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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 2
- Principi di organizzazione
1. Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale, l’organizzazione degli uffici è regolata in modo da:
a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell’ufficio di presidenza e del suo presidente da quelli propri della dirigenza;
b) strutturare il proprio assetto per valorizzare lo svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento alle funzioni legislative, di controllo delle politiche regionali, di promozione dei diritti dei cittadini e di rappresentanza della società toscana.
2. L’organizzazione degli uffici è finalizzata, inoltre, a:
a) sviluppare l’efficienza delle strutture di supporto alle funzioni legislative, d’indirizzo, di rappresentanza, di controllo e amministrative, di competenza del consiglio e dei singoli consiglieri;
b) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti e del personale;
c) programmare gli obiettivi e le attività e verificare i risultati conseguiti;
d) accrescere la capacità di innovazione del sistema organizzativo, in relazione al ruolo dell’assemblea legislativa regionale;
e) aumentare la flessibilità dell’organizzazione;
f) semplificare i procedimenti;
g) sviluppare l’utilizzo di procedure e comunicazioni informatiche, evitando ogni duplicazione cartacea non indispensabile.
3. Gli atti organizzativi sono adottati nel rispetto dei diritti di informazione e delle procedure previste dai contratti di lavoro, al fine di assicurare il corretto sviluppo delle relazioni sindacali.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

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Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.