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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

CAPO II
- Ordinamento della dirigenza
Art. 36
- Normativa di riferimento
1. L’ordinamento della dirigenza del consiglio, ai sensi della l.r. 1/2009 , continua ad essere regolato, per quanto non diversamente disposto, dalla legge regionale e dal presente regolamento. In particolare, continuano ad applicarsi le disposizioni relative: all’accesso alla qualifica dirigenziale, alla mobilità dei dirigenti regionali ed al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui, rispettivamente, alla l.r. 1/2009 , articoli 12, 13 e 18.
Art. 37
- Procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza
1. Spettano al Consiglio regionale l’individuazione dei posti da mettere a concorso, nonché la determinazione delle tipologie concorsuali da attivare, dei titoli da valutare e dei contenuti delle prove, della composizione delle commissioni d’esame.
2. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza è gestito dagli uffici della Giunta, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2009 e dal decreto del presidente della giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R/2010 (regolamento interno di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 ( testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)e , con riferimento agli aspetti legati all’attivazione ed effettuazione delle procedure stesse ed in attuazione dei contenuti specifici dei bandi di concorso e della composizione delle commissioni esaminatrici stabiliti dal segretario generale, in coerenza con il fabbisogno della struttura consiliare e con i protocolli d’intesa, per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento.
3. Le commissioni esaminatrici per il reclutamento della dirigenza regionale sono disciplinate dall’articolo 43.
Art. 38
- Fascicoli personali dei dirigenti
1. I protocolli d’intesa definiscono le modalità di tenuta dei fascicoli personali e dello stato matricolare dei dirigenti, in modo che ne sia assicurato in ogni momento l’accesso diretto, la disponibilità e la possibilità di uso da parte del competente personale del Consiglio.
Art. 39
- Responsabilità della dirigenza
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 72, nell’ambito della responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti esercitano le proprie funzioni nel rispetto:
a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti;
b) dell’imparziale assolvimento delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico all’esercizio delle funzioni istituzionali, spettanti ai consiglieri, all’ufficio di presidenza e al suo presidente, all’assemblea e ai suoi organi interni;
c) dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;
d) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, osservando criteri di pari opportunità tra uomini e donne;
e) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nell’ambito della quota di bilancio e dei limiti di spesa stabiliti;
f) della trasparenza e della semplificazione dell’attività e delle procedure amministrative interne al consiglio regionale;
g) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale;
h) dell’osservanza della riservatezza e del segreto d’ufficio ove ciò sia espressamente previsto dal procedimento amministrativo o dalle norme in vigore.
2. I dirigenti assicurano piena disponibilità temporale e reperibilità in relazione alle attività degli organi politici.
3. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.