Regolamento 22 novembre 2011, n. 16
Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011
Art. 62
- Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (l.r. 1/2009 , articolo 33)
1. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti diversi dalla Regione Toscana che non rientrano nei compiti d'ufficio, anche se svolti a titolo gratuito, i dipendenti del Consiglio regionale (15) che prestano servizio, anche tramite comando o distacco, presso altre amministrazioni o sono assegnati funzionalmente ad altri enti od organismi, richiedono l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 56.
2. I dipendenti acquisiscono direttamente il parere dell’amministrazione, ente od organismo di assegnazione attestante la conciliabilità dell’incarico con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio e la compatibilità fra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui il soggetto conferente l’incarico sia l’amministrazione, l’ente o l’organismo stesso di assegnazione del dipendente. In questo caso il committente attesta che l’attività extraimpiego non rientra nelle mansioni del dipendente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.