Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11
Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024
Art. 18
Piano di risanamento. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 49/2011
1. lettera a) del comma 2) dell’articolo 16 della l.r. 49/2011 lettere b) e c)lettera b)
3. Il piano di risanamento contiene:
b) le linee di azione da parte dei gestori, dei comuni territorialmente competenti e di eventuali soggetti interessati, per l'adeguamento ai limiti e criteri localizzativi di cui all'articolo 11.
3 bis. Ai fini del comma 3, lettera b), i titolari degli impianti soggetti al risanamento implementano a propria cura e spese le azioni dell'articolo 12.
6. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'articolo 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.