Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11
Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024
Art. 6
Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2011
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 , dopo le parole: “
dell’informazione e della conoscenza),
” sono aggiunte le seguenti “
e del d.lgs. 259/2003 ,
” e alla fine, dopo le parole: “
i criteri tecnici per
”, sono aggiunte le seguenti: “
lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto ai fini di semplificazione, utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico, rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti; i criteri tecnici ineriscono a:
”.
2. La lettera a) del comma 1, dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente:
“
a) il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell’inventario, in modo da assicurare l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’articolo 7 della l. 36/2001 ;
”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 è abrogata.
4. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente:
“
d) la presentazione dei programmi di sviluppo della rete di cui all’articolo 9, comma 2;
”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“
1 bis. la Giunta regionale stabilisce i criteri per la formazione e approvazione del programma
comunale degli impianti di cui all’articolo 9, anche prevedendo termini di approvazione.
”.
6. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente:
“
a) si attengono a principi di interoperabilità dei sistemi informativi e della presente legge, di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori;
”.
7. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 le parole: “
dell’impatto sanitario
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei rischi sanitari
”.
8. Dopo la lettera b) del comma 3) dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 è inserita la seguente:
“
b bis) lo stato dei livelli di qualità di servizio delle reti a banda larga mobile dislocati sul territorio regionale.
”.
9. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 , dopo la parola: “
(ARPAT)
” sono inserite le seguenti: “
, dei sistemi di cui all’articolo 3 bis
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.