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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 18
- Organismo indipendente di valutazione
1. L’organismo indipendente di valutazione (OIV) svolge le seguenti funzioni:
a) verifica il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e ne monitorizza l’applicazione;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate all’Ufficio di presidenza ed al segretario generale;
c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei premi, con riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, al presente regolamento, ai contratti collettivi nazionali, ai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità e con riferimento alla deliberazione di approvazione del piano della prestazione approvata dall’Ufficio di presidenza;
d) propone all’Ufficio di presidenza la valutazione annuale del segretario generale e l’attribuzione allo stesso dei premi;
e) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
f) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
g) valida la relazione sulla prestazione del Consiglio regionale;
h) cura le rilevazioni circa il clima organizzativo, la condivisione interna del sistema e la valutazione dei superiori gerarchici da parte del personale.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni l’OIV è supportato dall’articolazione organizzativa consiliare competente in materia di programmazione delle attività e misurazione della prestazione.
3. L’OIV è costituito, secondo quanto previsto dall’articolo 15 ter della legge regionale ed è formato da componenti esterni all’ente, in possesso di specifiche competenze e conoscenze in materia di management, pianificazione, valutazione delle prestazioni e del personale delle amministrazioni pubbliche e, specificamente, dei seguenti titoli:
a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica;
b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell’organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico.
4. Nel caso in cui l’Ufficio di presidenza proceda alla costituzione di un OIV autonomo per il Consiglio regionale, nomina uno o tre componenti sulla base della verifica del percorso formativo, del curriculum professionale e di un colloquio finalizzato alla valutazione del livello di esperienza e capacità dei singoli interessati.
5. Ai componenti dell’OIV si applicano le disposizioni previste dalla l.r. 5/2008 , articoli 11 e 12 relativamente a incompatibilità e conflitto d’interessi, nonché quelle Sito esternodel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni), articolo 14, comma 8.
6. L’incarico all’OIV consiliare è conferito con una decorrenza e per una durata che consenta l’avvio e la conclusione di tre cicli di valutazione ed è rinnovabile una sola volta. (3)

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25, art. 1.

7. L’incarico dei componenti può essere revocato dall’Ufficio di presidenza con atto motivato e con il preavviso di un mese. L’OIV consiliare decade allo scadere della legislatura, fatta salva l’eventuale conferma entro novanta giorni dall’insediamento del nuovo Ufficio di presidenza.
8. Ai componenti l’OIV consiliare spetta un’indennità per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura determinata dall’Ufficio di presidenza, all'atto della nomina. (3)

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25, art. 1.

9. L’OIV consiliare opera in posizione di autonomia e risponde del proprio operato all’Ufficio di presidenza. L’organismo si rapporta alla struttura consiliare tramite il segretario generale e l’articolazione di cui al comma 2.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

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Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.