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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

TITOLO IX
- Ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale
Art. 55
- Organizzazione del lavoro del personale giornalistico
1. Le modalità di utilizzazione dell’orario di lavoro dovuto dal personale giornalistico, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, e l’organizzazione dell’orario di servizio sono definite dal capo ufficio stampa, secondo quanto disposto dalla legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale), articolo 4, comma 4.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.