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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

TITOLO V
- Ordinamento del personale
CAPO I
- Dotazione organica
Art. 35
- Determinazione della dotazione organica
1. L’ufficio di presidenza determina la dotazione organica della struttura consiliare, corrispondente all’ammontare del fabbisogno stimato in relazione allo svolgimento ottimale delle funzioni istituzionali del consiglio, come definite dallo statuto e dalla legge regionale.
2. La dotazione organica è stabilita per numero complessivo di dirigenti e per numero di unità di personale suddiviso per categorie.
3. Alla determinazione della dotazione organica del consiglio regionale contribuisce un numero di posti indisponibili equivalente, per quantità e categorie, a quello dei dipendenti di ruolo del consiglio assegnati alle strutture speciali di supporto del consiglio e della giunta e dei dipendenti in comando o in aspettativa di lungo periodo.
4. L’ufficio di presidenza delibera gli indirizzi per l’individuazione annuale del fabbisogno di risorse professionali.
5. Il comitato di direzione determina i criteri per il monitoraggio costante delle assegnazioni di personale a ciascuna articolazione organizzativa a copertura delle posizioni di lavoro.
6. Il segretario generale, sulla base dei criteri di cui al comma 5, approva il piano occupazionale annuale relativo alla copertura delle posizioni di lavoro vacanti, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità finanziarie.
CAPO II
- Ordinamento della dirigenza
Art. 36
- Normativa di riferimento
1. L’ordinamento della dirigenza del consiglio, ai sensi della l.r. 1/2009 , continua ad essere regolato, per quanto non diversamente disposto, dalla legge regionale e dal presente regolamento. In particolare, continuano ad applicarsi le disposizioni relative: all’accesso alla qualifica dirigenziale, alla mobilità dei dirigenti regionali ed al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui, rispettivamente, alla l.r. 1/2009 , articoli 12, 13 e 18.
Art. 37
- Procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza
1. Spettano al Consiglio regionale l’individuazione dei posti da mettere a concorso, nonché la determinazione delle tipologie concorsuali da attivare, dei titoli da valutare e dei contenuti delle prove, della composizione delle commissioni d’esame.
2. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza è gestito dagli uffici della Giunta, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2009 e dal decreto del presidente della giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R/2010 (regolamento interno di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 ( testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)e , con riferimento agli aspetti legati all’attivazione ed effettuazione delle procedure stesse ed in attuazione dei contenuti specifici dei bandi di concorso e della composizione delle commissioni esaminatrici stabiliti dal segretario generale, in coerenza con il fabbisogno della struttura consiliare e con i protocolli d’intesa, per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento.
3. Le commissioni esaminatrici per il reclutamento della dirigenza regionale sono disciplinate dall’articolo 43.
Art. 38
- Fascicoli personali dei dirigenti
1. I protocolli d’intesa definiscono le modalità di tenuta dei fascicoli personali e dello stato matricolare dei dirigenti, in modo che ne sia assicurato in ogni momento l’accesso diretto, la disponibilità e la possibilità di uso da parte del competente personale del Consiglio.
Art. 39
- Responsabilità della dirigenza
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 72, nell’ambito della responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti esercitano le proprie funzioni nel rispetto:
a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti;
b) dell’imparziale assolvimento delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico all’esercizio delle funzioni istituzionali, spettanti ai consiglieri, all’ufficio di presidenza e al suo presidente, all’assemblea e ai suoi organi interni;
c) dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;
d) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, osservando criteri di pari opportunità tra uomini e donne;
e) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nell’ambito della quota di bilancio e dei limiti di spesa stabiliti;
f) della trasparenza e della semplificazione dell’attività e delle procedure amministrative interne al consiglio regionale;
g) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale;
h) dell’osservanza della riservatezza e del segreto d’ufficio ove ciò sia espressamente previsto dal procedimento amministrativo o dalle norme in vigore.
2. I dirigenti assicurano piena disponibilità temporale e reperibilità in relazione alle attività degli organi politici.
3. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato.
CAPO III
- Ordinamento del personale
Art. 40
- Profili professionali
1. L’ufficio di presidenza delibera i profili professionali del personale, su proposta del segretario generale, formulata con la collaborazione del comitato di direzione, nel rispetto del contratto di lavoro vigente.
2. I profili professionali sono definiti tenuto specificamente conto delle competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di assistenza legislativa, assistenza all’aula, alle commissioni e agli organismi del consiglio o comunque istituiti presso di esso, controllo istituzionale, valutazione delle leggi e delle politiche, rappresentanza, supporto tecnico-amministrativo, tipiche della struttura consiliare, individuando la tipologia delle capacità e delle competenze richieste, ivi compresa l’eventuale abilitazione all’esercizio di professioni e l’iscrizione ad albi professionali.
3. I profili professionali attinenti allo svolgimento di funzioni non aventi le caratteristiche di tipicità di cui al comma 2 sono definiti in modo uniforme rispetto agli analoghi profili del personale della giunta.
4. L’ufficio di presidenza, con le modalità del comma 1, delibera le variazioni dei profili professionali per assicurare la gestione flessibile delle risorse umane in relazione al variare delle funzioni di competenza del consiglio.
Art. 41
- Normativa di riferimento per l’ordinamento del personale
1. L’ordinamento del personale del consiglio continua ad essere regolato, per quanto non diversamente disposto dalla legge regionale e dal presente regolamento, ai sensi della l.r. 1/2009 e del d.p.g.r. 33/R/2010.
Art. 42
- Procedure concorsuali per l’accesso del personale
1. Spettano al Consiglio regionale l’individuazione dei posti e dei profili professionali da mettere a concorso, nonché la determinazione delle tipologie concorsuali da attivare, dei titoli da valutare e dei contenuti delle prove, della composizione delle commissioni d’esame.
2. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso del personale è gestito dagli uffici della Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2009 e dal d.p.g.r. 33/R/2010, con riferimento agli aspetti legati all’attivazione ed effettuazione delle procedure stesse ed in attuazione dei contenuti specifici dei bandi di concorso e della composizione delle commissioni esaminatrici, che deve tener conto di criteri di idoneità di qualificazione e di equilibrio di genere, stabiliti dal segretario generale, in coerenza con il fabbisogno della struttura consiliare e con i protocolli d’intesa.
Art. 43
- Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni indette per la copertura di posti del Consiglio regionale sono nominate con decreto del dirigente della Giunta regionale competente in materia di reclutamento di personale, su indicazione del Segretario generale del Consiglio regionale, in coerenza con i vigenti protocolli d’intesa. Le commissioni sono formate avendo riferimento alla specializzazione dei commissari in relazione ai contenuti di merito delle prove, e possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dal d.p.g.r. 33/R/2010, articolo 9.
2. Il compenso dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari delle commissioni esaminatrici, quando esterni all’amministrazione regionale, è fissato in misura non superiore ai seguenti importi:
a) euro 700,00 per selezioni fino a 50 candidati ammessi;
b) euro 1.000,00 per selezioni fino a 150 candidati ammessi;
c) euro 1.500,00 per selezioni fino a 400 candidati ammessi;
d) euro 2.000,00 per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi;
e) euro 2.500,00 per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi.
3. L’ammontare del compenso è determinato dal dirigente della Giunta regionale competente in materia di reclutamento del personale tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti ed il segretario hanno partecipato.
4. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni, i compensi di cui al comma 2 sono attribuiti ai componenti esterni delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.
5. Ai componenti e al segretario delle commissioni di esame e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità previste per i dipendenti regionali.
6. Gli importi di cui al comma 2 possono essere aggiornati con decreto del dirigente del Consiglio regionale competente in materia di personale con cadenza biennale.
7. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.
8. Ai componenti esterni delle commissioni per le selezioni per il conferimento delle borse di studio del consiglio regionale è corrisposto il compenso di cui al comma 2 in misura ridotta fino al 30 per cento.
9. Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2010, capo II, sezione II.
Art. 44
- Fascicoli del personale
1. I protocolli d’intesa definiscono le modalità di tenuta dei fascicoli personali e dello stato matricolare del personale, in modo che, ne sia assicurato in ogni momento l’accesso diretto, la disponibilità e la possibilità di uso da parte del competente personale del Consiglio.
Art. 45
- Mobilità
1. La mobilità del personale nell’ambito del Consiglio regionale è disposta:
a) dal segretario generale, sentito il comitato di direzione, tra le direzioni di area del Consiglio;
b) dal direttore dell’area, all’interno di ciascuna direzione di area.
2. La mobilità del personale tra i ruoli del Consiglio e della Giunta è disciplinata dai protocolli d’intesa di cui alla legge regionale, che individuano procedure semplificate al fine di favorire l’attuazione dell’istituto.
Art. 46
- Trattamento previdenziale - Rinvio
1. Le disposizioni in materia di trattamento previdenziale di cui alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale), continuano ad applicarsi anche al personale del ruolo del Consiglio. Ove tali disposizioni prevedono adempimenti da parte della Regione, essi si intendono da svolgere anche nei confronti del personale del ruolo del Consiglio; ove tali disposizioni prevedono adempimenti nei confronti del personale regionale, essi si intendono da svolgere anche nei confronti del personale del ruolo del Consiglio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.