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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 65
- Registri regionali (l.r. 1/2009 , articolo 34, comma 5, lett. b)
1. Il conferimento degli incarichi retribuiti è effettuato tra i dipendenti iscritti in appositi registri.
2. Al fine di evitare la duplicazione di uffici nell’ambito della Regione il Consiglio regionale, per la tenuta dei registri, si avvale dell’apposita struttura istituita presso la direzione generale competente in materia di personale della Giunta regionale.
3. La disciplina dei registri regionali è dettata dall’articolo 36 del reg. int. g.r. 33/R/2010. (19)

Comma così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 10.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

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Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.