Legge regionale 18 marzo 2024, n. 10
Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al
d.p.r. 380/2001 . Modifiche alla l.r. 65/2014 .
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Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;
Visto il
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Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Visto il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti”);
Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 settembre 2023;
Considerato quanto segue:
1. È necessario risolvere alcune criticità evidenziate dall’applicazione della l.r. 65/2014 relative all’eccessiva durata dei procedimenti per la redazione degli strumenti di pianificazione comunali, intervenendo sull’ambito di applicazione della conferenza di copianificazione;
2. È necessario, al fine di semplificare l’iter procedurale di formazione degli strumenti di pianificazione comunali, limitare l’esame delle previsioni urbanistiche da parte della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 della l.r. 65/2014 , soltanto alle previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato contenute nel piano operativo; ciò in quanto la pianificazione strutturale non è da considerarsi idonea a contenere previsioni localizzative e, pertanto, l’attivazione della conferenza risulta efficace solo con riferimento ai contenuti del predetto piano operativo;
3. In considerazione di quanto indicato ai punti 1 e 2, è necessario eliminare l’obbligo di prevedere, tra i contenuti dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 17 della l.r. 65/2014 , le ipotesi di trasformazioni per le quali è previsto il ricorso al procedimento della conferenza di copianificazione, posticipando l’attivazione della conferenza di copianificazione stessa ad un momento successivo, purché precedente all’adozione del piano operativo;
4. Ai fini della semplificazione del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici comunali, è necessario ampliare i casi di esclusione dall’applicazione della conferenza di copianificazione estendendoli anche alla realizzazione di opere pubbliche;
5. È necessario rinviare ad una disciplina regolamentare per il maggiore dettaglio dei contenuti relativi alla documentazione da trasmettere ai fini dell’espletamento della conferenza di copianificazione, facendo riserva di procedere alle modifiche del regolamento di attuazione dell’articolo 130 della l.r. 65/2014 ;
6. È necessario adeguare la l.r. 65/2014 al
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7. In relazione a quanto indicato al punto 6, è necessario stabilire che qualunque intervento di ristrutturazione edilizia, sia essa ricostruttiva o conservativa, costituisce trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’
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8. È necessario inserire nell’elenco delle attività di edilizia libera l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e totalmente trasparenti, in adeguamento al
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9. È necessario estendere la comunicazione mensile dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, effettuata dal comune, a tutte le fattispecie che configurino abusi edilizi e, pertanto, non solo a quelle di cui all’articolo 196 della l.r. 65/2014 ;
10. È necessario inserire una nuova disposizione nella l.r. 65/2014 , al fine di monitorare il fenomeno dell’abusivismo edilizio, predisponendo, d’intesa con l’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI) Toscana e con l’Unione regionale delle province toscane (UPI) Toscana, un sistema informativo articolato a livello comunale, provinciale e regionale che consenta il flusso delle informazioni relative agli illeciti edilizi;
11. È necessario prevedere, mediante apposita norma transitoria, che le disposizioni relative alla conferenza di copianificazione previste dalla presente legge, si applichino ai procedimenti urbanistici avviati a seguito dell’entrata in vigore della medesima, potendo, i procedimenti già avviati, essere conclusi secondo le disposizioni previgenti;
12. Si rende, inoltre, necessario, mediante una disposizione transitoria, far salva la disciplina sostanziale degli interventi dettata dagli strumenti urbanistici comunali per quanto concerne le categorie di intervento edilizio di cui agli articoli 134 e 135 della l.r. 65/2014 , oggetto di modifica da parte della presente legge;
13. È necessario prevedere che le modifiche di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 27 della presente legge, che modificano, rispettivamente, gli articoli 17, 23, 25, 34 e 238 della l.r. 65/2014 si applichino a seguito delle modifiche al d.p.g.r. 32/R/2017 previste all’articolo 28 della presente legge;
14. Al fine di consentire una rapida attivazione delle misure di semplificazione contenute nelle disposizioni della presente legge, si ritiene opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.