbligatorio di sua competenza entro trenta giorni dalla assegnazione della proposta di atto e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di dieci giorni. Il medesimo termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del presidente della COPAS al Presidente del Consiglio fino ad un massimo di quindici giorni, nel caso in cui la complessità o la rilevanza del provvedimento richiedano ulteriori approfondimenti, consultazioni o studi. In ogni caso, trascorsi i termini senza che il parere sia stato espresso, si intende che la COPAS non ritiene di esprimerne alcuno.
3. La commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri obbligatori della COPAS.
4. La commissione consiliare competente, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relative ad una proposta di legge integra il preambolo dell’atto con la motivazione di tale mancato accoglimento.
5. Nel caso di parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell’atto.
6. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la COPAS ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali, la COPAS può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.
CAPO X
- Collegio di garanzia
Art. 76
- Verifica di conformità allo Statuto degli atti normativi
1. Nel caso in cui il Collegio di garanzia ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dal Consiglio, il Presidente del Consiglio assegna nuovamente tale atto, allegando il giudizio del Collegio, alla commissione consiliare competente perché lo riesamini, ed esprima parere referente al Consiglio, nel termine di trenta giorni o quindici giorni per gli atti di cui è dichiarata l’urgenza, limitatamente alle sole parti oggetto del giudizio.
2. La commissione consiliare competente, con il parere di cui al comma 1, può proporre al Consiglio:
a) un testo dell’atto modificato relativamente alle sole parti oggetto del giudizio, accogliendo in tutto o in parte i rilievi del Collegio;
b) la conferma del testo dell’atto, con la relativa motivazione, qualora ritenga di non accogliere in tutto o in parte i rilievi del Collegio.
Art. 77
- Seduta del Consiglio di riesame dell’atto
1. L’atto normativo oggetto del giudizio del Collegio, è iscritto all’ordine del giorno del Consiglio su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.
2. Il Consiglio riesamina l’atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità ed esprime quindi il voto finale sull’intero atto.
3. Sono posti in votazione solo gli emendamenti direttamente connessi alle parti in discussione. Il giudizio di ammissibilità degli emendamenti è di spettanza del Presidente del Consiglio.
CAPO XI
- Convocazione del Consiglio ed organizzazione dei lavori
Art. 78
- Convocazione ordinaria del Consiglio
1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente del Consiglio con l’invio dell'ordine del giorno a tutti i consiglieri, al Presidente ed ai componenti della Giunta, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta.
Art. 79
- Convocazione d’urgenza del Consiglio
1. Il Consiglio è convocato d’urgenza nei seguenti casi:
a) su richiesta motivata del Presidente della Giunta, di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscono nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri;
b) su iniziativa del Presidente del Consiglio, sentito l’ufficio di presidenza.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio è convocato entro cinque giorni dalla data della richiesta e la seduta si tiene non oltre cinque giorni successivi. La seduta è convocata in tempo utile dal Presidente del Consiglio con l’invio dell’ordine del giorno, unitamente alla motivazione che ha accompagnato la richiesta o l’iniziativa.
Art. 80
- Convocazione del Consiglio in seduta speciale
1. Il Consiglio è convocato in seduta speciale, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, dello Statuto, per la discussione di un unico argomento di particolare rilievo, su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso, sentito l’ufficio di presidenza, o su richiesta del Presidente della Giunta, di un quinto dei consiglieri o di tre presidenti di gruppi consiliari cui aderiscono nel complesso almeno un quinto dei consiglieri.
2. Nel caso del comma 1, il termine ordinario di cui all’articolo 78 per l’invio della convocazione è di dieci giorni.
3. In occasione delle sedute speciali, qualora l’ufficio di presidenza lo deliberi, possono prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura italiane o di altre nazionalità.
Art. 81
- Sedute solenni
1. Il Consiglio è convocato in seduta solenne per eventi a carattere istituzionale di particolare rilievo. L’ordine del giorno di tali sedute non prevede l’adozione di atti deliberativi.
2. In occasione delle sedute solenni, qualora l’ufficio di presidenza lo deliberi, possono prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura italiane o di altre nazionalità.
Art. 82
- Disposizioni comuni
1. Le sedute convocate ai sensi degli articoli 79, 80 e 81 sono aggiuntive rispetto a quelle già previste nel calendario dei lavori di cui all’articolo 83 e non possono alterare quanto stabilito da tale calendario. Si applicano le disposizioni dell’articolo 94.
Art. 83
- Programmazione dei lavori del Consiglio
1. Il Consiglio programma la propria attività attraverso un calendario dei lavori a cadenza trimestrale ove sono indicate le date delle sedute e possono essere indicati gli atti che saranno complessivamente esaminati dall’assemblea nel trimestre di riferimento, tenendo conto di quelli che, per disposizione dello Statuto o delle leggi vigenti, debbono essere discussi e votati nel periodo considerato.
2. Il calendario dei lavori contiene, inoltre, l'indicazione delle date delle speciali sessioni di cui all'articolo 24, comma 4, dello Statuto, in particolare, di una sessione che garantisca l'approvazione degli strumenti di bilancio e finanziari nei termini di legge.
Art. 84
- Conferenza di programmazione dei lavori
1. La conferenza di programmazione dei lavori è organo di consulenza del Presidente del Consiglio per la programmazione dei lavori ed è costituita dall’ufficio di presidenza del Consiglio integrato dai presidenti dei gruppi consiliari. Partecipano alle sedute della conferenza di programmazione dei lavori un rappresentante della Giunta e il portavoce dell'opposizione.
Art. 85
- Formazione ed approvazione del calendario dei lavori
1. Il Presidente del Consiglio ai fini dell’articolo 83, tenuto conto delle indicazioni dei presidenti delle commissioni e delle priorità pervenute dalla Giunta, predispone una proposta di calendario, che è sottoposta, almeno sette giorni prima della scadenza del precedente, al parere della conferenza di programmazione dei lavori.
2. Sulla base del parere espresso dalla conferenza di programmazione dei lavori il Presidente del Consiglio definisce il calendario, che è pubblicato sul sito del Consiglio e distribuito a tutti i consiglieri e alla Giunta.
3. Le eventuali variazioni del calendario dei lavori, conseguenti a sopravvenute esigenze di urgenza o di organizzazione dei lavori, sono decise dal Presidente del Consiglio, anche su richiesta di cinque consiglieri, di tre presidenti dei gruppi consiliari o della Giunta, e comunicate alla conferenza di programmazione dei lavori.
Art. 86
- Organizzazione dei lavori delle commissioni
1. Le commissioni organizzano i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio, del calendario dei lavori approvato ai sensi dell’articolo 85.
Art. 87
- Ordine del giorno della seduta e sue variazioni
1. L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza di programmazione dei lavori.
2. L'ordine del giorno della seduta consiliare indica gli affari da discutere e l'ordine di trattazione degli stessi.
3. Eventuali variazioni in corso di seduta dell'ordine di trattazione degli affari o della durata della seduta, possono essere proposte dal Presidente del Consiglio, da un rappresentante della Giunta e da ciascun consigliere. Sulla richiesta delibera il Consiglio, sentito un consigliere a favore e uno contro, nonché un rappresentante della Giunta, qualora ne faccia richiesta, per non più di tre minuti ciascuno.
Art. 88
- Affari non all’ordine del giorno
1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su affari non iscritti all’ordine del giorno, fatte salve le proposte di cui all’articolo 180.
2. Per discutere e votare su affari che non sono all'ordine del giorno della seduta, è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza dei tre quarti dei votanti, su proposta del Presidente del Consiglio, di un rappresentante della Giunta, di un gruppo consiliare che rappresenti almeno un decimo dei consiglieri o di almeno tre presidenti di gruppo.
3. Quando la proposta di cui al comma 2 è accolta, si intende che l'affare è trattato direttamente dal Consiglio.
4. All’inizio della seduta, su proposta dei consiglieri interessati, il Consiglio può deliberare, senza preventiva discussione, di ammettere alla seduta stessa mozioni che non sono all'ordine del giorno.
Art. 89
- Organizzazione delle sedute
1. Il Consiglio si riunisce normalmente nella propria sede. Nell'aula consiliare sono riservati posti al Presidente della Giunta e ai componenti della stessa. Al banco della presidenza hanno posto i funzionari del Consiglio autorizzati dal Presidente del Consiglio per l’assistenza alla presidenza e ai lavori dell’assemblea.
2. Una parte dell'aula è destinata agli addetti stampa del Consiglio e ai rappresentanti della stampa. Le regole di accesso e di comportamento dei rappresentanti della stampa sono stabilite dall’ufficio di presidenza.
3. La parte dell'aula destinata al pubblico è separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio.
4. Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede, per decisione unanime dell'ufficio di presidenza o quando lo deliberi la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri.
5. Nei casi di cui al comma 4, la riunione ha luogo presso una sede di Consiglio comunale o provinciale, e, in casi eccezionali, anche in altre sedi di particolare rilievo.
CAPO XII
- Sedute del Consiglio
Art. 90
- Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto. L'ammissione del pubblico nella parte dell'aula consiliare ad esso riservata e le regole di comportamento sono stabilite dall'ufficio di presidenza con apposite disposizioni da rendersi pubbliche.
2. Per esigenze eccezionali di tutela di dati sensibili o riservati, su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un quinto dei consiglieri, il Consiglio può deliberare, senza discussione, di riunirsi in seduta non pubblica.
3. L’ufficio di presidenza regola le ulteriori forme di pubblicità delle sedute.
Art. 91
- Processo verbale e resoconto
1. Di ogni seduta, il funzionario verbalizzante presente in aula redige il processo verbale, indicando gli atti trattati, le votazioni e, per le discussioni, l’oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale, trasmesso preventivamente per via telematica ai consiglieri, si intende approvato, in mancanza di osservazioni, all'inizio delle sedute successive; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
2. I processi verbali, relativi alle sedute consiliari conclusive della legislatura, sono approvati dall’ufficio di presidenza del Consiglio.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendono farvi una rettifica, oppure chiarire il pensiero espresso nella seduta, o per fatto personale.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e da uno dei segretari del Consiglio dopo la sua approvazione. Per le sedute non pubbliche, quando il Consiglio non abbia deliberato che non si rediga il processo verbale, questo è dato in visione ai consiglieri nella seduta successiva e, se non vi sono osservazioni, si intende approvato.
5. Di ogni seduta pubblica si redige e si pubblica il resoconto integrale.
6. Il verbale e il resoconto integrale riportano l'indicazione del funzionario estensore e la sottoscrizione del responsabile dei servizi d’aula.
Art. 92
- Comunicazioni del Presidente al Consiglio
1. Dopo l'approvazione del processo verbale, prima di passare all’ordine dei lavori, il Presidente del Consiglio procede di norma a comunicare al Consiglio le decisioni e le informazioni che, ai sensi del presente regolamento, dello Statuto e di altre leggi, debbono essere portate a conoscenza dell’assemblea; rivolge inoltre all’assemblea messaggi celebrativi, di cordoglio, di commemorazione.
Art. 93
- Comunicazioni della Giunta
1. Le comunicazioni che la Giunta, di sua iniziativa, intende rivolgere al Consiglio sono iscritte all’ordine del giorno di seduta su decisione della conferenza di programmazione dei lavori.
2. Le comunicazioni della Giunta, richieste da almeno un quinto dei consiglieri o dal Consiglio con atto di indirizzo approvato, sono sottoposte alla conferenza di programmazione dei lavori che stabilisce, sentito il rappresentante della Giunta, la data di svolgimento.
3. In ogni caso, la Giunta trasmette il testo della comunicazione almeno tre giorni prima della seduta di svolgimento ovvero non oltre il giorno precedente qualora la data della seduta di svolgimento sia resa nota alla Giunta nella conferenza di programmazione dei lavori convocata per la definizione dell’ordine del giorno della seduta consiliare prevista per la settimana successiva.
Art. 94
- Congedi
1. I consiglieri e i componenti della Giunta sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio.
2. I consiglieri devono dare preventiva comunicazione scritta della propria assenza al Presidente del Consiglio, il quale, all’inizio di ogni seduta, ne dà comunicazione all'assemblea.
3. L’ufficio di presidenza del Consiglio delibera in ordine alla disciplina di rilevazione delle presenze ed ai casi di assenze giustificate.
Art. 95
- Facoltà di parlare
1. Possono prendere la parola durante le sedute consiliari esclusivamente i consiglieri e i componenti della Giunta.
Art. 96
- Ordine delle sedute consiliari. Sanzioni disciplinari
1. Il Presidente del Consiglio provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute consiliari.
2. Quando un consigliere o un componente della Giunta turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l’ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il consigliere o componente della Giunta richiamato può dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Qualora il consigliere o il componente della Giunta richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda ad oltraggi, vie di fatto, faccia appello alla violenza, compia atti di particolare gravità o usi espressioni ingiuriose nei confronti dei consiglieri o componenti della Giunta o delle istituzioni, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi confronti la censura e ne dispone l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il consigliere o il componente della Giunta si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare l'aula, questi sospende la seduta e dà ai segretari questori (20) le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata, udite le spiegazioni del consigliere o del componente della Giunta censurato.
4. Nei confronti del consigliere o del componente della Giunta, nei casi previsti dai commi 2 e 3, ed anche in altri casi di particolare gravità che avvengano, sia all'interno della sede del Consiglio, sia al di fuori dell'aula, il Presidente del Consiglio può proporre all'ufficio di presidenza di deliberare l'interdizione alla partecipazione ai lavori del Consiglio e delle commissioni, per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Tale interdizione può essere revocata dall’ufficio di presidenza, sentite le spiegazioni del consigliere o componente della Giunta.
5. Le deliberazioni adottate dall'ufficio di presidenza ai sensi del comma 4, sono comunicate al Consiglio e non possono in nessun caso essere oggetto di discussione.
Art. 97
- Disordini in aula
1. Qualora si verifichino disordini nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona la presidenza e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente del Consiglio non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono, il Presidente del Consiglio può nuovamente sospenderla ovvero toglierla.
2. Nel caso la seduta sia tolta, il Presidente del Consiglio dispone per la sua riconvocazione.
Art. 98
- Comportamento del pubblico
1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve tenere un comportamento corretto, stare in silenzio, e astenersi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'immediata espulsione di chi non ottempera al disposto del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente del Consiglio può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
3. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
CAPO XIII
- Riassunzione di proposte
Art. 99
- Riassunzione di precedenti proposte
1. Qualora nei primi sei mesi dalla prima seduta del Consiglio siano presentate, anche da proponenti diversi da quelli originari, proposte di atti che riproducono l’identico testo di proposte che hanno già esaurito nella precedente legislatura la fase referente, il Consiglio può deciderne la riassunzione su richiesta dei proponenti stessi.
2. La richiesta è presentata al Presidente del Consiglio contestualmente alla presentazione dell’atto.
3. Il Presidente del Consiglio, informata la conferenza di programmazione dei lavori, iscrive la richiesta all’ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile.
4. Se la richiesta è approvata, la proposta oggetto di riassunzione è iscritta direttamente, entro sessanta giorni, all’ordine del giorno del Consiglio ai sensi del comma 7.
5. Nel decidere la riassunzione dell’atto il Consiglio può disporre, su richiesta della Giunta o di un presidente di gruppo consiliare, che la proposta sia assegnata alla commissione competente per materia perché ne riferisca all’aula entro sessanta giorni dall’assegnazione. Scaduto il predetto termine, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all’ordine del giorno della prima seduta utile.
6. Il Consiglio, su proposta del presidente o su richiesta dei promotori, presentata entro quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio stesso, può decidere la riassunzione di proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura.
7. Qualora sia decisa la riassunzione delle proposte di atti, queste sono sottoposte all’esame della conferenza di programmazione dei lavori per l’inserimento nel calendario.
CAPO XIV
- Discussione
Art. 100
- Durata degli interventi
1. Fatto salvo quanto previsto in caso di contingentamento dei tempi o da specifiche disposizioni del presente regolamento, la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
2. Il consigliere che, nei tempi sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia allegato al processo verbale.
3. L’intervento per l’illustrazione del parere referente sulle proposte di legge non può eccedere i dieci minuti.
4. Gli emendamenti sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento non superiore a tre minuti.
5. Per tutte le dichiarazioni di voto è consentito l’intervento di un consigliere per ciascun gruppo consiliare, salvo il caso di dissenso rispetto alla posizione espressa dal proprio gruppo di appartenenza. Per le dichiarazioni di voto sugli emendamenti ciascun intervento non può superare i tre minuti. Per ogni altra dichiarazione di voto ciascun intervento non può superare i cinque minuti.
6. Per dichiarazioni, comunicazioni o richieste di cui all’articolo 103, comma 2, o per mozioni d’ordine di cui all’articolo 110, ciascun intervento non può superare i tre minuti.
Art. 101
- Contingentamento dei tempi della discussione
1. Per l’organizzazione della discussione, la conferenza di programmazione dei lavori può indicare il tempo destinato allo svolgimento di ciascun affare e, correlativamente, il tempo complessivo riservato alla Giunta e a ciascun gruppo consiliare, in relazione alla sua consistenza numerica, nonché agli eventuali interventi di consiglieri dissenzienti.
2. I consiglieri che intendono esprimere una posizione autonoma rispetto a quella assunta dal gruppo di appartenenza, hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi, che non possono superare il tempo stabilito dall’articolo 100, comma 1, non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro gruppo.
Art. 102
- Aumento della durata degli interventi
1. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta di un presidente di gruppo consiliare o del portavoce dell’opposizione, può aumentare i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza o complessità degli argomenti in discussione lo richiede.
Art. 103
- Iscrizioni a parlare
1. I consiglieri si iscrivono a parlare, di norma, prima dell'inizio della discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta debbono informare, prima dell’inizio della seduta, il Presidente del Consiglio dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione.
3. Sulla comunicazione del consigliere non si apre il dibattito.
Art. 104
- Ordine degli interventi
1. Nessun consigliere o componente della Giunta può parlare senza che il Presidente del Consiglio abbia concesso la parola.
2. Gli interventi sono svolti dai consiglieri in piedi e dal posto loro assegnato, secondo l'ordine di iscrizione a parlare. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, ha la facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi consiliari diversi.
3. Il consigliere iscritto nella discussione che sia assente dall'aula al momento del suo turno a parlare decade dalla facoltà di parlare. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla presidenza.
Art. 105
- Interventi nel corso della stessa discussione
1. Nessun consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per intervenire sull’ordine dei lavori, per mozioni d’ordine, per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
Art. 106
- Fatto personale
1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve dichiararlo.
3. Se il Presidente del Consiglio ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito sull'argomento.
4. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire soltanto per precisare o rettificare il significato delle sue parole.
Art. 107
- Commissione di indagine per fatti lesivi dell’onorabilità
1. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere o componente della Giunta sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio la nomina di una commissione, composta da tre consiglieri, che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.
2. Il Presidente del Consiglio può assegnare, alla commissione di cui al comma 1, un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate al Consiglio dal Presidente del Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche indirettamente, mediante risoluzioni o mozioni.
Art. 108
- Richiami del Presidente del Consiglio
1. Qualora un consigliere o un componente della Giunta ecceda la durata stabilita per gli interventi, ai sensi dell'articolo 100, il Presidente del Consiglio, dopo un invito a rispettare i tempi, dichiara concluso l'intervento.
2. Il Presidente del Consiglio procede analogamente anche quando un consigliere, dopo due inviti ad attenersi all'argomento in discussione, non vi ottemperi.
Art. 109
- Divieto di interruzione degli interventi
1. Nessun intervento può essere interrotto e rinviato per la sua prosecuzione ad altra seduta.
Art. 110
- Mozioni d’ordine
1. La mozione d’ordine consiste in un richiamo motivato alle norme regolamentari.
2. Le mozioni d’ordine, se relative all’ordine del giorno di seduta o alla priorità di una discussione o votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
3. Sulle mozioni di cui al comma 1, possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un consigliere contro ed uno a favore; il Presidente del Consiglio ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un consigliere per ciascun gruppo consiliare.
4. Il Presidente del Consiglio decide in merito ai richiami contenuti nelle mozioni d’ordine.
Art. 111
- Questione pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione.
2. Su tali questioni, nonché sulla durata dell’eventuale sospensione, delibera il Consiglio per alzata di mano.
3. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive, anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito, su richiesta di un presidente di gruppo consiliare.
4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione e quindi a due separate votazioni.
5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.
Art. 112
- Validità delle deliberazioni
1. Salvi i casi in cui la Costituzione o lo Statuto richiedono maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio sono valide quando alla votazione partecipa la maggioranza dei componenti il Consiglio.
2. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei consiglieri che partecipano alla votazione, esclusi gli astenuti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
3. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che hanno espresso voto favorevole, voto contrario o che si sono astenuti.
4. L’atto sottoposto al voto è approvato con la maggioranza dei voti favorevoli, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.
5. In caso di parità tra i voti favorevoli ed i voti contrari, la proposta si intende non approvata.
6. Se la votazione di un atto è dichiarata invalida in quanto non vi ha partecipato, anche se presente, la maggioranza dei consiglieri, il Presidente del Consiglio dispone una breve sospensione della seduta, al termine della quale si procede ad una seconda votazione. Se anche la seconda votazione produce lo stesso esito, l’atto è rinviato ad una seduta successiva e la seduta prosegue col passaggio ad altro punto all’ordine del giorno.
Art. 113
- Numero legale e verifica
1. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di una votazione per alzata di mano relativa all’approvazione di un atto, un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell’opposizione o la Giunta, possono richiedere la verifica del numero legale.
2. Il Presidente del Consiglio dispone la verifica e incarica un consigliere segretario di effettuarla.
3. Il Presidente del Consiglio procede d'ufficio alla verifica del numero legale, prima della votazione di un atto che richiede una maggioranza qualificata.
4. La richiesta di verifica del numero legale può essere avanzata solo nell’imminenza della votazione.
Art. 114
- Mancanza del numero legale
1. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta.
2. La seduta è comunque tolta alla seconda mancanza consecutiva del numero legale, fatta salva la disposizione dell’articolo 112, comma 6.
Art. 115
- Dichiarazioni di voto
1. Un consigliere per ciascun gruppo può annunciare, prima di ogni votazione, il voto del proprio gruppo, dichiarando se è favorevole, contrario o se si astiene, esponendone i motivi.
2. Ciascun consigliere può esprimere dissenso rispetto alla posizione espressa dal proprio gruppo di appartenenza.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola.
Art. 116
- Proclamazione del voto
1. La proclamazione del risultato del voto è effettuata dal Presidente del Consiglio con la formula: “Il Consiglio regionale approva” oppure “Il Consiglio regionale non approva”.
Art. 117
- Proteste sulle deliberazioni
1. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se effettuate, non sono riportate nel processo verbale e nei resoconti della seduta, che si limitano ad annotare il fatto che vi sono state proteste e la loro intensità.
Art. 118
- Modi di votazione
1. Il Consiglio vota a scrutinio palese.
2. Lo scrutinio palese si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per voto elettronico.
3. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.
4. Prima di procedere alle votazioni il Presidente del Consiglio chiarisce l’oggetto e il significato del voto.
Art. 119
- Votazione per alzata di mano
1. Il Consiglio vota ordinariamente per alzata di mano.
2. Di ogni votazione per alzata di mano può essere richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, che è disposta dal Presidente del Consiglio, con le modalità di cui all’articolo 120, comma 4, dopo aver vietato l’accesso e l’uscita dall’aula.
Art. 120
- Voto elettronico
1. Un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell’opposizione o cinque consiglieri, possono chiedere che una votazione, che dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata mediante procedimento elettronico.
2. Il voto mediante procedimento elettronico in alternativa al voto per alzata di mano può essere disposto anche su iniziativa del Presidente del Consiglio.
3. La votazione finale delle leggi è sempre effettuata con procedimento elettronico, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 121, commi 1 e 2. Il tabulato di tale votazione è allegato al processo verbale.
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano è effettuata mediante procedimento elettronico.
Art. 121
- Votazione per appello nominale
1. Si procede alla votazione per appello nominale nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, nel caso previsto dall’articolo 124, comma 1, e nelle votazioni finali concernenti le modifiche statutarie, il programma di governo, il programma regionale di sviluppo, il documento di economia e finanza regionale e la relativa nota di aggiornamento, la legge di stabilità, la legge di bilancio, il rendiconto generale, la legge elettorale e sue modifiche, le norme riguardanti lo status dei consiglieri e degli assessori.
2. Si procede inoltre alla votazione per appello nominale nelle votazioni finali delle leggi qualora ne facciano richiesta due quinti dei consiglieri.
3. In tali casi il Presidente del Consiglio estrae a sorte il cognome del consigliere dal quale inizierà l'appello.
4. L’appello è effettuato da uno dei due segretari nominati per le operazioni di voto.
5. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.
6. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente del Consiglio, a cura dei consiglieri segretari, l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti, con l'indicazione della maggioranza richiesta e del voto espresso da ciascuno.
7. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, resta a disposizione dei consiglieri sul banco della presidenza e viene allegato al processo verbale della seduta.
Art. 122
- Votazione a scrutinio segreto
1. Le votazioni per le quali è stabilito il ricorso allo scrutinio segreto ai sensi dell’articolo 118, sono espletate mediante l’espressione del voto su apposita scheda, secondo le istruzioni per il voto impartite dal Presidente del Consiglio.
2. I consiglieri, dopo aver espresso il loro voto, sono chiamati dai segretari, mediante appello, a introdurre la propria scheda di voto, piegata, nell’apposita urna.
3. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.
4. I segretari, una volta terminato l’appello, procedono allo spoglio delle schede, consegnano al Presidente del Consiglio l'elenco dei consiglieri presenti, di quelli votanti, della maggioranza richiesta e gli comunicano l’esito della votazione.
5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, viene allegato al processo verbale della seduta.
Art. 123
- Votazione a scrutinio segreto e simultaneo
1. La votazione a scrutinio segreto può avere luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.
2. L’elenco dei consiglieri che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.
Art. 124
- Annullamento e ripetizione delle votazioni
1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione o in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può procedere all’annullamento della votazione e disporne l’immediata rinnovazione, procedendo, se del caso, alla votazione per appello nominale.
CAPO XV
- Procedimento legislativo
Art. 125
- Presentazione delle proposte di legge
1. La presentazione delle proposte di legge avviene mediante il loro invio al Presidente del Consiglio.
2. Le proposte di legge devono essere composte da un preambolo e da uno o più articoli e devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione.
3. Le proposte di legge che comportano spese o minori entrate, devono indicare l'ammontare della spesa o minore entrata, nonché i mezzi per farvi fronte, proponendo le conseguenti variazioni di bilancio.
4. Se una proposta di legge è priva degli elementi di cui ai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio invita il proponente a completare entro un congruo termine la documentazione oppure ad indicare la quantificazione e la copertura delle maggiori spese o minori entrate, potendosi anche avvalere a tali fini della collaborazione tecnica degli uffici. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dichiara la proposta di legge improcedibile.
5. Se una proposta di legge è manifestamente in contrasto con l’ordinamento giuridico, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare al testo normativo, entro un congruo termine, le necessarie modifiche di adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dichiara la proposta di legge improcedibile.
6. Le proposte di legge e gli articoli che le compongono devono avere contenuto omogeneo. Le proposte di legge di manutenzione o semplificazione dell’ordinamento devono avere contenuto omogeneo con tali finalità.
7. Le proposte di legge sono annunciate al Consiglio di norma nella prima seduta successiva alla data di presentazione.
Art. 126
- Procedura abbreviata per casi di urgenza ai sensi dell’articolo 40, comma 2, dello Statuto
1. La proposta di legge per la quale la Giunta, contestualmente alla presentazione, chiede motivatamente la procedura d’urgenza, è sottoposta, al più presto, dal Presidente del Consiglio alla conferenza di programmazione dei lavori che verifica l’effettiva sussistenza dei motivi dell’urgenza.
2. Sulla proposta di legge di cui al comma 1, la Giunta non effettua procedure formali di concertazione o confronto ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto e, conseguentemente, su di essa non è svolta la procedura di informazione preventiva al Consiglio, di cui allo stesso articolo 48 ed all’articolo 165 del presente regolamento.
3. Ai fini del presente articolo costituiscono in particolare motivi di urgenza i termini brevi a provvedere imposti da sopravvenute norme statali o europee, i provvedimenti di primo intervento connessi a calamità naturali, i provvedimenti volti a fronteggiare l’improvviso verificarsi di situazioni emergenziali di carattere economico, finanziario o sociale
4. La proposta di legge per la quale la conferenza di programmazione dei lavori, con il voto favorevole della maggioranza dei presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno i due terzi dei consiglieri, riconosce sussistenti i motivi d’urgenza, è assegnata alla commissione competente per materia che esprime il parere referente entro trenta giorni dall’assegnazione. Gli eventuali pareri istituzionale, secondari e di organismi consultivi, sono resi nel termine di quindici giorni dall’assegnazione. Scaduto il termine si procede in assenza dei pareri medesimi.
5. In ogni caso, scaduto il termine assegnato alla commissione referente, la proposta è iscritta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio anche in assenza del parere referente della commissione.
6. La conferenza di programmazione dei lavori, in relazione agli specifici motivi d’urgenza riconosciuti, può stabilire eccezionalmente, sempre con la maggioranza di cui al comma 4, termini più brevi di quelli di cui allo stesso comma 4, oppure che la proposta sia esaminata direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell’ordine del giorno della seduta di cui all’articolo 87. In quest’ultimo caso, le schede di legittimità e di fattibilità di cui all’articolo 150 sono distribuite ai consiglieri all’inizio della seduta.
Art. 127
- Procedimento per le proposte d’iniziativa popolare
1. Le proposte di legge regionale di iniziativa popolare, presentate ai sensi dell’articolo 74, comma 1, dello Statuto, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti per l'espressione dei relativi pareri, una volta ultimata l’istruttoria preliminare prevista dalla legge regionale che regola la materia.
2. Alle sedute della commissione consiliare referente partecipa una delegazione composta da un massimo di tre promotori, che illustra la proposta, assiste alla discussione e può, di volta in volta, intervenire nella stessa su autorizzazione del presidente della commissione.
3. Ai sensi dell' articolo 74, comma 3, dello Statuto, il Consiglio vota nel merito la proposta di cui al comma 1, entro nove mesi dalla sua presentazione. Se non già esaminata, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno dell’ultima seduta utile prima della scadenza del termine e trattata con precedenza su ogni altro argomento.
Art. 128
- Temporanea improcedibilità degli atti respinti
1. Fatte salve decisioni difformi della conferenza di programmazione dei lavori, assunte con il voto favorevole dei presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno due terzi dei consiglieri, non possono essere esaminate dal Consiglio proposte di atti che riproducono sostanzialmente il contenuto di atti precedentemente respinti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla data in cui il Consiglio si è espresso negativamente sugli stessi.
2. Non costituisce riproduzione sostanziale del contenuto dell’atto la modifica dei nominativi nelle proposte di nomina o designazione.
Art. 129
- Proposta di stralcio
1. Iniziato l’esame di una proposta di legge, ciascun consigliere può chiedere che uno o più articoli o commi, quando suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa, siano stralciati dal testo e non esaminati.
2. Sulla proposta l’assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.
3. Se l’assemblea delibera lo stralcio, le parti stralciate possono essere nuovamente presentate in forma di autonoma proposta di legge entro un mese da tale deliberazione. Trascorso tale termine si applica quanto previsto dall’articolo 128.
Art. 130
- Procedura sulle proposte di atti di iniziativa consiliare
1. Nel caso di proposte di atti di iniziativa consiliare non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e, nel caso di proposte di legge, ordini del giorno di non passaggio agli articoli.
2. Le proposte di atti di iniziativa consiliare sono iscritte al primo punto all’ordine del giorno delle sedute.
Art. 131
- Ritiro delle proposte di legge
1. Le proposte di legge all’esame del Consiglio possono essere ritirate prima della votazione degli articoli.
2. Per le proposte di legge di iniziativa della Giunta, il ritiro avviene su richiesta del Presidente o del Vicepresidente della Giunta.
3. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare, il ritiro avviene su richiesta scritta dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti sottoscrivono la richiesta, la proposta prosegue il suo iter a firma degli altri proponenti.
Art. 132
- Discussione generale
1. La trattazione di una proposta di legge in Consiglio ha inizio con una discussione generale sulle finalità e i principi fondamentali della proposta stessa.
Art. 133
- Presentazione ed esame di ordini del giorno
1. Nel corso dell'esame di una proposta di legge e fino alla chiusura della discussione generale, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della proposta stessa e recanti indirizzi nei confronti della Giunta.
2. Gli ordini del giorno sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento di cinque minuti.
3. Al termine della discussione generale la Giunta ed il relatore possono esprimere il loro parere sugli ordini del giorno. Successivamente gli ordini del giorno sono posti in votazione.
4. Prima di essere votati, gli ordini del giorno possono essere ritirati su dichiarazione unanime dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti dichiarano di ritirare l’ordine del giorno, questo è posto in votazione a firma degli altri proponenti.
5. Gli ordini del giorno presentati dai consiglieri che risultino assenti al momento della votazione decadono, a meno che non siano fatti propri da altri consiglieri.
Art. 134
- Ordini del giorno procedurali
1. Entro il termine di cui al comma 1 dell’articolo 133, un quinto dei consiglieri può proporre un ordine del giorno procedurale diretto ad impedire il passaggio a tale esame. Tale proposta deve essere votata prima degli altri ordini del giorno.
2. Se l’ordine del giorno procedurale è approvato dal Consiglio, l’esame della proposta di legge è rinviato alla seduta successiva o ad altra seduta su decisione della conferenza di programmazione dei lavori.
Art. 135
- Inammissibilità di ordini del giorno
1. Sono inammissibili ordini del giorno:
a) estranei all'oggetto della discussione;
b) formulati in termini sconvenienti;
c) in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione;
d) che impegnino gli organi regionali ad adempimenti manifestamente estranei alle loro competenze.
2. Il Presidente del Consiglio decide sull’ammissibilità degli ordini del giorno.
Art. 136
- Chiusura della discussione generale
1. Quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola, qualora lo richiedano, al rappresentante della Giunta ed al relatore.
2. La chiusura della discussione può anche essere richiesta da almeno dieci consiglieri. Sulla richiesta possono parlare un oratore a favore ed uno contro. La richiesta è accolta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. La richiesta non può essere presentata per le discussioni regolate ai sensi dell’articolo 101.
Art. 137
- Esame degli articoli
1. Esaurita la discussione generale di una proposta di legge e la votazione di eventuali ordini del giorno, il Consiglio passa alla trattazione dei singoli articoli e, articolo per articolo, degli eventuali emendamenti proposti dai consiglieri e dalla Giunta, e quindi degli allegati ad essi collegati.
2. Quando vi sia unanimità dell’assemblea, il Presidente del Consiglio può disporre che l’esame degli articoli abbia luogo in ordine diverso da quello numerico contenuto nella proposta di legge.
Art. 138
- Presentazione degli emendamenti
1. Gli emendamenti possono essere presentati al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente la seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di legge alla quale si riferiscono. Gli emendamenti sono di regola distribuiti ai consiglieri all'inizio della seduta.
2. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al comma 1 ed anche nel corso della seduta, prima che sia chiusa la discussione generale sulla proposta di legge, qualora siano sottoscritti da almeno tre consiglieri o siano presentati dal Presidente od altro componente della Giunta. Il Presidente del Consiglio può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l’opportunità, la presentazione di emendamenti in ogni momento, sino alla votazione dell’articolo cui si riferiscono.
3. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata, possono essere presentati esclusivamente entro il termine del comma 1, salvo il caso previsto al comma 4. Tali emendamenti sono comunicati dal Presidente del Consiglio, subito dopo la loro presentazione, al presidente della commissione competente per materia affinché questa verifichi, mediante attestazione della competente struttura della Giunta, la presenza della copertura finanziaria e il rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità. A tal fine la commissione può essere convocata in deroga alle procedure ordinarie e d’urgenza e gli esiti della verifica possono essere espressi, anche verbalmente, nel corso della seduta.
4. Il presidente della commissione competente per materia, il Presidente o altro componente della Giunta possono presentare emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata entro il termine del comma 2, attestando l’avvenuta verifica in ordine alla copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.
5. Ciascun consigliere ha diritto di aggiungere o di ritirare la propria sottoscrizione dagli emendamenti che sono stati presentati fino al passaggio in votazione di ciascuno di essi.
6. In caso di ritiro di una o più sottoscrizioni dei proponenti l’emendamento presentato ai sensi del comma 2 è posto in votazione solo se le sottoscrizioni non ritirate sommate a quelle eventualmente aggiunte sono almeno pari a tre.
7. In caso di assenza di tutti i proponenti al momento della votazione gli emendamenti sono dichiarati decaduti, salvo che gli stessi siano fatti propri da almeno altri tre consiglieri.
Art. 139
- Requisiti degli emendamenti
1. Gli emendamenti devono avere un contenuto determinato, omogeneo alla specifica parte di atto cui si riferiscono, e devono essere formulati secondo i principi di qualità normativa.
2. Non sono ammissibili gli emendamenti privi di ogni reale portata innovativa.
3. Il Presidente del Consiglio dichiara d’ufficio l’inammissibilità degli emendamenti che non rispondono ai requisiti del presente articolo e può disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano oggetto di coordinamento formale ai sensi dell’articolo 147.
Art. 140
- Raccordo tra emendamenti e preambolo
1. Gli emendamenti al testo di una proposta di legge, quando incidono sulla motivazione, devono contenere anche la relativa proposta di modifica del preambolo.
2. Emendamenti che modificano soltanto il testo del preambolo sono ammessi purché sia mantenuta la coerenza tra la motivazione e il testo dell’articolato.
3. Il Presidente del Consiglio dichiara inammissibili gli emendamenti in contrasto con le disposizioni dei commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 141.
Art. 141
- Rinvio in commissione
1. Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della discussione, anche in seguito alla presentazione di emendamenti, il Presidente del Consiglio può decidere il rinvio in commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti o dell’intero testo, con il compito di formulare una proposta coordinata entro un termine assegnato.
Art. 142
- Illustrazione degli emendamenti
1. L’emendamento presentato è illustrato da uno dei proponenti.
2. Dopo l’illustrazione, il Presidente od altro componente della Giunta ed il relatore hanno facoltà di esprimere il loro parere.
3. Dopo l’illustrazione e gli eventuali pareri di cui al comma 2, possono essere espresse dichiarazioni di voto con le modalità previste dall’articolo 100.
Art. 143
- Subemendamenti
1. Gli emendamenti che modificano in parte un emendamento, di seguito denominati subemendamenti, sono ammissibili in corso di seduta fino alla votazione dell’emendamento a cui si riferiscono, con la sottoscrizione di almeno tre consiglieri.
2. I subemendamenti sono ammissibili solo se riguardanti lo stesso oggetto dell’emendamento cui sono collegati.
3. Non sono ammessi ulteriori subemendamenti ad altri subemendamenti.
4. Per quanto non diversamente disposto, ai subemendamenti si applicano le disposizioni riguardanti gli emendamenti.
Art. 144
- Votazione degli articoli, degli emendamenti e del preambolo
1. Prima della votazione di ciascun articolo, vengono posti in votazione preliminarmente i subemendamenti e quindi i singoli emendamenti allo stesso articolo.
2. Gli emendamenti di cui al comma 1 dell’articolo 140 sono esaminati unitamente ai relativi emendamenti al preambolo e sottoposti ad un'unica votazione.
3. Qualora al testo di un articolo siano stati presentati più emendamenti, sono posti ai voti prima quelli soppressivi, poi quelli sostitutivi e infine quelli aggiuntivi, iniziando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l’ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. L’approvazione di emendamenti di portata più restrittiva preclude l’esame di ulteriori emendamenti di portata più concessiva e viceversa.
4. Il Presidente del Consiglio dichiara decaduti e pertanto non pone in votazione gli emendamenti che risultino in contrasto logico-giuridico con precedenti votazioni effettuate su altri emendamenti.
5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti o subemendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente del Consiglio pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all’emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione, il Presidente del Consiglio tiene conto dell’entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.
6. L'ordine di votazione degli emendamenti è stabilito dal Presidente del Consiglio che, nel decidere, si ispira ai principi della economia e della chiarezza delle votazioni.
7. Conclusa la votazione degli emendamenti e degli articoli, sono posti in votazione gli altri emendamenti al preambolo e il preambolo stesso e, infine, si procede al voto finale sulla legge nel suo complesso.
8. Quando una proposta di legge consti di un unico articolo, si procede con un’unica votazione all’approvazione dell'articolo stesso, del preambolo e della legge nel suo complesso.
9. Nel caso in cui tutti gli articoli di una proposta di legge siano stati respinti, il Presidente del Consiglio non dà luogo alla votazione del preambolo e alla votazione finale dichiarando che la proposta è respinta.
10. Il preambolo è posto in votazione complessivamente prima del voto finale.
11. Qualora dopo l’approvazione degli articoli il Consiglio non approvi il preambolo, il Presidente del Consiglio rinvia l’atto in commissione per la formulazione di una nuova proposta di preambolo. La commissione riferisce al Consiglio entro il termine assegnato. Il Consiglio vota esclusivamente il nuovo preambolo ed il testo finale nella sua interezza.
Art. 145
- Votazione degli allegati
1. Qualora un articolo faccia rinvio ad un allegato alla proposta di legge in discussione, tale allegato è votato unitamente all’articolo.
2. Gli emendamenti all’allegato sono presentati e votati come emendamenti all’articolo che rinvia all’allegato stesso.
3. Nel caso in cui un allegato sia richiamato da più articoli, esso viene trattato e votato unitamente al primo articolo che lo richiama.
4. Nel caso in cui sia respinto l’articolo che fa rinvio ad un allegato, il Presidente del Consiglio dispone il rinvio in commissione della proposta di legge.
Art. 146
- Decadenza delle proposte di legge
1. Si considerano decadute le proposte di legge iscritte all’ordine del giorno dell’aula e recanti una diversa disciplina della stessa materia oggetto di una proposta di legge precedentemente approvata nella medesima seduta.
Art. 147
- Coordinamento dei testi e correzioni di forma
1. Il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione degli uffici, della Giunta e di ciascun consigliere, prima della votazione finale di una proposta di legge, può richiamare l’attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sulle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro e inconciliabili con lo scopo della legge, nonché su incongruenze, contrasti e inconciliabilità con disposizioni vigenti, e formulare le conseguenti proposte, sulle quali il Consiglio delibera.
2. Il Consiglio può demandare al Presidente del Consiglio, o alla commissione competente su proposta del Presidente del Consiglio, la predisposizione del testo finale coordinato da sottoporre al voto in una seduta successiva. In tal caso, se il testo predisposto contiene non solo correzioni di forma ma anche modificazioni di coordinamento, la Giunta e ciascun consigliere possono chiedere che tali modificazioni, o alcune di esse, siano sottoposte a separata deliberazione prima della votazione finale.
3. Il Presidente del Consiglio, a seguito della votazione finale, dispone il coordinamento meramente formale del testo approvato.
Art. 148
- Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della Commissione europea
1. Nel caso in cui il contenuto di un atto, a seguito di notifica alla Commissione europea della relativa proposta, sia oggetto di osservazioni da parte della stessa Commissione, il Presidente del Consiglio, ricevuta dal Presidente della Giunta la conseguente proposta di modifica dell’atto oggetto di osservazioni, assegna nuovamente lo stesso alla commissione consiliare competente perché lo riesamini, limitatamente alle parti oggetto delle osservazioni e alla conseguente proposta di modifica, e ne riferisca al Consiglio.
2. Il Consiglio riesamina l’atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di modifica ed esprime voto finale sull’intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle suddette parti.
Art. 149
- Applicabilità delle disposizioni sul procedimento legislativo
1. Le disposizioni del presente capo e quelle dei capi VI e XV, relative alle proposte di legge, si applicano anche alle proposte di legge al Parlamento, alle proposte di regolamenti di competenza consiliare, alle proposte di deliberazione nonché, in quanto applicabili, alla presentazione, discussione ed approvazione di ogni affare sottoposto al Consiglio.
CAPO XVI
- Disposizioni di attuazione della legge regionale sulla qualità della normazione
Art. 150
- Documentazione a corredo dell’istruttoria
1. Sulle proposte di atti assegnate alle commissioni, le strutture competenti all’istruttoria degli atti predispongono la scheda di legittimità, la scheda di fattibilità e altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo della proposta e delle sue finalità.
2. La scheda di legittimità è predisposta su tutti gli atti sottoposti all’esame delle commissioni dalle competenti strutture per l’assistenza giuridico-legislativa e contiene i seguenti elementi:
a) osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale e statutaria, alla conformità delle disposizioni rispetto alla disciplina europea e nazionale, nonché alla normativa riguardante le autonomie locali e al rispetto del principio di sussidiarietà;
b) osservazioni sul rispetto delle regole di tecnica legislativa adottate con deliberazione dell’ufficio di presidenza, con particolare riferimento alla chiarezza e semplicità del linguaggio normativo, alle tecniche di modificazione e di abrogazione espressa delle disposizioni vigenti e alla correttezza dei riferimenti normativi contenuti;
c) eventuali proposte tecniche di modifiche necessarie a garantire l’omogeneità giuridica del testo.
3. La scheda di fattibilità è redatta su iniziativa della competente struttura o su richiesta dei commissari e contiene, tra l’altro:
a) l’analisi delle potenziali criticità, con particolare riguardo all’accertamento della presenza e dello stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare la norma;
b) gli elementi di valutazione delle politiche con eventuale proposta di clausola valutativa;
c) l’analisi finanziaria;
d) osservazioni sulla relazione di analisi di impatto della regolazione (AIR), se presente.
4. Ulteriore documentazione utile può essere redatta su richiesta dei commissari oppure su iniziativa delle strutture di assistenza.
Art. 151
- Cura della qualità della normazione
1. Il presidente della commissione, coadiuvato dall’ufficio di presidenza della stessa, assicura che gli atti approvati dalla commissione rispettino i principi e le disposizioni in materia di qualità normativa e tecnica legislativa.
2. Ai fini del comma 1, il presidente della commissione, quando necessario, in particolare dispone che gli atti in approvazione dalla commissione siano:
a) divisi in più articoli, per evitare articoli con un numero eccessivo di commi e di disposizioni;
b) riformulati sotto il profilo linguistico, per evitare formulazioni oscure o equivoche;
c) corretti nella coerenza tra la motivazione e le corrispondenti disposizioni normative e non contenenti norme intruse, estranee alla motivazione ed alle finalità dell’atto;
d) corretti nella redazione, secondo le regole tecniche per la redazione dei testi normativi adottate dal Consiglio.
3. Il presidente della commissione può disporre altresì interventi di mero coordinamento tecnico dei testi approvati dalla commissione, anche per quanto attiene alla coerenza tra motivazione e corrispondenti disposizioni normative.
4. Gli uffici deputati all’assistenza alla commissione coadiuvano il presidente della commissione nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.
Art. 152
- Procedure per la votazione dei testi unici
1. In merito ai testi unici legislativi, il parere referente reso al Consiglio dalla commissione competente indica se il testo unico o alcune sue parti hanno carattere di mero coordinamento compilativo. Su tali testi unici o loro parti il Consiglio si esprime con un unico voto.
2. Su testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale, il Consiglio si esprime nelle forme ordinarie.
Art. 153
- Strumenti di analisi preventiva degli atti normativi
1. Per l’AIR relativa alle proposte di legge di iniziativa consiliare, si applicano i criteri di inclusione e i casi di esclusione individuati dalla Giunta per le proposte di propria iniziativa.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l’effettuazione dell’AIR può essere richiesta dalle commissioni consiliari interessate all’interno del programma predisposto ai sensi dell’articolo 33.
3. La richiesta deve indicare le strutture interne, le strutture della Giunta e le collaborazioni con l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) o altri istituti di ricerca scientifica da attivare per effettuare l’AIR.
4. L’analisi di fattibilità è svolta dalle competenti strutture tecniche su tutte le proposte di legge regionale all’esame delle commissioni consiliari, con esclusione delle proposte di legge di bilancio e successive variazioni e della proposta di legge di approvazione del rendiconto generale, attraverso la redazione della relativa scheda per la commissione referente.
Art. 154
- Procedure per la valutazione di impatto della regolazione
1. L’ufficio di presidenza individua annualmente, sulla base del programma predisposto dalle commissioni ai sensi dell’articolo 33, una o più leggi o politiche regionali sulle quali effettuare la verifica di impatto della regolamentazione (VIR), volta all’analisi dei risultati e degli effetti sui destinatari degli interventi, e ne definisce gli ambiti, le modalità, gli strumenti di ricerca, le collaborazioni con l’ IRPET o altri istituti di ricerca e le relative risorse. Per lo svolgimento delle attività di valutazione il Consiglio si avvale anche della documentazione prodotta in attuazione delle clausole valutative introdotte nelle leggi regionali, nonché delle risultanze delle consultazioni e dei confronti con le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali effettuate dalle commissioni consiliari.
2. L’ufficio di presidenza effettua l’individuazione di cui al comma 1, prendendo a riferimento in particolare le leggi sottoposte ad analisi di impatto della regolazione ex ante da parte della Giunta nonché quelle approvate a seguito di iniziativa legislativa consiliare.
3. I documenti prodotti nell’ambito dell’attività di valutazione sono trasmessi alla commissione consiliare competente. Il presidente della commissione ne dà comunicazione ai commissari nella prima seduta utile, al fine di assumere le determinazioni al riguardo.
CAPO XVII
- Revisione statutaria
Art. 155
- Proposte di legge di revisione statutaria. Prima deliberazione. Termini per la seconda deliberazione
1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 123 della Costituzione per le proposte di legge di revisione statutaria, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per le proposte di legge ordinaria. La proposta di legge è approvata in sede di prima deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La votazione avviene per appello nominale.
2. La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 123 della Costituzione , può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi due mesi dall'approvazione della proposta di legge approvata in prima lettura.
Art. 156
- Proposte di revisione statutaria. Riesame per la seconda deliberazione. Approvazione in seconda deliberazione
1. In sede di seconda deliberazione, la commissione competente riesamina la proposta di legge nel suo complesso e riferisce su di essa al Consiglio.
2. In assemblea, la proposta di legge, dopo la discussione generale, è sottoposta soltanto alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso.
3. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più disposizioni. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva.
4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti previsti per le proposte di legge ordinaria.
5. La proposta di legge è approvata in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La votazione avviene per appello nominale.
6. Dopo l'approvazione in sede di seconda deliberazione, l’atto è trasmesso al Presidente della Giunta perché sia pubblicato a soli fini notiziali sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana per le finalità di cui all’articolo 123, comma 3, della Costituzione e secondo le disposizioni della legge regionale che regola la materia.
7. Se la proposta di legge è respinta si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 128 in tema di temporanea improcedibilità.
CAPO XVIII
- Altri procedimenti
Art. 157
- Approvazione del programma regionale di sviluppo
1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) e le sue eventuali modifiche sono approvati dal Consiglio con risoluzione votata per appello nominale, ai sensi dell’articolo 121, comma 1.
2. Il PRS è assegnato alla commissione competente per materia e su di esso è richiesto il parere di merito per gli aspetti di competenza di tutte le altre commissioni permanenti.
3. Il parere di merito è vincolante per la commissione referente per i soli aspetti di competenza della commissione che lo ha espresso. Tale parere è espresso nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, si procede in assenza del parere.
4. Il presidente della commissione referente, qualora la stessa rilevi che due o più pareri di merito contengano previsioni contrastanti, promuove il riesame della questione da parte delle commissioni interessate affinché, anche congiuntamente, presentino, nel termine di quindici giorni, un nuovo parere. Decorso inutilmente tale termine, la commissione referente decide in merito.
5. I termini previsti dai commi 3 e 4 possono essere prorogati o abbreviati dal Presidente del Consiglio.
6. La commissione competente per materia, unitamente al parere referente e ai pareri di merito espressi dalle altre commissioni, trasmette al Presidente del Consiglio la proposta della risoluzione di approvazione del PRS per l’iscrizione all’ordine del giorno dell’aula.
Art. 158
- Approvazione del documento di economia e finanza regionale
1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento sono approvati dal Consiglio con deliberazione votata per appello nominale, ai sensi dell’articolo 121, comma 1.
2. Alla procedura di approvazione del DEFR si applicano le disposizioni dell’articolo 157 riducendo a venti giorni il termine di trenta e a sette giorni il termine di quindici.
3. Gli eventuali pareri di altri organismi sono resi nel termine di quindici giorni dall’assegnazione. Scaduto il termine si procede in assenza dei pareri medesimi.
Art. 159
- Approvazione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e del bilancio regionale
1. Le proposte di legge di stabilità e di approvazione del bilancio e quelle di loro variazione sono assegnate alla commissione competente per materia e su di esse è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza. I pareri secondari sui provvedimenti di variazione sono espressi entro quindici giorni dall'assegnazione. Decorso il termine si applica la disposizione di cui all’articolo 44, comma 4. I pareri secondari sono allegati al parere della commissione competente per materia.
2. Gli ordini del giorno attinenti al bilancio di cui al comma 1, possono essere presentati nelle commissioni oppure in aula; se approvati dalle commissioni sono allegati al parere referente.
3. Le proposte di legge collegate alla legge di stabilità ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) sono assegnate alle rispettive commissioni competenti per materia e su di esse è richiesto il parere istituzionale di cui all’articolo 46 del presente regolamento. In deroga allo stesso articolo 46, il parere istituzionale è espresso entro quindici giorni dall’assegnazione, decorsi i quali si applica la disposizione di cui all’articolo 44, comma 4.
4. Nel caso in cui sulle proposte di legge collegate alle legge di stabilità siano richiesti pareri obbligatori e pareri secondari, questi sono espressi entro quindici giorni dall’assegnazione.
5. Le commissioni referenti, sulle proposte di legge collegate alla legge di stabilità esauriscono i propri lavori in tempo utile per l’iscrizione di tali proposte all’ordine del giorno della sessione del Consiglio dedicata all’approvazione della stessa legge di stabilità e di bilancio. In ogni caso, tali proposte sono comunque iscritte al suddetto ordine del giorno anche qualora le commissioni referenti non abbiano esaurito i propri lavori.
6. Il bilancio è approvato dal Consiglio per appello nominale ai sensi dell’articolo 121, comma 1.
7. I provvedimenti di assestamento del bilancio sono inviati per conoscenza alle commissioni permanenti.
Art. 160
- Approvazione del rendiconto generale
1. I documenti attinenti al rendiconto generale vengono assegnati dal Presidente del Consiglio alla commissione di controllo. La commissione riferisce al Consiglio con relazione scritta.
2. Il rendiconto generale è approvato dal Consiglio per appello nominale ai sensi dell’articolo 121 comma 1.
Art. 161
- Parere sui bilanci preventivi degli enti dipendenti
1. La Giunta trasmette al Presidente del Consiglio, ai fini dell’espressione del parere di cui all'articolo 37, comma 2, dello Statuto, la proposta di deliberazione, accompagnata dal bilancio preventivo dell'ente, azienda o altro organismo dipendente dalla Regione. Il Presidente del Consiglio assegna l’atto alla commissione competente per materia che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che la commissione abbia espresso alcun parere, il rappresentante della Giunta può chiedere l’iscrizione della proposta all’ordine del giorno nel corso della conferenza di programmazione dei lavori per l’esame e approvazione in aula.
Art. 162
- Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione
1. Quando la Giunta o un consigliere propongono di richiedere un referendum abrogativo su iniziativa di cinque consigli regionali, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione , il Presidente del Consiglio sottopone la richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori per l’iscrizione della proposta all'ordine del giorno della prima o seconda seduta successiva alla presentazione.
2. Il Consiglio può deliberare di discutere la proposta immediatamente oppure di inviarla all'esame della commissione permanente competente in materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si riferisca a materie escluse dalla competenza delle commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una commissione speciale ai sensi dell'articolo 59.
3. Nel caso che il Consiglio deliberi di trasmettere la proposta ad una commissione permanente o speciale, questa deve riferire al Consiglio entro quindici giorni dalla deliberazione.
4. Il Presidente del Consiglio, entro sette giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai presidenti dei consigli delle altre regioni.
5. Lo stesso Presidente comunica tempestivamente al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengono da altre regioni.
Art. 163
- Richiesta di referendum costituzionale
1. Le disposizioni dell’articolo 162 si applicano anche alle richieste di referendum sulle leggi di revisione della Costituzione, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione .
Art. 164
- Referendum consultivo
1. Tre consiglieri possono richiedere che una proposta di legge regionale sia sottoposta al referendum consultivo ai sensi dell’articolo 76, comma 2, dello Statuto.
2. La richiesta può essere formulata dopo che la commissione competente ha trasmesso all’aula il parere di cui all’articolo 47.
Art. 165
- Confronto della Giunta su atti di competenza consiliare
1. Il Presidente della Giunta, qualora decida di attivare, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, su atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, fasi formali di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali per verificare i rispettivi orientamenti, trasmette al Presidente del Consiglio un documento preliminare idoneo a fornire al Consiglio un esauriente quadro conoscitivo, di fatto e di diritto, inerente a tali atti, nonché le motivazioni, le finalità e gli strumenti degli interventi da essi previsti.
2. Il documento preliminare di cui al comma 1 è assegnato per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo, alla commissione competente per materia, oppure direttamente all'aula, su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.
3. Il termine per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo di cui al comma 2, è di trenta giorni dall'assegnazione, salvo diversa indicazione della conferenza di programmazione dei lavori e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno.
4. Il Presidente del Consiglio trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta gli eventuali atti di indirizzo approvati insieme a quelli votati e non approvati.
5. Gli atti di indirizzo di cui al comma 4, sono portati a conoscenza delle parti in sede di confronto.
6. Il Presidente della Giunta, quando trasmette al Consiglio gli atti di competenza consiliare sui quali si è svolto il confronto, dà conto dello svolgimento e degli esiti del confronto stesso, con particolare riferimento agli indirizzi espressi dal Consiglio.
7. In relazione al documento preliminare unitario relativo alla proposta di legge di stabilità ed alle leggi ad essa collegate, presentato dalla Giunta ai sensi del presente articolo, il Consiglio può approvare, ai sensi del comma 2, atti di indirizzo per esprimere la sua contraria valutazione in merito alla qualificazione di determinate leggi come collegate alla legge di stabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, commi 2, 3 e 4, della l.r. 1/2015 .
Art. 165 bis
Sessione europea del Consiglio regionale (8)
1. I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea sono organizzati nell’ambito della sessione europea annuale.
2. La sessione europea annuale è convocata entro il mese di marzo di ogni anno e prevede l’esame degli strumenti di programmazione politica delle istituzioni europee, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012, della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione europea e della legge europea regionale.
Art. 166
- Esame delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea
1. Nell’ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell’articolo 136 della Costituzione , l’illegittimità parziale o totale di una legge della Regione, il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la sentenza.
2. La sentenza di cui al comma 1 è distribuita a tutti i consiglieri e inviata alla commissione competente.
3. La commissione, sentito l’assessore competente, può adottare entro trenta giorni una proposta di risoluzione da sottoporre all’aula sull’eventuale necessità di iniziative legislative, indicandone i contenuti essenziali, ferma restando la facoltà della Giunta di effettuare comunicazioni al Consiglio su proprie eventuali iniziative in materia.
4. L’eventuale iniziativa legislativa è inserita nel calendario dei lavori.
5. Il Presidente del Consiglio comunica altresì al Consiglio, non appena acquisite, le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea che comportano obblighi di adempimento per la Regione.
6. Le sentenze di cui al comma 5, sono distribuite a tutti i consiglieri e inviate alla commissione competente.
7. Per l’adempimento delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4, nonché le disposizioni in materia di legge comunitaria regionale.
Art. 167
- Esame delle relazioni degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio
1. Le relazioni periodiche degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio, previste per legge o norma statutaria, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti e distribuite a tutti i consiglieri.
2. Le commissioni competenti, esaminate tali relazioni, possono proporre al Consiglio una risoluzione in merito alle relazioni stesse entro quarantacinque giorni dall’assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, le relazioni sono iscritte a cura del Presidente del Consiglio all’ordine del giorno della prima seduta utile.
CAPO XIX
- Atti di sindacato ispettivo e di indirizzo
Art. 168
- Interrogazioni
1. Ogni consigliere può rivolgere un’interrogazione al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti la Giunta, abbia adottato o intenda adottare, in relazione all’oggetto medesimo.
Art. 169
- Ammissibilità delle interrogazioni
1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto dai consiglieri al Presidente del Consiglio, il quale, accertatane l’ammissibilità, ne dà annuncio al Consiglio.
2. Non sono ammissibili interrogazioni che esulino dagli ambiti di competenza della Giunta in quanto riferite a materie che rientrano nelle competenze funzionali e organizzative del Consiglio o che sono del tutto estranee alle competenze della Regione. Non sono in ogni caso ammissibili interrogazioni che per il loro contenuto possono ledere la tutela della sfera personale, l’onorabilità dei singoli e il prestigio delle istituzioni o che contengono espressioni sconvenienti.
3. Non è consentita, dopo la presentazione, la trasformazione della interrogazione da orale a scritta o viceversa.
4. I consiglieri devono specificar e se richiedono risposta scritta od orale. In mancanza di tale indicazione si presume che sia richiesta la risposta scritta.
Art. 170
- Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale
1. Le interrogazioni a risposta orale devono essere svolte entro due mesi dalla data di presentazione.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’interrogazione sia stata svolta, la Giunta è tenuta a fornire risposta scritta entro i successivi quindici giorni, a richiesta dell’interrogante.
3. Salvo i casi di particolare rilievo, la risposta orale della Giunta ad ogni singola interrogazione non può eccedere i dieci minuti.
4. La replica alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o no soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.
5. L’interrogazione decade in caso di assenza, in aula o in commissione, dei proponenti.
6. In caso di assenza del componente della Giunta, deve essere fornita risposta scritta entro i successivi quindici giorni.
7. Le interrogazioni orali decadono se non sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio o della commissione entro sei mesi dalla loro presentazione.
Art. 171
- Svolgimento delle interrogazioni in commissione o in aula
1. La conferenza di programmazione dei lavori indica quali interrogazioni a risposta orale presentate debbano svolgersi in commissione e quali in aula e, per queste ultime, su richiesta di ciascuno dei presidenti dei gruppi consiliari interessati, quali debbano avere risposta immediata da parte della Giunta.
Art. 172
- Interrogazioni svolte in commissione
1. Nel caso di svolgimento di interrogazione orale in commissione, il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l'interrogazione al presidente della commissione competente, che concorda con la Giunta e con l’interrogante la data della sua trattazione, che comunque deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
2. Alle interrogazioni orali svolte in commissione si applicano le norme dell’articolo 170.
3. Se l'interrogante non è un componente della commissione, viene avvertito dal presidente della commissione stessa, dell'iscrizione dell’interrogazione all'ordine del giorno, almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.
4. Dell'avvenuto svolgimento in commissione viene informato il Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella successiva seduta del Consiglio.
Art. 173
- Interrogazioni a risposta immediata
1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è dedicata, di norma, un’ora della sessione antimeridiana della seduta consiliare. Nel corso della seduta è assicurato lo svolgimento di almeno cinque interrogazioni, di cui tre presentate dalle minoranze.
2. Le interrogazioni di cui al comma 1, devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, comunque connotato da urgenza o particolare attualità politica.
3. Il componente della Giunta risponde per non più di dieci minuti; la replica alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o no soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.
4. In caso di assenza dell’interrogante l’interrogazione decade. In caso di assenza del componente della Giunta deve essere fornita risposta scritta all’interrogante entro tre giorni.
5. Alle interrogazioni a risposta immediata iscritte all’ordine del giorno non possono essere collegati, in sede di svolgimento, atti di indirizzo, ancorché concernenti argomenti affini.
Art. 174
- Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
1. La Giunta risponde, entro il termine previsto dall’articolo 170, all’interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta al Presidente del Consiglio.
2. Qualora il termine trascorra senza che l'interrogante abbia avuto risposta, il Presidente del Consiglio, a richiesta dell'interrogante da effettuarsi nei successivi quattro mesi, dispone l’iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio affinché venga svolta come interrogazione orale.
3. Al di fuori delle ipotesi del comma 2, le interrogazioni scritte decadono se non sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio entro sei mesi dalla loro presentazione.
Art. 175
- Mozioni
1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio, accertata l’ammissibilità della mozione, in relazione alla tutela della sfera personale, dell’onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni, e verificato che la stessa non contenga espressioni sconvenienti, ne dà annuncio al Consiglio.
3. Le mozioni di contenuto strettamente locale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni per l’esame e l’approvazione.
4. Le altre mozioni sono iscritte all’ordine del giorno della seduta consiliare secondo le procedure di cui agli articoli 87 e 88, comma 4.
Art. 176
- Discussione delle mozioni
1. L’esame di ciascuna mozione comprende la discussione della mozione e la discussione degli eventuali emendamenti.
2. Nel corso della discussione della mozione ciascun consigliere può intervenire per non più di cinque minuti.
3. E’ fatta salva la possibilità per ciascuno dei presentatori di ritirare la propria firma dalla mozione presentata.
4. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti se non con il consenso espresso dei presentatori, ferma restando la possibilità di cui al comma 3.
5. Gli emendamenti sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento non superiore a tre minuti.
6. Nella discussione degli emendamenti non sono consentiti interventi superiori a tre minuti. Il primo firmatario della mozione, o un altro dei firmatari, ha diritto di replica sulle proposte di emendamento.
7. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, con riferimento alla parte di mozione cui si riferiscono.
8. Per le dichiarazioni di voto si applica l’articolo 100.
9. Il Consiglio può deliberare il rinvio in commissione della mozione, su richiesta di almeno cinque consiglieri, al fine di una riformulazione o modifica del contenuto per un successivo esame da parte dell’aula.
10. In caso di assenza di tutti i proponenti al momento della votazione la mozione decade.
Art. 177
- Discussione congiunta
1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione secondo la procedura di cui all’articolo 176, nella quale, prima degli altri iscritti, interviene un proponente per ciascuna mozione al fine di illustrarla.
2. Quando su un argomento o su più argomenti strettamente connessi siano state presentate e iscritte all’ordine del giorno della seduta mozioni o interrogazioni, il Presidente del Consiglio può disporre che sia svolta una discussione unica.
3. Nella discussione intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori di interrogazioni.
Art. 178
- Mozioni a contenuto predeterminato
1. Le mozioni previste dagli articoli 33, comma 3 e 36, comma 2, dello Statuto, sono presentate dal prescritto numero di consiglieri al Presidente del Consiglio e sono da questi trasmesse a tutti i consiglieri. La loro approvazione avviene con le modalità prescritte dai citati articoli 33, comma 3 e 36, comma 2, dello Statuto.
2. Sulle mozioni di cui al comma 1 non è consentita la votazione per parti separate.
Art. 179
- Votazione per parti separate
1. Il Presidente del Consiglio, su richiesta di un presidente di gruppo, può disporre che la votazione di una mozione avvenga per parti separate, quando essa contenga più proposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinta in più parti aventi ciascuna un proprio significato autonomo.
Art. 180
- Ordini del giorno
1. L’ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento del Consiglio su atti sottoposti a votazione.
2. L’ordine del giorno può essere presentato anche ai sensi degli articoli 133 e 134, nel corso della discussione di una proposta di legge.
3. La proposta di un ordine del giorno può essere presentata per iscritto da ciascun consigliere.
4. Agli ordini del giorno si applicano le norme del presente regolamento relative alle mozioni.
Art. 181
- Risoluzioni
1. La risoluzione è uno strumento d’indirizzo politico tramite il quale il Consiglio evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per la sua attività e per l’attività della Giunta.
2. La proposta di risoluzione può essere presentata per iscritto da ciascun consigliere.
3. Per la trattazione delle risoluzioni si applicano le norme del presente regolamento relative alle mozioni.
Art. 182
- Decadenza delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni
1. Le proposte di mozioni, ordini del giorno e risoluzioni decadono di diritto se non sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio entro sei mesi dalla loro presentazione e, se iscritte, decadono di diritto se non votate decorsi tre mesi dalla prima seduta di iscrizione.
Art. 183
- Diritto di accesso dei consiglieri
1. I consiglieri che intendono esercitare il diritto di accesso ai sensi dell' articolo 9, commi 2 e 3, dello Statuto, indicano al dirigente dell'ufficio che detiene la documentazione oggetto del diritto di accesso, i documenti di cui intendono prendere visione o estrarre copia e le informazioni che intendono acquisire.
2. La richiesta di cui al comma 1, è comunicata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.
3. Il dirigente di cui al comma 1, assicura l'accesso non oltre quattro giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora con l'accesso il consigliere intenda acquisire informazioni o ottenere il rilascio di copia di documenti, il dirigente provvede non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio ne dà tempestiva informazione al Presidente della Giunta o all'organo di direzione degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione, che si attivano al fine di ottenere l'immediato soddisfacimento della richiesta di accesso.
5. Al consigliere che utilizza il diritto di accesso per l'espletamento del suo mandato non può essere opposto il segreto d'ufficio.
6. Ai sensi dell' articolo 9, comma 2, dello Statuto il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
7. Il Presidente del Consiglio dà notizia ai consiglieri delle azioni di promozione svolte per estendere il loro diritto di accesso ad enti diversi da quelli indicati al comma 4.
Art. 184
- Modalità per le comunicazioni
1. Tutte le convocazioni, disposizioni ed ogni altra comunicazione di atti, notizie e documenti, di cui al presente regolamento, sono validamente effettuate, all’interno del Consiglio e tra il Consiglio e la Giunta, nonché tra il Consiglio ed i soggetti esterni, tramite posta elettronica, ove non sia prevista la comunicazione scritta.
2. Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica non sono oggetto, di norma, di duplicazione in forma cartacea.
CAPO XX
- Repertorio regolamentare
Art. 185
- Repertorio regolamentare
1. Il Presidente del Consiglio cura la tenuta da parte degli uffici di un repertorio delle decisioni in materia di interpretazione del regolamento, anche conseguenti alla presentazione delle mozioni d’ordine di cui all’articolo 110.
CAPO XXI
- Revisione del regolamento
Art. 186
- Revisione del regolamento
1. L’ufficio di presidenza del Consiglio approva ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera h), le proposte di modifica al regolamento e le trasmette all’aula.
2. Le proposte di modifica al regolamento di iniziativa di singoli consiglieri, sono esaminate dall’ufficio di presidenza che le trasmette all’aula unitamente al proprio parere sulle proposte stesse.
3. Le modificazioni al regolamento sono approvate con le maggioranze di cui all’articolo 22 dello Statuto e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
4. Le modificazioni entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione, salvo che contestualmente all’approvazione della modifica sia stata deliberata l’urgenza. In tal caso la modifica entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.
Art. 186 bis
Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica (9)
1. In caso di situazioni di particolare gravità, anche dovute alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale o regionale, l’ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari e il portavoce dell’opposizione, può, con propria deliberazione emanare norme derogatorie al presente regolamento. Tali disposizioni, immediatamente applicabili, con efficacia temporale limitata e, comunque, con validità non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili al perdurare della situazione che ne ha determinato l’emanazione, possono prevedere lo svolgimento di sedute in modalità telematica per il Consiglio regionale, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, l’ufficio di presidenza ed altri organi ed organismi consiliari.
2. Per sedute in modalità telematica si intendono le sedute con partecipazione a distanza dei consiglieri regionali, in tutto o in parte, attraverso l’utilizzo di idonei strumenti telematici atti a garantire l’identificazione certa del partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo di tutti i componenti e l’espressione del voto a scrutinio palese e segreto.
3. Le sedute delle commissioni consiliari, della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dell’ufficio di presidenza possono svolgersi in modalità telematica in tutto o in parte anche al di fuori delle situazioni di cui al comma 1. In tal caso si applicano le modalità di svolgimento stabilite con la deliberazione dell’ufficio di presidenza di cui al comma 1.
Art. 186 ter
Partecipazione da remoto alle sedute (16)
1. I consiglieri, su autorizzazione dell’Ufficio di presidenza, possono partecipare da remoto alle sedute del Consiglio, dell’Ufficio di presidenza stesso, della Conferenza di programmazione lavori e di tutte le commissioni consiliari ed esercitare il diritto di voto secondo modalità telematiche che assicurino la personalità, la libertà, la sicurezza, nonché, quando lo si richieda, la segretezza del voto, nel caso in cui siano portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e tale condizione costituisca grave impedimento alla partecipazione continuativa ai lavori consiliari.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è deliberata dall’Ufficio di Presidenza, su domanda del consigliere interessato, verificata la sussistenza delle condizioni richieste. L’autorizzazione specifica il periodo di tempo durante il quale la partecipazione può essere effettuata ed il voto può essere espresso secondo modalità telematiche.
3. Resta ferma la validità del voto eventualmente espresso, per volontà del consigliere, nelle forme ordinarie, anche in vigenza dell’autorizzazione di cui al comma 1.
CAPO XXII
- Norme finali
Art. 187
- Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della prima seduta del Consiglio della X legislatura regionale e comunque l’undicesimo giorno dalla proclamazione degli eletti per tale legislatura.
2. Alla data di cui al comma 1, sono abrogati i seguenti regolamenti:
a) Regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
b) Regolamento interno 15 febbraio 2011, n. 15 (Modifiche all’articolo 55 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 “Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale”);
c) Regolamento interno 17 aprile 2012, n. 18 (Modifiche al regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 “Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale”);
d) Regolamento interno 12 giugno 2012, n. 19 (Modifiche al regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 “Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale”);
e) Regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23 (Modifiche agli articoli 14 e 16 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 “Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale”).
NUOVO ASSETTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
PRIMA COMMISSIONE - Affari istituzionali, programmazione, bilancio, informazione e comunicazione
Affari istituzionali e generali
Ordinamento degli uffici e personale
Autonomie locali
Enti dipendenti
Disciplina generale degli organismi istituiti presso il Consiglio
Disciplina generale delle nomine e partecipazioni regionali
Programmazione
Bilancio
Finanze e Tributi
Demanio e Patrimonio
Soppressa.(10)
SECONDA COMMISSIONE - Sviluppo economico e rurale (11)
Sviluppo rurale
Agricoltura e agriturismo
Zootecnia
Prodotti agroalimentari
Foreste, demanio e patrimonio agricolo-forestale
Attività faunistico-venatoria
Pesca e acquacoltura
Imprenditoria
Sistema cooperativo
Artigianato
Commercio
Industria
Turismo
Cave e torbiere
Acque minerali e termali
Politiche del lavoro e dell’occupazione
Cooperazione allo sviluppo
Soppresse.(12)
Energia (13)
Bonifica ed irrigazione (13)
TERZA COMMISSIONE - Sanità e politiche sociali
Tutela della salute
Politiche sociali e del terzo settore
Edilizia ospedaliera
Politiche per la casa
Sanità animale e veterinaria
Attività di prevenzione
Emigrazione ed immigrazione
Sport
QUARTA COMMISSIONE - Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture
Governo del territorio, urbanistica, edilizia
Beni paesaggistici e ambientali,
Protezione della natura, parchi e riserve naturali
Tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
Soppressa(10)
Rifiuti
Tutela, disciplina e utilizzazione delle acque
Soppresse(12)
Viabilità
Trasporti
Opere idrauliche
Lavori pubblici
Infrastrutture, porti e aeroporti
Reti telematiche
Protezione civile
Difesa del suolo e rischio sismico
QUINTA COMMISSIONE – Istruzione, formazione, beni e attività culturali (14)
Diritto allo studio e istruzione
Edilizia scolastica
Ricerca e università
Formazione e orientamento professionale
Relazioni tra scuola e lavoro
Beni e attività culturali
Informazione e comunicazione
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.