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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 39
- Responsabilità della dirigenza
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 72, nell’ambito della responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti esercitano le proprie funzioni nel rispetto:
a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti;
b) dell’imparziale assolvimento delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico all’esercizio delle funzioni istituzionali, spettanti ai consiglieri, all’ufficio di presidenza e al suo presidente, all’assemblea e ai suoi organi interni;
c) dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;
d) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, osservando criteri di pari opportunità tra uomini e donne;
e) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nell’ambito della quota di bilancio e dei limiti di spesa stabiliti;
f) della trasparenza e della semplificazione dell’attività e delle procedure amministrative interne al consiglio regionale;
g) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale;
h) dell’osservanza della riservatezza e del segreto d’ufficio ove ciò sia espressamente previsto dal procedimento amministrativo o dalle norme in vigore.
2. I dirigenti assicurano piena disponibilità temporale e reperibilità in relazione alle attività degli organi politici.
3. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.