Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11
Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024
Art. 2
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 49/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 49/2011 le parole: “
, l’installazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
e l’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici
”.
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 49/2011 è aggiunta la seguente:
“
c bis) l’individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda ai sensi dell’
articolo 8 del d.lgs. 259/2003 , da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese.
”.
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3. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“
3 bis. La Regione promuove lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con qualità di servizio (QoS) tale da consentire applicazioni che richiedano una o più delle seguenti caratteristiche:
a) bassissima latenza e ad alta affidabilità;
b) velocità di trasmissione dati molto elevata;
c) un numero massivo di dispositivi connessi.
”.
4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 49/2011 è aggiunto il seguente periodo: “
Nel
rispetto dei medesimi obiettivi di qualità e minimizzata l'esposizione della popolazione, la
realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti perseguono l'obiettivo della migliore qualità del servizio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.