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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

CAPO II
- Incarichi conferiti direttamente dalla Regione o su designazione della stessa
Art. 64
- Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (l.r. 1/2009 , articolo 34, commi 3 e 5)
1. Ai fini del conferimento di un incarico di cui all’articolo 34, comma 2, della l.r. 1/2009 ad un dipendente del Consiglio regionale, la struttura tecnica di supporto di cui alla l.r. 5/2008, articolo 6, competente all’istruttoria, acquisisce i seguenti elementi:(17)

Alinea così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 9.

a) natura e durata dell’incarico;
b) tempi e modi di espletamento;
c) sussistenza in capo al dipendente di altri incarichi o autorizzazioni;
d) connessione dell’incarico con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
e) intervento finanziario della Regione nell’ambito oggetto dell’incarico.
2. Gli atti d’incarico, a seguito del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, attestano la conciliabilità dell'incarico stesso con il regolare svolgimento dei compiti d’ufficio ed escludono il contrasto tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente; danno, altresì, atto del rispetto del limite dei compensi, previa acquisizione di specifica attestazione della struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta Regionale.
3. Il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente dà atto della conciliabilità dell’incarico attraverso comunicazione trasmessa alla struttura tecnica di cui al comma 1.
4. L’accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti d’ufficio e della compatibilità tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente è effettuato, anche nel caso delle nomine commissariali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”); tale accertamento è effettuato dal dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui alla l.r. 5/2008 , articolo 6.
5. Copia dell’atto finale di nomina, per l’aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni, è trasmessa alla struttura competente alla tenuta dell’anagrafe stessa, individuata (18)

Parole inserite con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 9.

in base alle intese di cui di cui all’articolo71.
Art. 65
- Registri regionali (l.r. 1/2009 , articolo 34, comma 5, lett. b)
1. Il conferimento degli incarichi retribuiti è effettuato tra i dipendenti iscritti in appositi registri.
2. Al fine di evitare la duplicazione di uffici nell’ambito della Regione il Consiglio regionale, per la tenuta dei registri, si avvale dell’apposita struttura istituita presso la direzione generale competente in materia di personale della Giunta regionale.
3. La disciplina dei registri regionali è dettata dall’articolo 36 del reg. int. g.r. 33/R/2010. (19)

Comma così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 10.

Art. 66
- Conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna (l.r. 1/2009 , articolo 34, commi 4 e 5)
1. Gli incarichi di valenza interna, consistenti in incarichi retribuiti il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente, possono essere conferiti a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, incluso il segretario generale, e a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti dal segretario generale, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce sentito il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente da incaricare o, qualora nominato, il direttore d’area del dirigente da incaricare (22)

Parole aggiunte con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.

.
4. Il conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) motivata necessità del conferimento;
b) conciliabilità dell’attività oggetto dell’incarico con i compiti assegnati all’incaricato;
c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l’attività connessa all’incarico.
5. Sono retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:
a) docenza e tutoraggio presso scuole o corsi organizzati o finanziati dalla Regione;
b) consulenza tecnica di parte, anche su proposta dell’avvocatura regionale.
6. La proposta di cui al comma 3 contiene:
a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l’incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
b) la descrizione dell’attività oggetto dell’incarico;
7. Il dirigente che propone il conferimento dell’incarico, effettua d’ufficio la verifica dell’iscrizione del dipendente nel registro di cui all’articolo 65, dandone atto nella proposta d’incarico. Con tale proposta richiede, altresì, alla struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta regionale l'attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti (24)

Parole così sostituite con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.

.
8. La proposta d’incarico è presentata al segretario generale del Consiglio e, da questo trasmessa alla struttura della Giunta regionale competente al rilascio dell’attestazione di cui al comma 7.
9. Il Segretario generale conferisce l'incarico entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’attestazione da parte del competente ufficio della Giunta regionale.
10. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’incarico conferito, e lo comunica al segretario generale e alla struttura competente in base alle intese di cui all’articolo 71, al fine dell’aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni.
11. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui al decreto del presidente della giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”), articolo 21 ter, si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta regionale l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
12. Nel caso degli incarichi di cui all’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 113. (25)

Comma così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.

Art. 67
- Incarichi di docenza e tutoraggio (l.r. 1/2009 , articolo 34, commi 4 e 5)
1. Per i corsi di formazione promossi, organizzati e finanziati dalla Regione Toscana, i dipendenti incaricati dell’attività di docenza e tutoraggio, comprensiva della produzione dell’ordinario materiale di supporto, percepiscono un compenso rapportato alla complessità delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00 per ogni ora di lezione.
2. Nell’ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 la realizzazione di altre prestazioni di supporto alla didattica può essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente, con un compenso non superiore a euro 520,00.
3. Al personale dirigente non compete la corresponsione dei compensi di cui ai commi1 e 2.
Art. 68
- Modalità di svolgimento degli incarichi di valenza interna (l.r. 1/2009 , articolo 34, comma 5) (26)

Articolo così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 12.

1. Non si considera utile ai fini del computo orario giornaliero l’espletamento degli incarichi retribuiti di cui all’articolo 34, comma 1, della l.r. 1/2009 e degli incarichi di verificazione di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).
2. Sono riconosciuti utili ai fini del computo dell’orario giornaliero lo svolgimento di incarichi interni di docenza o tutoraggio a titolo gratuito.
Art. 69
- Limite annuo dei compensi (l.r. 1/2009 , articolo33, comma 3 e articolo 34, comma 5, lettera b) (27)

Articolo abrogato con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 13.

Abrogato.
Art. 70
- Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (l.r. 1/2009 , articolo 34, comma 8)
1. Gli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali nell’ambito di comitati o altri organismi collegiali ricorrono in presenza delle seguenti condizioni:(28)

Alinea così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 14.

a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o delle autonomie territoriali;
b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di esperto regionale esplicitamente prevista nella norma istitutiva del comitato od organismo collegiale;
c) nomina preceduta dalla designazione o segnalazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome oppure proposta scritta di un componente della Giunta regionale su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa.
Art. 71
- Attuazione dell’articolo 27 ter, lr. 4/2008
1. Le attività inerenti all’anagrafe delle prestazioni e le comunicazioni di cui al Sito esternod.lgs. 165/2001 , articolo 53, sono svolte d’intesa fra i competenti uffici della Giunta e del Consiglio regionale

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.