Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11
Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024
Art. 16
Sanzioni amministrative. Modifiche dell’articolo 14 alla l.r. 49/2011
1. Nell’alinea del comma 1 bis dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 dopo la parola: “
esercisca
” sono inserite le seguenti: “
un’infrastruttura o
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 le parole: “
comma 3, lettere a) e b) e di cui all’articolo 6, comma 2,
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 4 e di cui all’articolo 6, commi 2 e 3
”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 le parole: “
e a quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile
” sono soppresse.
4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 le parole: “
3 e all’articolo 6, comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 4 e all’articolo 6, commi 2 e 3
”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“
4 bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis e 3 sono ridotte ad un quinto per gli impianti con potenza EIRP inferiore a 100 W e per i ponti radio.
”.
6. Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente: “
Ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , la sanzione è irrogata dalla Regione. Il comune ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all’articolo 12.
”.
7. Alla fine del comma 7 dell’articolo 14, sono aggiunte le seguenti parole: “
soggetto a titolo abilitativo ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003 .
”.
8. Dopo il comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“
7 bis. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 700,00 euro a 3.500,00 euro, irrogata dal comune.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.