Menù di navigazione

Legge regionale 18 marzo 2024, n. 10

Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al Sito esternod.p.r. 380/2001 . Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 4
Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 65/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “
trasformazione
” sono inserite le seguenti: “
del piano operativo
” e le parole: “
e articolo 90
”, sono sostituite dalle seguenti; “
articolo 90
”.
d) opere pubbliche e ampliamento o adeguamento di quelle esistenti;
”.
3. Le lettere a), e) ed e bis) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 65/2014 sono abrogate.
4. Al comma 3 bis dell’articolo 25 della l.r. 65/2014 le parole: “
contestualmente all’atto di avvio di cui all’articolo 17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al comma 1 prima dell’adozione del piano operativo
”.
5. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 25 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
3 ter. La conferenza di copianificazione è convocata previa verifica della completezza formale della documentazione come indicata nel regolamento di cui all’articolo 130.
”.
6. Il comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
5. La conferenza di copianificazione valuta che le previsioni proposte siano coerenti con le specifiche strategie del piano strutturale. La conferenza valuta, altresì, le medesime previsioni rispetto ai contenuti del PIT, verifica che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di localizzazione, e indica gli eventuali interventi mitigativi e compensativi degli effetti indotti sul territorio.
”.
7. Nell’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 65/2014 le parole: “
, salvo che in presenza di piano strutturale intercomunale,
” sono soppresse.
8. Dopo il comma 9 dell’articolo 25 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
9 bis. Il regolamento di cui all’articolo 130 indica la documentazione da produrre ai fini delle verifiche di cui ai commi 3 ter e 5 e definisce le modalità di utilizzo della piattaforma di cui all’articolo 55 ter della l.r. 65/2014
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.