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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 1
Modifiche del preambolo della l.r. 49/2011
1. Nel preambolo della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), dopo le parole: Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto; sono inserite le seguenti: “ Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; ”.
2. Nel preambolo della l.r. 49/2011 , le parole: “ Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) ” sono sostituite dalle seguenti: “ Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche “rifusione”);”.
3. Al punto 11 del preambolo della l.r. 49/2011 , dopo le parole: “ dallo stesso. ” sono aggiunte le seguenti: “ Più specificamente per EIRP si intende il livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento
;
”.
4. Al punto 12 del preambolo della l.r. 49/2011 , dopo la parola: “ impianti ” sono inserite le seguenti: “ e delle infrastrutture ”; dopo le parole: “ deve essere ” sono inserite le seguenti “ interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali e ”.
5. Dopo il punto 12 del preambolo della l.r. 49/2011 , è inserito il seguente:
“ 12 bis. la Giunta regionale, mediante criteri tecnici, favorisce lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale e popolamento del catasto regionale degli impianti anche ai fini di rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti, nell’esercizio delle competenze regionali di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, Sito esternodella l. 36/2001 ed in conformità al Sito esternod.lgs. 259/2003 ; ”.
6. Dopo il punto 12 bis del preambolo della l.r. 49/2011 , è inserito il seguente:
“ 12 ter. La Regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete. Tali sistemi saranno implementati nel rispetto della normativa sul trattamento dati ed evitando interferenze indebite con le attività di sanzionamento e controllo; ”.
7. Al punto 13 del preambolo della l.r. 49/2011 , le parole: “ , denominata inventario dei microimpianti e ” sono soppresse.
8. Al punto 15 del preambolo della l.r. 49/2011 , le parole: “ scuole e altri edifici pubblici, ” sono sostituite dalle seguenti: “ case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze ” e dopo le parole: “ telefonia mobile ”, sono aggiunte le seguenti: “ , salvo esigenze di copertura del segnale delle stesse strutture ”.
9. Alla fine del punto 18 del preambolo della l.r. 49/2011 , è aggiunto il periodo: “ È fatta salva l’applicazione dell’articolo 35, commi 4 e 4 bis Sito esternodel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 . ”.
10. Dopo il punto 19 del preambolo della l.r. 49/2011 , è inserito il seguente:
“ 19 bis. In attuazione della direttiva 2018/1972/UE la presente legge persegue altresì l’obiettivo di “incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione; ”.
11. Il punto 23 del preambolo della l.r. 49/2011 è abrogato.
12. Alla fine del punto 24 del preambolo della l.r. 49/2011 sono aggiunte le parole: “ , nello stesso senso l’attuale formulazione dell’Sito esternoarticolo 54 del d.lgs. 259/2003 ; ”.
13. Dopo il punto 24 del preambolo della l.r. 49/2011 , è inserito il seguente:
“ 24 bis. Circa gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, sono necessarie alcune precisazioni:
a) l'Sito esternoarticolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001 attribuisce alle regioni la competenza alla “realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale [..] di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni dì esposizione della popolazione”. Il comma 3 dell’articolo 5, sostituito dalla legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 ), prevedeva che i gestori presentassero “entro il 31 ottobre di ogni anno” la dichiarazione sugli impianti e, quindi, la riformulazione del comma 4 operata dalla sopracitata l.r. 11/2024 alleggerisce tale onere che attualmente riguarda “l’attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento”.
b) Inoltre, il comma 5 dell’articolo 5 sostituito dalla l.r. 11/2024 , richiede “informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell’istanza di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5 bis”; anche qui si agisce nel rispetto della normativa statale ed infatti:
1) l’articolo 10, comma 5 bis, richiama specificamente casi di “qualsiasi modifica dell’impianto o della configurazione effettivamente esercita [..] soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 ”;
2) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 (Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore), stabilisce obblighi di comunicazione che riguardano, tra l'altro, le “informazioni riguardanti le eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti”. Quindi anche tali obblighi informativi si applicano nei limiti e con le modalità stabiliti dalle fonti statali senza imporre oneri ulteriori rispetto ad esse, compresi gli impianti di cui all'Sito esternoarticolo 35, comma 4, del d.lgs. 98/2011 convertito dalla Sito esternol. 111/2011 ; ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.