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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

TITOLO VI
- Formazione professionale
Art. 47
- Caratteri della formazione professionale
1. La formazione professionale permanente è strumento strategico per il costante aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale di tutto il personale, a supporto dei processi di cambiamento, anche in riferimento alle conoscenze specifiche che caratterizzano le attività del consiglio.
2. La formazione costituisce un diritto-dovere per il personale, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza. La formazione è organizzata e svolta assicurando il rispetto delle pari opportunità per tutti i dipendenti.
Art. 48
- Piano della formazione
1. Gli interventi di formazione professionale sono attuati secondo un metodo di programmazione, attraverso il piano della formazione, biennale, a scorrimento annuale, che definisce le iniziative da svolgere, le modalità operative, i soggetti interessati, le risorse finanziarie. Le iniziative previste nel piano e non ancora concluse o non ancora avviate dopo il primo anno possono essere confermate nel nuovo piano formativo.
2. Il piano biennale è redatto dal settore competente in materia di formazione, di norma entro il mese di gennaio del primo anno del biennio di riferimento, sulla base delle esigenze formative indicate dai direttori di area e dal segretario generale per le strutture ad esso direttamente afferenti e per le strutture speciali di supporto agli organi politici e istituzionali e definite dal comitato di direzione, di norma entro il mese di dicembre dell’anno precedente il biennio di riferimento del piano. La redazione del piano tiene conto degli indirizzi eventualmente espressi dall’Ufficio di presidenza ai sensi della lr 4/2008, articolo 26.
3. Il segretario generale, sentito il comitato di direzione e previa contrattazione con le rappresentanze sindacali, approva con proprio atto il piano.
4. Il settore competente in materia di formazione, entro il mese di febbraio, trasmette al segretario generale una relazione di consuntivo e valutazione degli esiti delle attività formative svolte nell’anno precedente, anche sulla base dei dati rilevati dal monitoraggio delle attività svolte effettuato con i docenti ed i partecipanti alle attività stesse.
Art. 49
- Tirocini formativi
1. Il Consiglio regionale favorisce lo svolgimento di tirocini formativi presso i propri uffici, finalizzati a far conoscere ai tirocinanti la realtà organizzativa ed operativa del Consiglio, da parte di studenti iscritti ad un ciclo di studi presso università, di laureati che frequentano scuole o corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, nonché di allievi che frequentano scuole o corsi di specializzazione post secondari anche non universitari.
2. Il Consiglio promuove la definizione di condizioni di reciprocità con gli organismi di cui al comma 1 per lo svolgimento di tirocini da parte del personale del Consiglio presso tali organismi.
3. Il piano di formazione può prevedere lo svolgimento di tirocini da parte del personale del Consiglio anche al di fuori dei casi di cui al comma 2.
Art. 50
- Disciplina della formazione e dei tirocini formativi
1. Le fasi procedurali e di gestione della formazione e dei tirocini formativi sono disciplinate con atto del segretario generale, sentito il comitato di direzione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.