Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11
Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024
Art. 3
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 49/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2011 , dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“
b bis) infrastrutture: le risorse correlate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera zz) del d.lgs. 259/2003 , abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del medesimo d.lgs. 259/2003 ;
”.
2. Alla fine del numero 1) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2011 sono aggiunte le parole: “
, anche per lo sviluppo di reti mobili a banda larga con QoS di cui all’articolo 1, comma 3 bis;
”.
3. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2011 è abrogata.
4. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2011 la parola: “
86
” è sostituita dalla seguente: “
43
”, e dopo le parole: “
comma 4
” sono aggiunte le seguenti: “
e 4 bis
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.