Legge regionale 10 maggio 2024, n. 16
Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006 .
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 22 maggio 2024
Art. 1
Requisiti igienico-sanitari dell'acqua. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 8/2006
1. Al comma 6 bis dell’articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2006 n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), le parole: “
, fatto salvo quanto previsto dal comma 7
”, sono soppresse.2. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:
“
7 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all’anno e non necessariamente all’inizio dell’apertura stagionale. Qualora nell’ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell’acqua rispetto ai parametri previsti all’allegato A del regolamento regionale di cui all’articolo 5 e sia altresì assicurata l’osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.