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Legge regionale 18 marzo 2024, n. 10

Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al Sito esternod.p.r. 380/2001 . Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

CAPO II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 28
Adeguamento del regolamento regionale di attuazione dell’articolo 130 della l.r. 65/2014
1. Entro sessanta giorni dalla di entrata in vigore della presente legge, il regolamento regionale di attuazione dell’articolo 130 della l.r. 65/2014 , emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Modifiche al D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti”) è adeguato alle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 27 della presente legge.
Art. 29
Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024 . Inserimento dell’articolo 252 sexies nella l.r. 65/2014
1. Dopo l’articolo 252 quinquies della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente:
Art. 252 sexies - Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024
1. Le modifiche introdotte dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 27 della legge regionale 18 marzo, n. 10 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al Sito esternod.p.r. 380/2001 . Modifiche alla l.r. 65/2014 ), rispettivamente agli articoli 17, 23, 25, 34 e 238 della presente legge, si applicano ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore di tale legge.
2. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024 , si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
3. Le modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024 alle categorie di intervento edilizio previste dagli articoli 134 e 135 della presente legge non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024 e rilevano solo, nel rispetto della normativa statale di riferimento, ai fini dell’individuazione
del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi e dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo VII, capo II della presente legge, in caso di violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.
”.
Art. 30
Entrata in vigore. Applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5 e 27
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 27, che modificano, rispettivamente, gli articoli 17, 23, 25, 34 e 238 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017 effettuate ai sensi dell’articolo 28.
Art. 31
Clausola di neutralità finanziaria
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.