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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

CAPO II
- Merito e premi
Art. 23
- Finalità
1. Il Consiglio regionale promuove il merito anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori prestazioni attraverso l’attribuzione selettiva di riconoscimenti sia economici che di carriera.
2. Il sistema di incentivazione del Consiglio regionale comprende l’insieme degli strumenti finalizzati a valorizzare il personale e a far crescere la motivazione interna.
Art. 24
- Sistema incentivante
1. Il sistema incentivante è finalizzato alla valorizzazione del merito attraverso l’attribuzione selettiva dei premi ai dirigenti ed al personale non dirigenziale del Consiglio regionale.
2. Il premio annuale sulla prestazione è attribuito con riferimento alla valutazione della prestazione organizzativa ed individuale, ed è differenziato in relazione ai diversi livelli di responsabilità e di ruolo esercitato all’interno del Consiglio regionale (dirigenti, posizioni organizzative, personale delle categorie).
3. I fondi destinati al sistema incentivante comprendono:
a) la quota delle risorse per la remunerazione del contributo al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell’ente;
b) la quota delle risorse per la remunerazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti agiti nello svolgimento del ruolo individuale.
4. Il sistema è articolato su distinti fattori di valutazione:
a) contributo al raggiungimento degli obiettivi organizzativi come definiti nel piano della prestazione;
b) raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo (questi ultimi solo per il personale non dirigente) assegnati;
c) competenze e comportamenti professionali e organizzativi agiti nello svolgimento del proprio ruolo;
d) per i dirigenti, capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata anche tramite l’articolazione e la differenziazione dei giudizi.
5. Con riferimento alla prestazione organizzativa, la distribuzione della quota di cui al comma 3, lettera a) è effettuata, nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, in relazione al raggiungimento degli obiettivi complessivi del Consiglio regionale, come definiti nel piano della prestazione, e remunera il contributo di cui al fattore di valutazione del comma 4, lettera a).
6. Con riferimento alla prestazione individuale, la distribuzione della quota di cui al comma 3, lettera b), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è effettuata in relazione al raggiungimento di livelli di risultato classificati in un numero di fasce non inferiore a tre, in base alla graduazione delle valutazioni riportate.
7. Il numero delle fasce, le quote di risorse da distribuire tra le fasce di merito e la quota massima di personale da collocare in ciascuna fascia sono determinate a seguito di contrattazione con le rappresentanze sindacali.
8. Ai dipendenti collocati nella fascia di merito più alta è attribuita la quota prevalente delle risorse per la prestazione individuale.
9. A ciascun dipendente è garantita la possibilità di accesso a ciascuna fascia di merito, senza condizioni ostative preliminari.
10. Il premio spettante al segretario generale per la qualità della prestazione organizzativa e la qualità della prestazione individuale viene attribuito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Art. 25
- Premio di efficienza
1. Una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno del Consiglio regionale può essere destinata, in misura fino a due terzi, a premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. I risparmi conseguiti devono essere validati dall’OIV, nell’ambito della relazione sulla prestazione.
2. I criteri per l’attribuzione del premio di efficienza sono stabiliti nell’ambito della deliberazione dell’ufficio di presidenza di cui all’articolo 33.
Art. 26
- Progressioni economiche
1. L’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per il personale non dirigenziale è disciplinata avendo riguardo, tra l’altro, ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione della prestazione del Consiglio regionale.
Art. 27
- Progressioni di carriera
1. Le progressioni di carriera, da effettuarsi per la copertura di posti disponibili della dotazione organica, mediante concorsi pubblici e con possibile riserva dei posti non superiore al 50 per cento per il personale interno, saranno disciplinate prevedendo che costituisce titolo di rilievo l’essere collocati nella fascia di merito più alta della prestazione individuale per tre anni consecutivi o per cinque anni non consecutivi.
Art. 28
- Attribuzione di incarichi
1. Nell’attribuzione di incarichi ai dipendenti consiliari, deve essere tenuto conto della crescita professionale attestata dal nuovo sistema di valutazione e dei risultati conseguiti nella prestazione individuale, secondo criteri definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 29
- Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
1. Il Consiglio regionale promuove, per la crescita professionale dei propri dipendenti, l’accesso a percorsi di alta formazione in ambito nazionale ed internazionale e l’effettuazione di periodi di lavoro presso altre istituzioni, tenendo conto delle prestazioni individuali fornite nell’ambito del nuovo sistema di valutazione, secondo criteri definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 30
- Comitato dei garanti
1. Il comitato dei garanti costituito ai sensi della l.r. 1/2009 , articolo 21, esercita le proprie competenze in relazione agli appartenenti alla qualifica dirigenziale del ruolo consiliare, nella composizione a tal fine stabilita dallo stesso articolo 21.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.