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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 70
- Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (l.r. 1/2009 , articolo 34, comma 8)
1. Gli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali nell’ambito di comitati o altri organismi collegiali ricorrono in presenza delle seguenti condizioni:(28)

Alinea così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 14.

a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o delle autonomie territoriali;
b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di esperto regionale esplicitamente prevista nella norma istitutiva del comitato od organismo collegiale;
c) nomina preceduta dalla designazione o segnalazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome oppure proposta scritta di un componente della Giunta regionale su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.