Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11
Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024
Art. 10
Funzioni comunali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 49/2011
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 49/2011 dopo le parole: “
all’articolo 9
” sono aggiunte le seguenti: “
anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3 bis,
”.
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente:
“
f) all’adeguamento dei piani operativi, strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettere a), a bis),
della legge 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.
”.
della legge 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.
”.3. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 49/2011 , dopo le parole: “
dell’esposizione ai campi elettromagnetici,
” sono aggiunte le seguenti: “
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 11 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 ),
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

