Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11
Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024
Art. 10
Funzioni comunali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 49/2011
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 49/2011 dopo le parole: “
all’articolo 9
” sono aggiunte le seguenti: “
anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3 bis,
”.
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente:
“
f) all’adeguamento dei piani operativi, strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettere a), a bis), della legge 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 49/2011 , dopo le parole: “
dell’esposizione ai campi elettromagnetici,
” sono aggiunte le seguenti: “
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 11 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 ),
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.