Legge regionale 5 marzo 2024, n. 8
Disposizioni in materia di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere. Modifiche alla l.r. 59/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 13 marzo 2024
Art. 3
Comitato di coordinamento ed elenchi dei centri antiviolenza e dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere. Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 59/2007
1. Alla rubrica dell’articolo 2 bis della l.r. 59/2007 le parole: “
ed elenco dei centri antiviolenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
ed elenchi dei centri antiviolenza e dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere
”.2. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 bis della l.r. 59/1997 è sostituita dalla seguente:
“
e) il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti iscritti agli elenchi di cui al comma 6;
”.3. Il comma 6 dell’articolo 2 bis della l.r. 59/2007 è sostituito dal seguente:
“
6. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 sono istituiti i seguenti elenchi regionali:
a) elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale;
b) elenco regionale dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere operanti sul territorio regionale.
”.4. Il comma 7 dell’articolo 2 bis della l.r. 59/2007 è sostituito dal seguente:
“
7. Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 6 i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso dei requisiti previsti dall’intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza unificata, nonché i centri per uomini autori di violenza domestica e di genere in possesso dei requisiti previsti dall’intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza Stato-Regioni.
”.5. Al comma 8 dell’articolo 2 bis della l.r. 59/2007 le parole: “
all’elenco
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli elenchi di cui al comma 6
”.6. Al comma 9 dell’articolo 2 bis della l.r. 59/2007 le parole: “
L’elenco è aggiornato
” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli elenchi sono aggiornati
” e le parole: “
dall’elenco e per il suo aggiornamento
” sono sostituite dalle seguenti: “
dagli elenchi e per il loro aggiornamento
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.