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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

TITOLO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del consiglio regionale, in attuazione dei principi e delle disposizioni della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale), di seguito nominata legge regionale, e della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), capi IV e VII.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla legge regionale, dal presente regolamento e dai protocolli d’intesa tra l’ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale, di cui all’articolo 29, comma 6 della stessa legge regionale, di seguito nominati protocolli d’intesa, continuano ad applicarsi le norme di legge, di regolamento e le disposizioni di organizzazione vigenti per la Regione.
3. E’ fatta salva la disciplina contrattuale degli istituti.
Art. 2
- Principi di organizzazione
1. Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale, l’organizzazione degli uffici è regolata in modo da:
a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell’ufficio di presidenza e del suo presidente da quelli propri della dirigenza;
b) strutturare il proprio assetto per valorizzare lo svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento alle funzioni legislative, di controllo delle politiche regionali, di promozione dei diritti dei cittadini e di rappresentanza della società toscana.
2. L’organizzazione degli uffici è finalizzata, inoltre, a:
a) sviluppare l’efficienza delle strutture di supporto alle funzioni legislative, d’indirizzo, di rappresentanza, di controllo e amministrative, di competenza del consiglio e dei singoli consiglieri;
b) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti e del personale;
c) programmare gli obiettivi e le attività e verificare i risultati conseguiti;
d) accrescere la capacità di innovazione del sistema organizzativo, in relazione al ruolo dell’assemblea legislativa regionale;
e) aumentare la flessibilità dell’organizzazione;
f) semplificare i procedimenti;
g) sviluppare l’utilizzo di procedure e comunicazioni informatiche, evitando ogni duplicazione cartacea non indispensabile.
3. Gli atti organizzativi sono adottati nel rispetto dei diritti di informazione e delle procedure previste dai contratti di lavoro, al fine di assicurare il corretto sviluppo delle relazioni sindacali.
Art. 3
- Principi di funzionamento
1. L’organizzazione degli uffici assicura la gestione delle funzioni amministrative direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del consiglio, tra le quali sono comprese, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale:
a) la definizione dell’organizzazione del lavoro e dei profili professionali;
b) l’acquisizione, la selezione, lo sviluppo e la formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;
c) la definizione dei criteri per la programmazione delle attività;
d) la definizione e la gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
e) le relazioni sindacali.
2. L’esercizio delle funzioni amministrative non comprese tra quelle di cui al comma 1 è svolto mediante gli uffici della giunta regionale, secondo quanto previsto dai protocolli d’intesa, o mediante altri enti regionali, tramite apposite convenzioni, e riguarda, tra l’altro: tenuta dei fascicoli del personale; sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro; rapporti di lavoro atipico; rapporti di lavoro part-time; calcolo ed erogazione degli stipendi; erogazione delle indennità particolari; riscatti e ricongiunzioni di servizi pregressi e degli studi universitari; gestione della previdenza e del trattamento di fine rapporto; anticipi su pensione e liquidazione; gestione della tassazione sugli stipendi; gestione delle procedure per l’acquisizione delle risorse professionali; progressioni verticali ed economiche orizzontali; gestione degli istituti contrattuali in genere, se non diversamente assegnati.
3. I protocolli di intesa individuano le specifiche competenze che devono essere trasferite alla diretta gestione del consiglio, fermo restando che tutte le funzioni amministrative e gestionali non espressamente indicate continuano ad essere svolte dai competenti uffici della giunta anche in riferimento al personale ed alla struttura del consiglio.
4. I protocolli di intesa sono definiti in modo da evitare ogni duplicazione di personale e di strutture non strettamente indispensabile al corretto funzionamento amministrativo.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

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Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.